cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 8 gennaio 2015, n. 498

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARASCA Gennaro – Presidente
Dott. BEVERE Antonio – Consigliere
Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da difensore di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/8/2014 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma rigettava l’appello proposto ex articolo 322-bis c.p.p. avverso il provvedimento con cui il G.i.p. della stessa citta’ aveva a sua volta parzialmente rigettato l’istanza di restituzione dei beni assoggettati a sequestro preventivo ai fini di confisca per equivalente del profitto del reato di bancarotta fraudolenta aggravato dalla transnazionalita’.
2. Avverso l’ordinanza ricorre la (OMISSIS) a mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge. Lamenta in tal senso la ricorrente come il Tribunale abbia omesso qualsiasi valutazione sulla proporzionalita’ del vincolo cautelare apposto attraverso la comparazione tra il valore dei beni assoggettati allo stesso e quello del presunto profitto, essendosi limitato a rigettare l’appello affermando che la difesa non avrebbe dimostrato la prospettata sproporzione, per di piu’ onerando quest’ultima di un obbligo probatorio che non ha riscontro normativo di sorta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
2. Con l’appello cautelare la ricorrente aveva espressamente richiesto al Tribunale di valutare la sproporzione tra il sequestrato e il contestato profitto del reato e non si era dunque limitata a prospettare che il valore della societa’ Tolstoj sarebbe idoneo di per se’ ad assorbire l’entita’ del suddetto profitto.
2.1 Deve allora ricordarsi che se il giudice il quale applica la cautela reale nella forma per equivalente non ha alcun onere di indicare i beni da assoggettare al vincolo ma solo il valore fino alla concorrenza del quale il sequestro deve essere operato (ex multis Sez. 3, n. 10567/13 del 12 luglio 2012, Falchero, Rv. 254918), ben diverso e’ il compito di quello del riesame ovvero di quello investito di una richiesta di revoca (o dell’appello sul suo mancato accoglimento) quando il profilo della effettiva equivalenza tra il valore dei beni sequestrati e quello del profitto gli venga sottoposto, atteso che allo stesso e’ rimesso lo specifico dovere di verificare il rispetto del principio di proporzionalita’ nell’esecuzione della misura, giacche’ e’ proprio nel momento della sua esecuzione che nel particolare caso del sequestro finalizzato alla confisca di valore ne viene definito in concreto il contenuto (Sez. 6, n. 18767 del 18 febbraio 2014, Giacchetto, Rv. 259678; Sez. 6, n. 19051 del 10 gennaio 2013, Curatela fall. Soc. Tecno Hospital s.r.l., Rv. 255256; Sez. 6, n. 24277 del 8 aprile 2013, Rolli, Rv. 255441; Sez. 3, n. 41731 del 7 ottobre 2010, Giordano, Rv. 248697).
2.2 Alla luce di tali principi il Tribunale doveva dunque procedere ad una effettiva valutazione del valore complessivo dei beni sequestrati ed alla sua comparazione con l’entita’ del profitto in relazione al quale il sequestro e’ stato disposto al fine di verificarne non gia’ l’esatta corrispondenza, quanto piuttosto l’eventuale esorbitanza. Operazione che invece i giudici dell’appello cautelare hanno illegittimamente pretermesso, limitandosi a rilevare come il valore della societa’ menzionata non sia sufficiente da solo ad assorbire quello del presunto profitto del reato contestato.
3. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *