Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 11 dicembre 2014, n. 26097

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28406/2013 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Delegato p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1642/2012 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 18/10/2012 e l’ordinanza 10/10/2013 della CORTE di APPELLO di VENEZIA in causa n. 736/2013 r.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che si riporta ai motivi del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)), difensore della controricorrente, che ha insistito per l’inammissibilita’ e l’infondatezza del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La (OMISSIS) srl ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione tanto dell’ordinanza – del 10.10.13, in causa n. 736/13 r.g., comunicata via p.e.c. in pari data – con cui la corte di appello di Venezia, ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza 18.10.12 del tribunale di Treviso, quanto di quest’ultima, con la quale sono state contestualmente rigettate:

– la domanda da essa (OMISSIS) proposta – in origine dinanzi al tribunale di Vibo Valentia – nei confronti della (OMISSIS) spa e della (OMISSIS) spa in liq.ne, per l’annullamento per dolo dei contratti di acquisto di un’imbarcazione per viaggi collettivi di diporto e della sua concessione in leasing, nonche’ per il risarcimento del danno;

– l’opposizione dalla medesima (OMISSIS) srl dispiegata avverso il decreto ingiuntivo ai suoi danni conseguito dalla (OMISSIS) dal medesimo tribunale di Treviso, in dipendenza della risoluzione del leasing medesimo per mancato pagamento dei canoni.

Delle intimate resiste con controricorso la sola (OMISSIS), che deposita altresi’ memoria per la pubblica udienza del 13.11.14; la (OMISSIS), dal canto suo, deposita due copie non notificate del ricorso ad uno dei domicili eletti per i gradi di merito dall’odierna controricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
2. – La ricorrente (OMISSIS) si duole:
2.1. con un primo motivo (pur non numerato come tale e sviluppato da pag. 14 a pag. 18 del ricorso), di vizio motivazionale della sentenza del tribunale di Treviso “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 360, n. 4, per nullita’ per insanabile contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia e quindi priva di uno dei requisiti indispensabili (articolo 132 c.p.c.) per il raggiungimento del suo scopo ex articolo 156 c.p.c., comma 2”, in ordine alla natura della previa cessione dell’imbarcazione, avvenuta tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ma sottaciuta ad essa (OMISSIS): ritenendo inconciliabile la contraddizione tra l’affermazione della sua vendita come ancora da completare ad opera da (OMISSIS) e quella della sua vendita a quest’ultima come gia’ costruita e quindi rivenduta da essa effettivamente gia’ utilizzata, nonostante la sua definizione di nuova;
2.2. con altro (non numerato, ma identificabile come secondo) motivo, rivolto anch’esso avverso la sentenza del tribunale (da pag. 18 a pag. 21 del ricorso), di violazione dell’articolo 1337 c.c.: ritenendo malamente esclusa la responsabilita’ precontrattuale delle convenute per il solo fatto della non integrazione dei relativi presupposti ad opera delle medesime condotte escluse ai fini del dolo contrattuale, a dispetto della nota diversita’ dei presupposti dell’invocato obbligo di buona fede – anche quanto a completezza delle informazioni fornite al contraente nella fase delle trattative – rispetto a quelli del dolo;
2.3. con altro (non numerato, ma identificabile come terzo) motivo, rivolto anch’esso avverso la sentenza del tribunale (da pag. 21 a pag. 31 del ricorso), di violazione dell’articolo 112 c.p.c., in ordine alla sollevata eccezione ex articolo 1460 c.c.: essendo, a suo dire, mancata qualsiasi motivazione a sostegno della qualificata irrilevanza di tale ultima eccezione per i vizi dell’imbarcazione, ricostruita come formulata in merito proprio al comportamento omissivo delle informazioni, per essere state espresse doglianze di vizi e mancanza di qualita’ della cosa nell’atto introduttivo del giudizio, in origine dinanzi al tribunale di Vibo Valentia e poi riassunto per competenza a quello di Treviso, il cui atto introduttivo integralmente trascrive;
2.4. con un altro (non numerato, ma identificabile come quarto) motivo, rivolto anch’esso avverso la sentenza del tribunale (da pag. 31 a pag. 35 del ricorso, concludendolo con un’eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 348 ter c.p.c., per contrasto con l’articolo 3 Cost., e articolo 111 Cost., comma 7, nella parte in cui esclude la ricorribilita’ per cassazione ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., n. 5, della sentenza di primo grado), di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti: questo identificato – una volta richiamata la gia’ denunziata insanabile contraddizione sulla circostanza che l’imbarcazione fosse stata venduta nuova – nella “apertura di un sinistro per guasto del motore dopo che l’imbarcazione era stata ceduta alla (OMISSIS) ((OMISSIS)) e prima che questa fosse poi ceduta alla (OMISSIS) srl ((OMISSIS)) testuale”;
2.5. con un altro (alle pagg. 36 segg. del ricorso, non numerato, ma identificabile come quinto) motivo, della nullita’ dell’ordinanza della corte di appello, “ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 360, n. 4… per mancanza assoluta della motivazione e quindi priva di uno dei requisiti indispensabili… per il raggiungimento del suo scopo ex articolo 156 c.p.c., comma 2”: lamentando mancare qualunque motivazione in diritto e sollevando – per il caso in cui si ritenesse che “l’ordinanza ex articolo 348 bis, non debba sottostare agli obblighi di motivazione ma sia sufficiente una mera apodittica dichiarazione di prognosi di non accoglibilita’ dell’appello” – eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 348 ter c.p.c., nella parte in cui consente la solo succinta motivazione dell’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., e articolo 111 Cost., comma 6 e 7.
