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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24934. In tema di ricusazione e nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., non sussiste l'obbligo di astenersi del presidente che ha fissato l'adunanza in camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ. e del relatore se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi del citato art. 380-bis dal consigliere nominato ex art. 377 cod. proc. civ., le parti private o il P.M. sostengano l'erroneità delle considerazioni in essa svolte, in quanto detta relazione non riveste carattere decisorio e neppure può considerarsi un'anticipazione del giudizio da parte del consigliere relatore (per di più del collegio, che procede all'esame del ricorso soltanto in un momento successivo), svolgendo il relatore un'attività non diversa da quella del giudice istruttore in applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. Eslusa l'ammissibilità dell'ulteriore istanza di ricusazione, rivolta ora nei confronti dei magistrati trasmessa a mezzo fax. Infatti, nel giudizio di Cassazione l'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ., ammette che possano aver luogo a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  24 novembre 2014, n. 24934 Svolgimento del processo Con memoria — datata 17.9.14 in vista dell’adunanza in camera di consiglio del 23.9.14 – ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. in merito alla relazione redatta sul ricorso da lei proposto nei confronti del Fallimento F.lli Bernardi snc e...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678. Ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. Né risulta che l'odierno ricorrente abbia comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata idoneo a sostituire la domiciliazione ex lege di cui al citato art. 82.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 novembre 2014, n. 24678 Svolgimento del processo E stata depositata la seguente relazione. “1. La Telecom Italia s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, M.G. , in proprio e nella qualità di titolare dell’impresa omonima, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536. L'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata. L'unico interprete cui questa valutazione è consentita è, nel sistema attuale, il giudice dell'esecuzione, al quale è rimessa perciò l'indagine sulla sussistenza e sull'entità della parte di pensione assolutamente impignorabile L'esito di tale indagine è contestabile con il rimedio dell'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione od avverso l'ordinanza di rigetto dell'assegnazione, essendo quindi rimesso al giudice del merito sull'opposizione l'apprezzamento fattuale definitivo, con l'unico limite della necessità della relativa motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da R.A. nei confronti di L.D. e R.C. avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788. Il mediatore immobiliare non può utilizzare come titolo esecutivo nei confronti della parte l'assegno datogli da quest'ultimo a garanzia della provvigione, ribadendo che il titolo di credito abbia valore legale. A maggior ragione se il titolo di credito sia sprovvisto dell'indicazione della data

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23522. Il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l'ausiliario ed una o tutte le parti in causa, non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa: o quest'ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso; oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23522 Svolgimento del processo I. – È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 19.2.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Lecce – sez. dist. di Nardò,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528. Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, sicché è inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non solo non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità, ma anzi si evince il conferimento necessariamente in data anteriore al provvedimento impugnato, per essere stato conseguito quest'ultimo in base ad un atto di impulso – sul quale sarebbe apposta la procura – a sua volta necessariamente anteriore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 11.6.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso il decreto della corte di appello di Napoli n. 119 cron....