Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 28 dicembre 2017, n. 57879. Confisca per evasione iva anche in presenza di costi effettivamente sostenuti.

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In relazione a cio’, ed in particolare alla valutazione delle produzioni documentali difensive che, secondo parte ricorrente, offrivano diversa ricostruzione contabile e giuridica della vicenda, la documentazione stessa era stata gia’ prodotta, per cui vi sarebbe stata piena possibilita’ del Tribunale di effettuare i dovuti riscontri, senza limitarsi al richiamo delle considerazioni della Polizia giudiziaria.
2.7. Col settimo motivo, e’ stato osservato che sussisteva prova della buona fede della societa’ cessionaria, che ignorava la frode del cedente e non poteva rispondere delle frodi commesse da terzi. Per cui incombeva sull’Amministrazione l’onere di dimostrare che l’operazione si inscriveva in un’evasione commessa dal fornitore cedente, laddove invero il diniego alla detrazione dell’Iva rappresentava un’eccezione ai principi fondamentali della medesima imposta, con ogni conseguenza quindi in ordine alla prova dell’accordo, in specie insussistente, tra cedente, interposto ed interponente.
2.8. Con l’ottavo motivo infine parte ricorrente ha rilevato come il giudice, nel momento di emissione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, aveva l’onere, in specie inadempiuto, di determinare con esattezza l’imposta evasa, corrispondente al profitto effettivamente conseguito dall’operazione parziale inesistente.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso, assumendo – in ragione altresi’ dei principi in tema di impugnazione delle ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali – l’insussistenza di qualsivoglia violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalita’, anche in relazione agli esiti della consulenza tecnica di parte e tenuto conto del valore degli immobili siccome determinato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione e per una maggiore coerenza d’impostazione, sono infondati.
4.1. L’odierno ricorrente (OMISSIS) e’ indagato per l’ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 in forza del quale e’ punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (comma 1). In particolare, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria (comma 2).
4.2. Cio’ posto, e’ stato assai recentemente annotato, ad esempio, che il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, comma 1, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l’obbligatorieta’ della misura ablatoria alla cui salvaguardia e’ finalizzato il sequestro (e’ stato infatti osservato che il rapporto tra il vincolo imposto dall’apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull’interesse dei creditori l’esigenza di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente “pericoloso”, in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato) (cosi’, Sez. 3, n. 28077 del 09/02/2017, Marcantonini e altro, Rv. 270333).
Invero, in materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identita’ della lettera e la piena continuita’ normativa tra la disposizione di cui all’articolo 12-bis, comma 2, predetto Decreto Legislativo (introdotta dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’articolo 322-ter cod. pen., richiamato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, abrogata dal citato Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 14 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386).

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