3. – La controricorrente (OMISSIS), dal canto suo, nel controricorso e nella memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.:
– nega l’ammissibilita’ e la fondatezza sia del ricorso nel suo complesso che di ciascuno dei motivi sviluppati a suo sostegno;
– ricorda che, quale finanziatrice del prezzo di acquisto, essa e’ sempre stata estranea e quindi insensibile alla scelta dell’imbarcazione da acquistare, operata esclusivamente dall’utilizzatrice, come pure alle sue condizioni od alle vicende del sottostante contratto di compravendita, avendo in modo espresso nel contratto di leasing la sua controparte rinunziato a farle valere nei suoi confronti;
– evidenzia come fosse da sempre risultato chiaro che l’imbarcazione era stata concessa in leasing una prima volta come costruita in gran parte da terzi ed ancora da completare e, alla fine, come “di fatto” nuova, senza pero’ che per nuova potesse mai intendersi che essa non avesse mai neppure navigato;
– nega un’omessa pronunzia sulla domanda di responsabilita’ precontrattuale, per essere stata quest’ultima disattesa in dipendenza della riscontrata esclusione delle medesime condotte omissive rilevanti ai fini dell’invocato annullamento per dolo, ma soprattutto per essere risultata l’imbarcazione “nuova… in linea di fatto”;
– nega qualsiasi omissione di pronunzia sull’eccezione di inadempimento, sia escludendo che una tale eccezione, col significato esposto in ricorso, fosse mai stata formulata, sia riportando i passi motivazionali della sentenza di primo grado, alla cui stregua e’ stato escluso proprio qualunque inadempimento non solo del fornitore, ma a maggior ragione di essa controricorrente, anche in forza delle previsioni contrattuali di irrilevanza delle vicende o delle pretese fondate sul contratto di vendita;
– rimarca come il tribunale abbia motivato sul fatto che l’imbarcazione fosse “di fatto nuova”, in base al riscontro della data di rilascio della licenza di navigazione;
– esclude, ancora, qualunque vizio intrinseco dell’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello, ritenendola sorretta da una sia pur succinta motivazione;
– argomenta, infine, per la conferma della perfetta conoscenza, ad opera dell’odierna ricorrente, dello stato dell’imbarcazione, in base alla chiara descrizione in contratto di questa come “costruenda”.
4. – Va precisato che e’ ammissibile, in teoria od in astratto, una congiunta impugnazione di due distinti provvedimenti qualora resi nel corso del medesimo procedimento.
In termini generali tanto trova conferma nel principio – risalente nella giurisprudenza di questa Corte – secondo cui “l’impugnazione di una pluralita’ di sentenze con un unico atto e’ consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento, ancorche’ in diverse fasi o gradi – come nel caso di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorche’ le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l’una il merito e l’altra una questione pregiudiziale -, mentre e’ inammissibile sia il ricorso per cassazione proposto contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch’essi parzialmente diversi, sia l’applicabilita’ in sede di legittimita’, ai fini di una eventuale riunione, del disposto dell’articolo 274 c.p.c., che comporta valutazioni di merito ed esercizio di poteri discrezionali propri ed esclusivi del giudice del merito stesso” (cosi’ gia’ Cass. n. 5472 del 1994, poi costantemente ripresa da decisioni successive, tra le quali Cass. 8940 del 2014).
