cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 17 novembre 2014, n. 24367

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17063/2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1769/2012 del TRIBUNALE di ROMA del 18/01/2012, depositata il 27/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
Il relatore, cons. Adelaide Amendola
esaminati gli atti, osserva:
1. L’avvocato (OMISSIS), procuratore antistatario in un processo per espropriazione forzata di crediti presso terzi promosso innanzi al Tribunale di Roma contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze – processo nel quale il terzo pignorato era la (OMISSIS) – propose opposizione agli atti esecutivi, ex articolo 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal giudice dell’esecuzione in data 16/21 marzo 2011, assumendone l’illegittimita’, per avere il giudice d’ufficio espunto alcune voci del precetto, cosi’ assegnando una somma inferiore a quella richiesta.
Domando’, quindi, che gli venisse riconosciuto l’importo di euro 645,57, con vittoria di spese.
2. Con sentenza del 27 gennaio 2012, nella contumacia del convenuto, il giudice adito ha dichiarato inammissibile, e ha comunque rigettato l’opposizione.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte (OMISSIS), formulando due motivi e notificando l’atto al Ministero della Giustizia e alla (OMISSIS).
Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva.
3. Il ricorso e’ soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’articolo 360 bis, inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera a).
Esso puo’ pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi rigettato.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’articolo 617 c.p.c., comma 2, e articolo 176 c.p.c., ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4.
Oggetto delle critiche e’ l’affermazione del giudice di merito secondo cui, considerato che la conoscenza legale del provvedimento impugnato doveva ritenersi acquisita il 25 marzo 2011, giorno in cui l’opponente aveva chiesto il rilascio di copie autentiche dell’atto, l’opposizione, proposta il 21 aprile 2011, era irrimediabilmente tardiva, risultando ampiamente superato il termine di venti giorni previsto dall’articolo 617 c.p.c..
Il ricorrente, ricordato che spetta al giudice di merito verificare, attraverso l’esame del fascicolo d’ufficio, la tempestivita’ o meno dell’opposizione, a fronte della specifica deduzione dell’opponente che la notifica da parte della cancelleria era avvenuta il 9 settembre 2011, evidenzia che, nella fattispecie, le copie, richieste il giorno 25 marzo 2011, gli erano state rilasciate il successivo primo aprile di talche’, rispetto a tale data, l’opposizione era assolutamente tempestiva. Con il secondo mezzo, lamentando violazione degli articoli 112 e 615 c.p.c., nonche’ del Decreto Ministeriale 9 aprile 2004, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’esponente segnala che egli aveva contestato la legittimita’ dell’eliminazione di alcune voci di spesa indicate in precetto, sostenendo che, in mancanza di opposizione del precettato, il giudice non poteva espungerle o ridurle d’ufficio, di talche’ l’arresto del Supremo Collegio richiamato dal decidente, non aveva alcuna attinenza con la fattispecie dedotta in giudizio, nella quale non era in discussione l’ammontare del credito il cui pagamento era stato intimato all’obbligato.
5. Cio’ posto, si osserva.
Come emerge dalla esposizione delle censure, il Tribunale ha, da un lato, dichiarato inammissibile l’opposizione, per essere stata la stessa tardivamente proposta e, ha, dall’altro, ritenuto l’opposizione stessa in ogni caso infondata.
Ora, a prescindere dalla verifica dell’assolvimento dell’onere probatorio in ordine alla tempestivita’ del mezzo e dagli accertamenti da svolgersi, sul punto, anche d’ufficio, accertamenti che presuppongono l’acquisizione del fascicolo processuale, allo stato non ancora trasmesso dalla cancelleria del giudice a quo, malgrado la richiesta formulata dal ricorrente, ex articolo 369 c.p.c., assorbente e’ il rilievo della assoluta infondatezza delle critiche relative al merito della scelta decisoria adottata.
6. Questa Corte ha gia’ avuto modo di stabilire, in termini definitivi ed appaganti, che, nell’ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell’ordinanza di assegnazione, il giudice dell’esecuzione ha il potere – dovere di verificare l’idoneita’ del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento dallo stesso impugnabile nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi (confr. Cass. civ. 8 aprile 2003, n. 5510).
E invero, il fatto che il debitore abbia il potere di contestare l’ammontare del credito azionato nei suoi confronti, non significa che, ove non lo faccia, il giudice dell’esecuzione debba limitarsi ad assumere il credito esposto dalla parte istante nel precetto o nella istanza di assegnazione, senza poter verificare la corrispondenza della sua liquidazione al titolo esecutivo e la correttezza della quantificazione delle spese di precetto. Ne’ si vedono le ragioni per le quali l’ufficio, in mancanza di rilievi dell’esecutato, debba astenersi da qualsivoglia controllo su queste ultime.
7. La giurisprudenza richiamata dall’impugnante non e’, ad avviso del relatore, conducente.
Il principio, a piu’ riprese ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui la parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da presunzione di veridicita’, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista e’ una garanzia della sua personalita’, di talche’ le poste o le voci in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (confr. Cass. civ. sez. un. 18 giugno 2010, n. 14699; Cass. civ. 4 aprile 2003, n. 5321), attiene ai rapporti tra avvocato e cliente e nulla ha a che vedere con la questione oggetto del presente giudizio, la quale riguarda piuttosto il generale potere di verifica officiosa in ordine alla correttezza della nota spese redatta dall’avvocato.
8. Ne deriva che, mentre non e’ in discussione che il precetto, in quanto atto che precede l’esecuzione, ben puo’ contenere anche l’intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell’esecuzione, costituendo le stesse un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza (confr. Cass. civ. 28 settembre 2011, n. 19791), va qui ribadito che il giudice del merito, in presenza di una nota specifica relativa alle competenze professionali, e’ legittimato a eliminare o ridurre le voci a suo giudizio non dovute o dovute in misura inferiore, purche’ motivi adeguatamente la scelta decisoria adottata (confr. Cass. civ. 16 luglio 1981, n. 4652; Cass. civ. 23 ottobre 1979, n. 5337).
Sennonche’ non di questo si duole l’impugnante, posto che lo stesso, pur avendo richiamato nell’intestazione del secondo motivo di ricorso anche l’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha poi svolto le sue censure esclusivamente in chiave di violazione di legge, omettendo anche qualsivoglia specificazione in ordine alle voci del precetto espunte dall’ordinanza di assegnazione, e tanto, a tacer d’altro, in palese violazione del criterio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione . A seguito della discussione sul ricorso, svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa preclude ogni pronuncia in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

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