[….segue pagina antecedente]
In particolare, nell’ordinanza (richiamandosi la citata sentenza n. 396 del 2012) si afferma che a tale conclusione si perviene per il fatto che l’espressione “anche se” contenuta nell’articolo 51, comma 6, cit., dovrebbe essere letta nel senso che le indennita’ e maggiorazioni in oggetto “concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare”, in ogni caso cioe’ senza che vi sia spazio per dare rilievo, ai fini dell’individuazione della nozione di “trasfertista abituale”, alla modalita’ continuativa o meno di corresponsione dei compensi in questione.
22. A tale ultimo riguardo va precisato che, dal punto di vista interpretativo, non appare condivisibile il suddetto assunto in base al quale la presenza dell’espressione “anche se” – contenuta nella norma interpretata e riferita alla corresponsione del compenso con carattere di continuita’ – dimostrerebbe che con l’articolo 7-quinquies cit. sarebbe stato attribuito al comma 6 dell’articolo 51 cit. un significato che non poteva in alcun modo essere incluso nel novero delle possibili “varianti di senso” compatibili con il tenore letterale del testo interpretato.
Infatti, come piu’ volte affermato anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., sentenze n. 223 del 1991, n. 445 del 1995, n. 16 e n. 74 del 1996), la lettura dei testi normativi non si deve fermare al senso letterale delle parole senza indagare – come prescrive l’articolo 12 preleggi – l’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione storica, logico-sistematica e teleologica.
Ebbene, nella specie, per cogliere l’esatta portata della suindicata espressione e’ necessario fare uso di tutti i suddetti criteri interpretativi.
Dal punto di vista “storico” la locuzione “anche se corrisposta con carattere di continuita’” riferita all’indennita’ di trasferta, e’, per la prima volta, comparsa nella L. n. 467 del 1984, articolo 11 (che escluse parzialmente dalla retribuzione imponibile ai sensi della L. n. 153 del 1969, articolo 12 l’indennita’ di trasferta spettante ad una particolare categoria di trasferisti: i dipendenti da imprese di autotrasporto).
E’ stata poi replicata nella – di poco successiva – modifica della disciplina generale del trattamento contributivo e fiscale dell’indennita’ di trasferta, introdotta da una serie di dd.ll. non convertiti (n. 761 del 1986, nn. 6, 130, 211 del 1987, i cui effetti sono stati salvati), e poi dal Decreto Legge n. 103 del 1991, articolo 9-ter cit..
Questi testi normativi hanno avuto la finalita’ di mitigare la gravosita’ del regime contributivo delle aziende necessitate, in ragione della loro specificita’ produttiva, a fare largo uso di trasferisti, sicche’ in essi tale espressione, secondo un criterio logico-sistematico e teleologico, va intesa come riferita a limitare l’applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione dell’epoca secondo cui, sulla base del vigente testo della L. n. 153 del 1969, articolo 12, all’indennita’ di trasferta si doveva applicare il regime proprio della retribuzione imponibile, con conseguente contribuzione piena (al 100 per cento).
Al fine di superare tale orientamento e il contenzioso che ne era derivato il legislatore, retroattivamente – prima con l’articolo 9-ter cit. e poi con il cit. Decreto Legge n. 6 del 1993, articolo 4-quater – ha voluto chiarire, con quella locuzione, che in ogni caso – quindi anche in ipotesi di corresponsione continuativa – il compenso per i “trasferisti abituali” non rientrava integralmente nella retribuzione imponibile, ma doveva essere ricompreso assoggettato al regime contributivo piu’ favorevole – commisurato all’epoca al 50 del relativo ammontare – quale era previsto per la diaria e l’indennita’ di trasferta “in cifra fissa” dalla L. n. 153 del 1969, articolo 12, secondo capoverso, n. 1), nel testo originario.
In altri termini, e’ indubbio che la locuzione congiuntiva “anche se” abbia valore concessivo, indicando un fatto che non impedisce ne’ ostacola il verificarsi dell’azione descritta nella proposizione reggente.
Tuttavia, nel caso di specie, essa, per le suesposte ragioni, non puo’ essere intesa nel senso di considerare indifferente la corresponsione continuativa del compenso al fine di ampliare l’ambito applicativo del regime contributivo piu’ severo e gravoso per i datori di lavoro perche’ in tal modo si perviene ad un risultato opposto rispetto alla ratio legis.
Infatti, l’impiego di tale locuzione fin dalle sue origini e’ stato finalizzato a stabilire che i compensi in oggetto non possono mai anche se continuativi – essere assoggettati integralmente al medesimo regime contributivo previsto per la retribuzione imponibile.
Cosi’, in un primo momento, la locuzione in oggetto e’ stata utilizzata per stabilire che i suddetti compensi, comunque corrisposti, potevano “formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare” e mai – pur se continuativi – nella misura del 100% del loro ammontare, atteso che all’epoca questo era il problema applicativo dibattuto sulla base della legislazione vigente.