5. – Cio’ posto, va esaminato dapprima il motivo dispiegato avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice di appello ex articolo 348 ter c.p.c.: ma esso e’ inammissibile.
E’ noto, al riguardo, che, con i nuovi articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera a), conv. con mod. in Legge 7 agosto 2012, n. 134, in S.O. n. 171 alla G.U. 11.8.12, il giudice dell’appello, che riconosca non avere l’impugnazione una ragionevole probabilita’ di essere accolta, la dichiara inammissibile con ordinanza.
La pronuncia di tale ordinanza comporta che, entro l’ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione (sia essa integrale, perche’ a mezzo p.e.c., o meno: Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526) o – ma solamente se anteriore – dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall’articolo 327 c.p.c., e quindi entro un anno – maggiorato della sospensione feriale, se applicabile – dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile), sia proponibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado. Ancora, se la pronuncia di inammissibilita’ e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione non puo’ essere proposto per i motivi di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5.
6. – E tuttavia l’ordinanza di inammissibilita’ in parola non e’ mai autonomamente impugnabile, secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte regolatrice, con le ordinanze del 16.4.13, nn. 8940 a 8943, alla cui esaustiva motivazione puo’ qui bastare un semplice richiamo (ma v. pure Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936, ovvero Cass. 23 giugno 2014, n. 14182, nonche’ l’ancora piu’ recente Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; e senza contrasto, se non altro in ragione dell’ipotesi di inammissibilita’ in concreto configurabile nella specie, neppure con Cass. 7273 del 2014, come precisa anche Cass., ord. 22 settembre 2014, n. 19944).
Infatti, affinche’ sia coerente con le finalita’ della novella, la valutazione, per quanto necessariamente completa se non altro con riferimento alle questioni piu’ liquide, deve essere davvero sommaria e risolversi in una schematica conferma della validita’ delle ricostruzioni in fatto e delle decisioni in diritto operate dal primo giudice.
In ogni caso, essa non e’ mai definitiva, visto che e’ sempre possibile impugnare ulteriormente il provvedimento di primo grado, sia pure coi termini e nelle forme previste dal nuovo articolo 348 ter c.p.c.: non essendo garantito dalla Carta fondamentale il doppio grado di giurisdizione nel merito e potendo allora il legislatore modularne l’estrinsecazione in ragione anche dei principi di economia processuale e di contenimento dei tempi dei processi entro termini ragionevoli.
Proprio tale spiccata istituzionale sommarieta’ – e comunque la vista carenza di definitivita’ – della valutazione di non accoglibilita’ dell’appello (ed a prescindere da come si sia in concreto estrinsecata) impedisce che se ne possa operare, nel successivo grado di legittimita’, alcuna riconsiderazione:
– se riferita all’intensita’ od entita’ della probabilita’ di non accoglimento, perche’ allora una tale rivalutazione implicherebbe ictu oculi un mero apprezzamento di fatto, sostituendo una valutazione di probabilita’ ad altra;
– se riferita alla completezza dell’esposizione delle ragioni su cui la non ragionevole accoglibilita’ e’ stata predicata, perche’ una motivazione concisa e’ per definizione non del tutto esauriente;
– se riferita al merito della fondatezza dell’appello, perche’ si risolverebbe nella necessita’ di riconsiderare i relativi motivi, ma appunto mediante la proposizione delle contestazioni del loro rigetto ad un giudice sovraordinato rispetto a quello che pur sempre li ha disattesi.
7. – Non ha del resto la parte un diritto, costituzionalmente garantito, ad una duplice disamina nel merito assistita da una motivazione ampia ed esauriente, anziche’ solo sommaria in uno dei gradi; e la limitazione del ricorso in cassazione, con esclusione da esso del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, in caso di identita’ delle valutazioni di fatto del giudice di appello rispetto a quello di secondo grado, e’ perfino esclusa dall’oggetto diretto di qualunque previsione costituzionale.
7.1. La soluzione normativa del 2012, incentrata sul nuovo istituto della definizione semplificata del grado di appello mediante l’ordinanza di insussistenza di ragionevole probabilita’ di accoglimento ed alla soppressione del controllo di legittimita’ in caso di c.d. doppia conforme su questioni di fatto, risulta funzionale all’obiettivo dell’accelerazione dei tempi di definizione della controversia, immutate restando le garanzie costituzionali di base del diritto di azione.
