Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 15 novembre 2017, n. 27093. In materia di trattamento contributivo dell’indennita’ di trasferta

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30. Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la ditta ricorrente – la quale svolge lavori di impiantistica in cantieri itineranti, corrispondendo ai propri dipendenti nei giorni di presenza e di svolgimento di attivita’ al di fuori del comune dove ha sede, un’indennita’ di trasferta non eccedente i limiti di cui all’articolo 48 (ora articolo 51), comma 5, del TUIR – fosse tenuta a corrispondere i contributi dovuti all’INPS su tale indennita’ nella misura di cui all’articolo 51, comma 6, del TUIR, dovuta per le indennita’ corrisposte ai lavoratori c.d. “trasferisti abituali”, in luogo del minore (o nullo) importo dovuto per le indennita’ corrisposte ai lavoratori in caso di trasferta (occasionale).
Tuttavia, non solo e’ pacifico che il suddetto compenso non e’ stato corrisposto in “misura fissa” ma risulta anche (p. 6 della sentenza) che i lavoratori svolgevano mansioni di preinstallaggio presso la sede della ditta nonche’ attivita’ presso terzi, nel territorio del comune ove ha sede la ditta.
Pertanto, nella specie, mancano due degli elementi richiesti dall’articolo 51, comma 6, TUIR, nel testo risultante dall’articolo 7-quinquies cit.
3 – Conclusioni.
31. Per tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo motivo. Di conseguenza, la impugnata sentenza deve essere cassata, in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, disponendosi l’annullamento della cartella di pagamento opposta, per la parte relativa agli importi riguardanti la voce “indennita’ di trasferta” (verbale di accertamento n. 509/2007), risultando dalla sentenza qui impugnata (vedi pp. 4-5) che si e’ formato il giudicato sull’annullamento della parte della cartella stessa riguardante i contributi riferibili al lavoratore (OMISSIS) (verbale di accertamento n. 309/2007), disposto nella sentenza di primo grado n. 2348/2009 del Tribunale di Torino.
Il diverso esito dei giudizi dei gradi di merito nonche’ la novita’ e complessita’ delle questioni trattate, giustificano la compensazione, fra le parti, delle spese di tutti i gradi del giudizio.
32. Ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 1, si ritiene di dover enunciare i seguenti principi di diritto:
1) “in materia di trattamento contributivo dell’indennita’ di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuita’” – presente sia nella L. 4 agosto 1984, n. 467, articolo 11 sia nel vigente articolo 51, comma 6, del TUIR (cosi’ come nel comma 6 dell’articolo 48 del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314) – deve essere intesa, nel senso che l’eventuale continuativita’ della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilita’ al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni”;
2) “il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, articolo 7-quinquies (convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225) – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” del comma 6 dell’articolo 51 del TUIR, con la quale ha stabilito (comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attivita’ lavorativa che richiede la continua mobilita’ del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attivita’ lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennita’ o maggiorazione di retribuzione “in misura fissa”, attribuite senza distinguere se il dipendente si e’ effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e’ svolta, aggiungendo che, in caso di mancata contestuale esistenza delle suindicate condizioni, e’ riconosciuto il trattamento previsto per le indennita’ di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51 – risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’articolo 117 Cost., comma 1, sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’articolo 6 della CEDU. Infatti, tale norma retroattiva ha attribuito alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale ma piu’ aderente alla originaria volonta’ del legislatore, con la finalita’ di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimita’, le Pubbliche Amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito”.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, annulla la cartella esattoriale opposta, per la parte relativa al trattamento di trasferta. Compensa, tra le parti, le spese di tutti i gradi del giudizio.

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