Nella successiva disciplina – e, precisamente, prima nell’articolo 48, comma 6, del TUIR, nel testo sostituito dal Decreto Legislativo n. 314 del 1997, articolo 3, e poi nel vigente articolo 51, comma 6, del TUIR – la locuzione e’ rimasta e non ha cambiato il significato “limitativo” e non “ampliativo” della sfera di applicabilita’ del regime contributivo piu’ oneroso.
23. La ricostruzione della genesi della suindicata espressione porta quindi a ritenere che – diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 396 del 2012 cit. e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa Corte – ad essa non possa essere attribuito il significato di limitare la “rigida continuita’” della “trasferta abituale” (e della corresponsione del relativo compenso), considerando tale elemento come eventuale.
Infatti, proprio la presenza dell’inciso “anche se…” dimostra che il legislatore ha considerato la “continuita’” della prestazione del “trasfertista abituale” solo eventuale e comunque indifferente ai fini del relativo trattamento contributivo; nel senso che pure in ipotesi di continuita’ il trattamento non deve essere quello ordinario previsto per la retribuzione, bensi’ quello piu’ favorevole previsto per l’indennita’ di trasferta o i compensi analoghi.
24. Tale precisazione e’ utile anche per rilevare che con l’articolo 7-quinquies cit. il legislatore – confermando di essere consapevole della minoritaria situazione di “trasferta abituale continuativa” – con riguardo al requisito retributivo qui contestato ha fatto riferimento ad “un’indennita’ o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si e’ effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e’ svolta”, ma non ha menzionato pure la corresponsione “in via continuativa”.
Al riguardo va ricordato che gia’ nel testo originario della L. n. 153 del 1969, articolo 12 si era dettato il regime contributivo piu’ favorevole per la diaria o l’indennita’ di trasferta (pari al 50 per cento del loro ammontare), facendo riferimento ai suddetti compensi “in cifra fissa”.
E tale espressione – analoga a quella in “misura fissa” – equivale a dire che il relativo importo non puo’ essere inferiore a quelli minimi, fissati anno per anno, dall’INPS, a partire dal Decreto Legislativo n. 314 del 1997, ma non significa anche che si deve trattare di un compenso necessariamente continuativo.
Infatti, e’ proprio la situazione della trasferta – occasionale o abituale – che, di per se’, richiede una certa elasticita’ nella determinazione del relativo trattamento contributivo, visto che il relativo compenso puo’ rientrare nell’ambito di applicabilita’ dell’articolo 51, comma 6, anche solo per certi periodi. Ma quando questo accade la misura e’ fissa, perche’ prevale l’aspetto retributivo.
Inoltre, parlare di “misura fissa” rende piu’ agevoli i controlli ispettivi, visto che dietro alla trasferta spesso si nascondono illegittimi “fuori busta” o addirittura situazioni di lavoro irregolare (anche di stranieri extra-UE).
25. Le precedenti osservazioni portano ad escludere che la decisione del legislatore di intervenire con norma retroattiva si contestabile.
Anzi puo’ dirsi che come per la vicenda relativa al cit. Decreto Legge n. 103 del 1991, articolo 9-ter e del cit. Decreto Legge n. 6 del 1993, articolo 4-quater, anche per l’articolo 7-quinquies cit. la ratio legis sia quella di superare il contenzioso e le incertezze originate dalla giurisprudenza di legittimita’ (dalla sentenza n. 396 del 2012 in poi), argomento all’epoca evidenziato nella sentenza n. 292 del 1997 della Corte costituzionale e valido anche per la situazione in cui e’ intervenuto l’articolo 7-quinquies in oggetto.
26. A cio’ va aggiunto che, come indirettamente conferma anche la suindicata sentenza n. 292 del 1997 della Corte costituzionale, dalla risalente e costante giurisprudenza costituzionale relativa alle norme retroattive, in genere, e, in particolare, a quelle in materia previdenziale, si desume che il Giudice delle leggi, con indirizzo consolidato, afferma che il divieto di retroattivita’ della legge, previsto dall’articolo 11 disp. gen. riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata soltanto nell’ambito dell’articolo 25 Cost. (sentenze n. 73 del 2017, n. 132 del 2016, n. 103 del 2013; n. 78 e n. 15 del 2012; n. 236 del 2011; n. 393 del 2006).
Tuttavia, in linea generale, qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare situazioni pregresse – a prescindere dalla sua qualificazione o autoqualificazione in termini di norma interpretativa, innovativa, di sanatoria etc. – deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche (sentenze n. 24 del 2009, n. 74 del 2008 e n. 376 del 1995), nonche’ al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010), anche se finalizzato alla necessita’ di riduzione del contenzioso o di contenimento della spesa pubblica (sentenza n. 374 del 2002) o a far fronte ad evenienze eccezionali (sentenza n. 419 del 2000).
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply