Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69

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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

ORDINANZA 3 febbraio 2015, n. 1925

Ritenuto in fatto

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da G.L.T., così confermando il rigetto dell’opposizione già pronunciato con la sentenza del Tribunale di Foggia del 13 novembre 2008, ed ha compensato tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, ferma restando la sentenza di primo grado (che, nel rigettare l’opposizione, aveva condannato l’opponente L.T. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in ê 2.500,00, oltre accessori). Il ricorso per cassazione è svolto con un motivo. L’intimato si difende con controricorso. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità avanzate dal resistente, atteso che la sentenza impugnata si trova prodotta in atti, la procura è stata rilasciata a margine del ricorso e, come si dirà, la sentenza impugnata non ha affatto deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte (atteso che il thema decidendum non è più quello connesso all’originario motivo di opposizione -esecutività del capo di condanna alla spese di sentenza per il resto non provvisoriamente esecutiva- , ma, come si dirà, quello posto dalla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo). 2.- Con l’unico articolato motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 480, 615, 91 e 92 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, comma 3, cod. proc. civ.) ovvero nullità della sentenza, nonché vizio di motivazione.
Il ricorrente rileva che la Corte d’Appello, pur avendo dato atto dell’intervenuta caducazione del titolo esecutivo sulla base del quale venne intimato il precetto oggetto della presente opposizione (in quanto la sentenza n. 597 del 7 aprile 2005 del Tribunale di Foggia, posta a base del precetto, è stata riformata dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1147 del 2 dicembre 2010, sopravvenuta nel corso del giudizio d’appello, che ha posto nel nulla la relativa condanna), ha tuttavia delibato nel merito l’originario motivo di opposizione e, ritenendolo infondato, ha concluso per il rigetto dell’opposizione e per la compensazione delle spese del grado, lasciando peraltro ferma la sentenza di rigetto dell’opposizione che era stata gravata da appello e che aveva condannato esso opponente al pagamento delle spese, corrisposte nell’importo di € 3.616,43, a mezzo di assegno bancario.
Il ricorrente richiama una serie di precedenti di questa Corte in ragione dei quali la decisione impugnata dovrebbe essere cassata, con la riforma consequenziale della sentenza di primo grado e con condanna della parte resistente alla restituzione della somma appena detta. 3.- Il motivo è fondato e va accolto, secondo quanto appresso. Orientamento oramai consolidato è quello in ragione del quale la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, producendo l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc, può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva (cfr., da ultimo Cass. n. 11021/11). A tale orientamento consegue che l’opposizione all’esecuzione proposta dal soggetto nei cui confronti sia stata minacciata od esercitata l’azione esecutiva in forza di quello stesso titolo esecutivo successivamente venuto meno è, sia pure per motivi sopravvenuti (e, di norma, diversi da quelli fatti valere ab origine), un’opposizione fondata (cfr. Cass. n. 12089/09, in motivazione).
Quanto, poi, al regolamento delle spese, è sufficiente richiamare la massima del precedente di questa Corte n. 3977/12 (citato anche dal ricorrente), secondo cui : «In sede di opposizione all’esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere all’esecuzione forzata perché il credito di chi la minaccia o la inizia non è assistito da titolo esecutivo, l’accertamento dell’idoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione. Pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del preliminare rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, per qualunque motivo sia stata proposta, l’opposizione deve ritenersi fondata, e in tale situazione il giudice dell’opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, sulla base della disamina dei motivi proposti, risultando detti motivi assorbiti dal rilievo dell’avvenuta caducazione del titolo con conseguente illegittimità “ex tune” dell’esecuzione».
3.1.- Segue a quanto sopra che l’opposizione all’esecuzione proposta dal L.T. andava dichiarata fondata, sia pure per motivi sopravvenuti. Pertanto, avrebbe dovuto essere accolta, perciò accogliendo l’appello; la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riformata, anche quanto al capo sulle spese, non potendo il L.T., in quanto parte vittoriosa, continuare a sopportare la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia, essendo ciò in violazione dell’art. 91
cod. proc. civ.”.
La relazione e il decreto di fissazione dell’adunanza sono stati comunicati e notificati come per legge.
Entrambe le parti hanno depositato memoria

Ritenuto in diritto

1.- Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. parte resistente ha fatto rilevare che la sentenza del Tribunale di Foggia, impugnata con l’appello, è stata pubblicata il 13 novembre 2008 e che il presente giudizio è di opposizione all’esecuzione. Ha pertanto eccepito il giudicato interno formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia, osservando che, a seguito della modifica dell’art. 616 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 14 della legge n. 52 del 2006, le sentenze di primo grado conclusive dei giudizi di opposizione all’esecuzione non erano impugnabili, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009; che l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, perciò, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; che la sentenza di appello, che si è, invece, pronunciata sul merito dell’impugnazione, dovrebbe essere cassata senza rinvio; che, infatti, l’accertamento dell’inammissibilità dell’appello con la formazione del giudicato interno sulla sentenza di primo grado è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, come da giurisprudenza richiamata in memoria.

2.- Il Collegio ha constatato che, in effetti, la sentenza del Tribunale di Foggia, che si è pronunciata col rigetto dell’opposizione all’esecuzione proposta dal L.T. avverso il precetto notificatogli dal Condominio, è stata pubblicata in data 13 novembre 2008.

E’ corretto pertanto il rilievo del resistente per il quale si trattava di sentenza non impugnabile con l’appello ai sensi dell’art. 616, ultimo inciso, c.p.c., nel testo risultante dopo la modifica apportata dalla legge n. 52 del 2006 e prima dell’abrogazione ad opera della legge n. 69 del 2009. In proposito è sufficiente richiamare i precedenti che hanno reiteratamente affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione all’esecuzione pubblicate tra il l ° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili in ragione di quanto disposto dall’art. 616, ult. inc., c.p.c., nel testo introdotto dall’art.14 della legge n. 52 del 2006 (abrogato con l’art. 49, comma 2°, della legge n. 69 del 2009), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonché, a contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, successivamente, Cass. n. 3688/11 ed altre). Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. da Cass. ord. n. 17321/11, per la quale « Ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data. e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. ». La Corte d’Appello pertanto avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello. 3.- Come osservato dal resistente, la causa di inammissibilità dell’appello, che il giudice del merito non abbia provveduto a riscontrare, va rilevata d’ufficio dalla Corte di Cassazione, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado (così, da ultimo, Cass. n. 24047/09 e n. 15405/10), sempreché la questione dell’inammissibilità del gravame non sia stata esaminata e decisa dal giudice d’appello (cfr. già Cass. n. 645/77).

Poiché la Corte d’Appello di Bari non si è pronunciata sull’ammissibilità del gravame, questa Corte ben può rilevare l’inammissibilità dell’appello e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1913 del 13 novembre 2008. La sentenza impugnata va perciò cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., perché l’appello non avrebbe potuto essere proposto.

Le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione vanno regolate secondo il principio della soccombenza ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e quindi vanno poste a carico del ricorrente ed a favore del resistente, così come liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità dell’appello.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore del resistente nell’importo complessivo di € 1.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, per il giudizio di cassazione e nell’importo complessivo di € 3.335.10, di cui euro 835,10 per spese, euro 1.000,00 per diritti ed euro 1.500,00 per onorari, per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, NA e CPA come per legge.

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