Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 dicembre 2017, n. 57879. Confisca per evasione iva anche in presenza di costi effettivamente sostenuti.

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Cio’ posto quanto al cd. fumus cautelare, non vi puo’ essere invece questione di periculum, requisito stabilito solamente per le ipotesi di sequestro cd. impeditivo di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1, (cfr. ad es. Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263408; v. anche supra, quanto all’obbligatorieta’ della misura).
In ordine poi alla dedotta mancata consapevolezza della frode altrui, ossia della societa’ emittente delle fatture in contestazione (in tesi societa’ cd. cartiera), va osservato che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice e’ demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata; ne consegue che lo stesso giudice puo’ rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purche’ esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896). Va da se’ che, in proposito, la relativa indagine non puo’ che condurre ad esiti negativi, proprio alla stregua delle osservazioni complessivamente svolte.
4.4. In relazione invece alla quantificazione del valore dei beni assoggettati a vincolo, da un lato vero e’ che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto (in specie era stato ritenuto illegittimo il ricorso al valore catastale del bene, che la difesa aveva evidenziato essere sensibilmente sproporzionato rispetto al valore iscritto nel bilancio del comune beneficiario) (Sez. 3, n. 9146 del 14/10/2015, dep. 2016, Fundaro’, Rv. 266453; cfr. sulla massima Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli e altro, Rv. 265059). D’altro canto e’ stata anche considerata legittima la determinazione del valore economico dei beni immobili da assoggettare a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente effettuata dal Tribunale del riesame sulla base della rendita catastale, che costituisce un parametro maggiormente oggettivo rispetto all’andamento del mercato immobiliare (Sez. 3, n. 19099 del 06/03/2013, Di Vora, Rv. 255328).
A tale proposito va ulteriormente osservato che il provvedimento impugnato ha dato conto – senza alcuna particolare censura – che la stessa relazione di parte attribuiva un valore di Euro 296.500 alle quote di proprieta’ del (OMISSIS), mentre infine il Procuratore generale ha correttamente evocato il principio in forza del quale, quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, e’ legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, sul presupposto dell’impossibilita’ di reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, nel caso in cui, successivamente all’imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilita’ della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta (da ult. Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D’Agostino, Rv. 268587; Sez. 3, n. 42966 del 10/06/2015, Klein, Rv. 265158). In effetti, al riguardo, parte ricorrente nulla ha aggiunto al riguardo, se non lamentando genericamente la mancata ricerca di altri beni di pertinenza dell’amministratore, ossia di se’ stesso, ovvero della societa’.
D’altronde, e’ stato osservato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, attesa la natura sanzionatoria di quest’ultima, non richiede specifiche esigenze cautelari, essendo sufficiente il fumus criminis e la corrispondenza (come in specie, v. supra) tra il valore dei beni oggetto del sequestro e il profitto o prezzo dell’ipotizzato reato (Sez. 3, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103). Quantunque debba altresi’ considerarsi legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto (in proposito, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436) rimasto nella disponibilita’ di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647; cfr. anche Sez. 3, n. 39177 del 08/05/2014, Civil Vigilanza s.r.l., Rv. 260547; cfr. inoltre Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, Mataloni e altro, dep. 2015, Rv. 262770).
4.5. In definitiva, quindi, non sussistono idonee ragioni per provvedere all’accoglimento delle impugnazioni.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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