Una tale ratio e’ del tutto condivisibile e conforme al principio costituzionale di effettivita’ della tutela del diritto mediante l’azione in giudizio: in quanto, conclamato essendo il carattere limitato delle risorse destinabili dall’ordinamento alla domanda di giustizia, sovente esasperata nell’attuale contesto storico, quella stessa effettivita’ e’ garantita soltanto merce l’oculata e razionale gestione di quelle risorse e la loro attivazione con adeguato coinvolgimento dell’interessato.
7.2. Il diritto di azione non solo non esclude affatto, ma perfino – in contingenze eccezionali o devianti di esasperato ricorso al sistema giudiziario – esige l’imposizione, finalizzata alla funzionalita’ del sistema giudiziario e quindi alla sua massima effettivita’ possibile nei confronti di tutti i suoi possibili fruitori, di forme semplificate di definizione, evidente essendo la loro capacita’ deflativa del carico e quindi la loro idoneita’ a mettere in grado il sistema giudiziario di far fronte al maggior numero possibile di controversie in un tempo accettabile.
E’ pertanto indispensabile una regolazione non gia’ dell’accesso stesso, quanto piuttosto dello sviluppo del processo – all’interno di ogni suo grado e nei suoi diversi e successivi gradi – merce un sistema di regole tecniche chiare e rigorose, beninteso uguali per tutti e non tali da rendere di fatto impossibile l’esercizio del diritto di azione, via via piu’ stringenti a mano a mano che il processo approdi a gradi successivi e involga il controllo delle attivita’ processuali gia’ espletate, assistite gia’ di per se’ sole da rigorose garanzie procedimentali.
7.3. Dirimente, al riguardo, e’ il rilievo che non e’ l’appello – di per se’ ed al di fuori del sistema della giustizia amministrativa (v. articolo 125 Cost. – a possedere una garanzia costituzionale (Corte cost., ord. 10 marzo 2014, n. 42; Corte cost., ord. 19 luglio 2013, n. 226; tra le altre: Corte cost., ord. 4 luglio 2002, n. 416, che ribadisce come la garanzia del doppio grado di giurisdizione non andrebbe neppure intesa, ove prevista dall’ordinamento, nel senso che “tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilita’ di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte decise”; Corte cost., ord. 29 dicembre 2000, n. 585; Corte cost., sentt. nn. 238/1976, 8/1982, 69/1982, 52/1984, 301/1986, 395/1988), ma solo il ricorso per cassazione e per di piu’ solo in caso di violazione di legge.
Pertanto, oltretutto dinanzi all’evidente crescente criticita’ proprio del grado di appello (sebbene prevedibile dopo le scelte normative pregresse per l’abbattimento degli arretrati solo di primo grado e di mantenimento della magistratura professionale esclusiva soltanto nei gradi ulteriori), e’ coerente con un tentativo di recupero di funzionalita’ del sistema la semplificazione del relativo giudizio ed il mantenimento di un livello di garanzia – mediante il ricorso per cassazione diretto contro la sola pronuncia di primo grado – ancorato a rigorosi requisiti ed articolato su minime garanzie procedurali, anche relative all’estrinsecazione della motivazione, ovvero alla limitazione delle doglianze sul merito o in punto di fatto.
Ed e’ pure evidente che tanto non impedisce affatto, nel primo caso a prezzo solo di un modesto maggior impegno dell’interessato consistente nell’affrontare un grado ulteriore e per motivi limitati, l’esercizio del diritto di difesa: mentre l’aggravio che ne deriva e’ imposto in ragione degli obiettivi pubblicistici appena individuati.
7.4. Pertanto, e’ manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 348 ter, primo e penultimo comma, cod. proc. civ. in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., e articolo 111 Cost., commi 6 e 7, nella parte in cui consentono, rispettivamente, che sia succintamente motivata l’ordinanza che dichiara l’inammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’articolo 348 bis c.p.c., ovvero che sia esclusa la ricorribilita’ in cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nuovo n. 5, quando l’inammissibilita’ e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata:
– in primo luogo e quanto ad entrambe le questioni, perche’ un secondo grado di giudizio di merito non e’ oggetto di garanzia costituzionale davanti al giudice ordinario;
– in secondo luogo ed almeno quanto alla prima delle due questioni, perche’, dinanzi alle crescenti criticita’ da cui e’ affetto il secondo grado di giudizio, e’ coerente con un tentativo di recupero di funzionalita’ del sistema la semplificazione del relativo processo ed il mantenimento di un livello di garanzia – mediante il ricorso per cassazione diretto contro la sola pronuncia di primo grado – ancorato alla limitazione delle caratteristiche estrinseche della motivazione del provvedimento conclusivo di quel grado, non in grado di impedire, sia pure a prezzo di un modesto maggior impegno dell’interessato, l’esercizio del diritto di difesa (in senso analogo, v. gia’ Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723).
