Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 dicembre 2017, n. 58120. In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia, anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce nullità a regime intermedio

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Assegnando alla parte interessata un onere di allegare, si giungerebbe infatti al risultato paradossale di “sterilizzare” automaticamente un vizio, che si ammette integrare una nullita’ di ordine generale (a regime intermedio proprio in ragione del rapporto fiduciario), ogniqualvolta la notifica pur irregolare sia compiuta a mani del difensore di fiducia.
8. Va conseguentemente affermato il seguente principio di diritto.
“In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziche’ presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullita’ a regime intermedio, che non e’ sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato”.
9. Escluso che il difensore che intenda eccepire l’invalidita’ della notifica debba dimostrare o comunque allegare anche l’interruzione di comunicazioni con il proprio assistito, cio’ non toglie che il parametro dell’esercizio effettivo dei diritti di difesa come causa della sanatoria del vizio possa essere impiegato dal giudice al fine di riscontrare limiti di deducibilita’ gia’ esistenti o cause di sanatoria delle nullita’ rilevabili da circostanze obiettive di fatto di cui agli atti del processo, quali l’atto di impugnazione proposto personalmente dall’imputato, o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l’atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l’omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto. Lo stesso dicasi in caso di inesistenza del domicilio dichiarato, in quanto in tale ipotesi non vale la causa di salvaguardia di cui all’art.157. Diversamente avviene nei casi in cui la notificazione nel domicilio determinato a norma dell’articolo 161 c.p.p., comma 2, diviene impossibile, rispetto ai quali il comma 4 della stessa norma prevede che la notificazione vada eseguita presso il difensore, anche quello d’ufficio.
10. Occorre pero’ meglio definire il presupposto che integra una “impossibilita’” della notifica, a norma dell’articolo 161 c.p.p., comma 4.
In linea con quanto precisato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121, deve ritenersi al riguardo che sia sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilita’ dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157, come si desume dall’incipit dell’articolo 159 c.p.p.; sicche’ anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’articolo 161 c.p.p., comma 4, (v. in questo senso, da ultimo, Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Ciolan, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Pinto, Rv. 268158).
11. Cio’ premesso in diritto, prendendo in esame la specifica situazione oggetto del primo motivo di ricorso, e’ agevole rilevare dagli atti del procedimento che in data 22 aprile 2013 (OMISSIS) ha dichiarato domicilio presso la sua abitazione in (OMISSIS), ove ha ricevuto tutti gli atti del procedimento di primo grado. Con atto del 29 ottobre 2013, l’imputato ha quindi nominato difensore di fiducia l’avv. (OMISSIS), la quale nello stesso atto ha dichiarato di non accettare le notifiche ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8 bis.
Il primo motivo di ricorso e’ dunque fondato.
L’eccezione di nullita’ del decreto di citazione nel giudizio d’appello e’ stata tempestivamente sollevata dal difensore dell’imputato, ed erroneamente rigettata dalla Corte territoriale, in quanto al difensore non incombeva alcun onere in relazione alla perdurante esistenza del rapporto fiduciario.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso e’ assorbente rispetto agli ulteriori motivi.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

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