Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 dicembre 2017, n. 58120. In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce nullità a regime intermedio

In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato.

Sentenza 29 dicembre 2017, n. 58120
Data udienza 22 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere

Dott. BONITO Francesco M.S – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – rel. Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/05/2016 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Mirella Cervadoro;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 maggio 2016, la Corte di appello di Bologna confermava la condanna di (OMISSIS) per i delitti di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 189, commi 6 e 7, (cod. strada), con le conseguenti statuizioni civili risarcitorie.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Con il primo motivo, lamenta violazione di legge per essere stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello non presso il domicilio dichiarato dall’imputato, bensi’ presso il difensore, ex articolo 157 c.p.p., comma 8 bis. L’eccezione di nullita’ era stata sollevata in limine all’udienza di trattazione dell’appello, celebratasi in assenza dell’imputato, e respinta con ordinanza dibattimentale, con la quale si osservava trattarsi di nullita’ a regime intermedio, come tale sanabile, ed essendo l’imputato assistito da un difensore di fiducia, quest’ultimo non avrebbe dovuto limitarsi a proporre l’eccezione, ma avrebbe dovuto rappresentare al giudice circostanze specifiche da cui desumere che, nonostante il rapporto fiduciario, la parte non aveva avuto conoscenza dell’atto.
Con il secondo e il terzo motivo, deduce l’erronea applicazione della legge, specificamente del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 189, comma 7, e il difetto di motivazione, in quanto l’imputato non si era dato alla fuga dopo l’incidente.
3. La Quarta Sezione penale, con ordinanza del 29 marzo 2017, depositata il 20 aprile 2017, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, avendo ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla questione della nullita’ della notificazione della citazione compiuta, ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore, nonostante che l’imputato avesse dichiarato o eletto domicilio altrove.
3.1. Si osserva che sul tema del rapporto tra la dichiarazione o elezione di domicilio e la notificazione della citazione ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, e’ intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato che “e’ nulla la notificazione eseguita a norma dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis, presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullita’ di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa, ed e’, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’articolo 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’articolo 183, alle regole di deducibilita’ di cui all’articolo 182, oltre che ai termini di rilevabilita’ di cui all’articolo 180 cod. proc. pen.” (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; seguita da Sez. 4, n. 2416 del 20/12/2016, dep. 2017, Zucchi, Rv. 268883).

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