7.5. Vanno cosi’ disattese le questioni di costituzionalita’ sollevate dalla ricorrente, nella consapevolezza dell’inammissibilita’ del quarto e del quinto motivo di ricorso: inammissibilita’ che va quindi rilevata, non potendo, in applicazione di norme qui riconosciute conformi ai principi della Carta fondamentale, impugnarsi dinanzi a questa Corte:
– ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di primo grado quando, come nella specie, sono identiche le ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata;
– in alcun modo l’ordinanza prevista dall’articolo 348 bis c.p.c., in relazione al grado di completezza o, al contrario, di sommarieta’ della motivazione da cui essa e’ sorretta.
8. – Cio’ posto, preliminare all’esame del primo motivo di ricorso e’ la disamina delle questioni poste dalla novella del 2012 del n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), conv. con mod. in Legge 7 agosto 2012, n. 134: norma applicabile per essere la sentenza gravata stata pubblicata dopo il di’ 11.9.12, secondo quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, della stessa legge, a mente della quale e’ motivo di ricorso per cassazione un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
8.1. Anche prima di tale riformulazione, costituiva consolidato insegnamento essere sempre vietato invocare in sede di legittimita’ un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche’ non ha la corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo la valutazione degli elementi probatori attivita’ istituzionalmente riservata al giudice di merito (tra le molte, v. Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, oppure Cass. 18 maggio 2006, n. 11670, oppure Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197).
8.2. Pertanto, neppure sotto il profilo della violazione dell’articolo 2697 c.c., (del resto, in astratto configurabile solo se invocata un’erronea specifica individuazione del soggetto onerato della prova di un altrettanto specifico fatto: cio’ che non accade nella fattispecie, se non altro in termini chiari) puo’ essere invocata una lettura delle risultanze probatorie difforme da quella operata dalla corte territoriale, essendo la valutazione di quelle – al pari della scelta di quelle, tra esse, ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione – un tipico apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito: il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (per tutte: Cass. 20 aprile 2012, n. 6260).
8.3. Nel sistema l’intervento di modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimita’, del controllo sulla motivazione di fatto.
Con esso si e’ invero avuta (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimita’, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede e’ solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in se’, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
In questo contesto, il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Tanto comporta (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881) che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se’ vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; mentre in ogni caso, la parte ricorrente dovra’ indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisivita’” del fatto stesso.
8.4. Pertanto, dopo la ricordata riforma e’ impossibile ogni rivalutazione delle questioni di fatto in ipotesi di c.d. doppia conforme sul pianto, come stabilisce l’articolo 348 ter c.p.c., comma 4: a mente del quale, “quando l’inammissibilita’ e’ fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente puo’ essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’articolo 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4)”.
8.5. Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito – fermi gli ulteriori e preliminari limiti gia’ esposti e ricordati sopra ai punti 8.1 e 8.2 – e’ ormai sindacabile in sede di legittimita’ soltanto ove la motivazione al riguardo sia affetta da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest’ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e quindi anche di quel particolare fatto storico, se la motivazione resta scevra dai gravissimi vizi appena detti.
E tanto quand’anche si volesse ricondurre il vizio motivazionale – come fa oggi la ricorrente, invocando anche l’articolo 360 c.p.c., n. 4, – entro il diverso paradigma della nullita’ della sentenza, attesa l’immediata estensibilita’ in contrario, allora ed in questo caso, dei medesimi parametri elaborati, prima della riforma del 2006, in tema di ricorso straordinario per cassazione con doglianze sulla motivazione.
Ne’ a diverso risultato si giungerebbe tentando di ricondurre sic et simpliciter il vizio motivazionale astrattamente configurabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.
9. – Ma e’ evidente che, nella specie, la valutazione di esclusione del nesso causale non e’ affetta da alcuna di queste ultime anomalie.
