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4.3. Allo stesso tempo, quanto al cd. fumus, vero e’ che il giudice del riesame non puo’ avere riguardo alla sola astratta configurabilita’ del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (ex plurimis, Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). In specie, peraltro, il provvedimento impugnato ha dato conto (senza che al riguardo siano state mosse critiche specifiche) delle ulteriori attivita’ svolte dalla Polizia giudiziaria (“le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla (OMISSIS) s.r.l. hanno partecipato interamente al risultato finale per la determinazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto da versare per l’annualita’ 2011 – falsandolo”), tali da integrare la documentazione gia’ prodotta e da superare il vaglio negativo originariamente opposto dal Giudice per le indagini preliminari, si’ che in realta’ la nuova decisione si e’ confrontata con un mutato quadro di riferimento complessivo.
In ogni caso, peraltro, vi e’ concreta impugnazione del sequestro preventivo nella sola parte in cui il vincolo e’ stato disposto nei confronti anche della persona fisica legale rappresentante della societa’ (cfr. pag. 7 del ricorso). Mentre, quanto al merito della pretesa, e nella misura in cui siffatte considerazioni possono trovare spazio in questa sede, il provvedimento impugnato ha comunque allegato motivazione certamente non apparente in relazione alle contestazioni dell’odierna parte ricorrente, assumendo che cio’ che e’ stato prospettato da parte indagata “non risulta supportato in modo esaustivo dagli elementi disponibili allo stato degli atti”, “viepiu’ in considerazione dei puntuali riscontri operati dalla polizia giudiziaria, del ricorrere di transazioni prive di causale sotto il profilo soggettivo o oggettivo, delle cessioni di beni da parte della (OMISSIS) estranee all’oggetto sociale o della carenza di documentazione della (OMISSIS) in ordine all’acquisto della merce”. Laddove comunque la contestata evasione fiscale era stata correttamente circoscritta, quanto all’imposizione diretta, alle sole ipotesi di inesistenza oggettiva delle operazioni (cio’ anche a prescindere dai non chiari prospetti di cui a pag. 19 del ricorso, dove vi e’ palese sovrapposizione e confusione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti).
Al riguardo, ed in via del tutto generale ed astratta, va cosi’ ricordato che in ogni caso e’ stato gia’ affermato che anche l’inesistenza soggettiva delle operazioni e’ condotta che ben puo’ rientrare tra quelle considerate dalla norma di cui all’articolo 2 cit. quantomeno ai fini Iva. La falsita’ ben puo’ essere riferita anche all’indicazione dei soggetti con cui e’ intercorsa l’operazione, intendendosi per “soggetti diversi da quelli effettivi”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1 lettera a), coloro che, pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno avuto alcun rapporto con il contribuente finale (ad es. Sez. 3, n. 27392 del 27/04/2012, Bosco, Rv. 253055).
Allo stesso tempo, e sempre senza riferimenti al merito della vicenda se non ai ristretti fini cautelari, e’ stato altresi’ sostenuto che il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti e’ integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversita’, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’Iva, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversita’ tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura (Sez. 3, n. 10394 del 14/01/2010, Gerotto, Rv. 246327). Mentre infatti, con riguardo alle imposte dirette, l’effettiva esistenza dell’operazione e del conseguente esborso economico, corrispondente a quanto dichiarato, esclude il carattere fittizio degli elementi passivi indicati nella dichiarazione, a nulla rilevando in linea di massima che il destinatario degli stessi sia un soggetto diverso da quello reale, con riguardo invece all’Iva la detrazione e’ ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che ha effettuato la prestazione, giacche’ tutto il sistema del pagamento e del recupero della imposta (Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 17 e 18) si basa sul presupposto che la stessa sia versata a chi ha effettuato prestazioni imponibili mentre il versamento dell’imposta ad un soggetto non operativo o diverso da quello effettivo consentirebbe un recupero indebito dell’Iva stessa (cfr. Sez. 3, n. 37562 del 04/07/2013, Paregiani e altri, non massimata). Di qui, dunque, la conseguenza che l’evasione Iva puo’ essere configurata anche in presenza di costi effettivamente sostenuti.
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