Il primo giudice ha espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno della sua ricostruzione di merito in punto di qualificazione dell’imbarcazione come “di fatto nuova” (v. pag. 6, circa il rilascio della licenza di navigazione in tempo successivo alla stipula del secondo contratto di leasing, quello del 21.2.07): la consapevolezza dei contraenti circa l’avvenuta non completa fabbricazione dell’imbarcazione da parte di tale (OMISSIS) e della sua cessione da questa alla (OMISSIS) – chiaramente indicata come concessionaria dei prodotti della prima – per il suo completamento non contraddice affatto, tanto meno con quei caratteri di assoluta inconciliabilita’ soli a residuare dopo la vista modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, quali vizi motivazionali, la qualificazione dell’imbarcazione come nuova, ma appunto solo “di fatto” e quindi con qualche temperamento ovvero non del tutto o completamente.
E neppure, da un punto di vista astratto, la circostanza che la concessionaria fornitrice (OMISSIS) avesse detenuto l’imbarcazione, cedutale dalla produttrice, per il suo completamento – e perfino per qualche ulteriore o preliminare attivita’ di navigazione, se finalizzata appunto, come in tesi, al completamento stesso di quanto necessario per renderla operativa e consegnarla (non diversamente del resto dalla vendita di autovetture nuove, che certo non esclude una minima movimentazione delle stesse anche solo per la concreta offerta in vendita e trasporto al relativo luogo di consegna) – esclude che questa potesse essere venduta con la qualita’ di “nuova”, ove essa appunto non fosse stata utilizzata per gli scopi suoi propri (sostanzialmente, navigazione collettiva da diporto) e contemplati dall’acquirente.
E pertanto infondato il primo motivo di ricorso.
10. – Non coglie, poi, la ratio decidendi della gravata sentenza il secondo motivo: il primo giudice esclude la sussistenza stessa di un comportamento omissivo (o reticente) delle controparti della ricorrente odierna in ordine alle condizioni dell’imbarcazione; pertanto, egli non confonde le due fattispecie, effettivamente distinte ed autonome, ma semplicemente esclude la sussistenza in punto di fatto di quelle condotte che avrebbero integrato, nella stessa prospettazione dell’odierna ricorrente (ed originaria attrice nella causa iniziata dinanzi al tribunale di Vibo Valentia ed opponente al di. del tribunale di Treviso), sia il presupposto dell’annullamento per dolo che la responsabilita’ precontrattuale.
Ma, in via dirimente, va osservato che, con ricostruzione in fatto anch’essa scevra da quelle insanabili contraddizioni e quegli evidenti vizi logici e giuridici riscontrati come ormai necessari nel mutato assetto dell’articolo 360 c.p.c., il giudice del merito statuisce che le parti erano adeguatamente a conoscenza dei fatti connessi al necessario completamento dell’imbarcazione ed alla conseguente sua qualificabilita’ come “di fatto” nuova.
11. – Il terzo motivo, infine, e’ infondato.
A prescindere dalla mancanza di carattere chiaro ed esplicito della formulazione, nel corso del giudizio o del corpo del ricorso, di quell’eccezione con riferimento agli specifici profili evidenziati in quest’ultimo (tanto che la stessa ricorrente deve ammettere di ricavarli solo dalla comparazione con l’originario atto introduttivo dinanzi al tribunale di Vibo Valentia), nella gravata sentenza di primo grado non manca affatto una pronunzia sull’eccezione di inadempimento.
Al riguardo, essa motiva in fatto e in diritto (da pie di pag. 9 a meta’ pag. 11) sugli effetti della condotta dell’obbligata al pagamento dei canoni, consistente nell’accettazione incondizionata dell’imbarcazione e delle clausole contrattuali sull’inopponibilita’ al finanziatore di eccezioni fondate sull’esecuzione del contratto di acquisto, intercorso esclusivamente con la fornitrice.
Questi specifici passaggi motivazionali non vengono attinti da adeguata censura e sono comunque corretti e rigorosi o comunque scevri da quei gravissimi vizi ricostruiti come ormai necessari ai fini del mutato contesto dell’articolo 360 cod. proc. civ., sicche’ la doglianza di carenza di motivazione e’ respinta.
12. – Conclusivamente, inammissibile il secondo ed infondati gli altri motivi, il ricorso va rigettato e la soccombente ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della sola intimata che ha, in questa sede, resistito, in relazione all’ingente valore della controversia, quale si desume dal costo della complessiva operazione commerciale che ne e’ oggetto.
Infine, deve trovare applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1 quater, inserito dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione e’ vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo articolo 13, comma 1 bis.
Non vi e’ cosi’ altra scelta che dare atto del rigetto del ricorso, quale idoneo presupposto per il versamento, da parte della ricorrente principale ed ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla Legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la (OMISSIS) srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore della (OMISSIS) spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, come mod. dalla Legge n. 228 del 2012, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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