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Anche il secondo motivo, con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 732, 554, 588, 56 e 457 c.c., e’ infondato.
Sostengono i ricorrenti che in realta’ il testamento conteneva la loro istituzione quali eredi ex certa re, e che in ogni caso, in ordine ai beni non espressamente menzionati dal de cuius (tra cui un immobile in (OMISSIS) e terreni in (OMISSIS)) si era aperta la successione legittima alla quale concorrevano anche i ricorrenti.
Ed, invero, quanto alla violazione dell’articolo 588 c.c., occorre ricordare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (cfr. da ultimo Cass. 25 ottobre 2013 n. 24613) in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’articolo 588 cod. civ., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalita’ dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. In ogni caso l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (conf. Cass. 13 giugno 2007 n. 13835; Cass. 1 marzo 2002 n. 3016).
In particolare (cfr. Cass. 12 luglio 2001 n. 9467) tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioe’ al contenuto dell’atto sia di carattere soggettivo, riferita all’intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine – che e’ di competenza del giudice del merito ed i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimita’ se congruamente motivati – puo’ stabilirsi se attraverso l’assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicche’ la successione in esso e’ a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l’istituzione nell'”universum ius” (sicche’ la successione e’ a titolo di legato).
La sentenza impugnata con adeguata motivazione ha quindi accertato che le disposizioni testamentarie non consentivano di attribuire agli attori la qualita’ di eredi, emergendo piuttosto la precisa volonta’ di istituire la sola figlia (OMISSIS) come unica erede, essendosi data giustificazione di tale scelta in ragione delle numerose e cospicue donazioni, anche indirette, effettuate in vita dal de cuius in favore dei figli maschi, liberalita’ che si intendeva perequare proprio mediante l’assegnazione della qualita’ di erede unicamente alla dante causa della societa’ convenuta.
La sentenza ha puntualmente chiarito come i vari argomenti spesi dalla difesa degli attori per vedersi riconosciuta la qualita’ di coeredi non potessero avere seguito (menzione delle donazioni, suddivisione in parti eguali tra i tre figli delle passivita’ ereditarie, qualificazione non come legati della assegnazioni di beni mobili ben individuati).
Trattasi di valutazioni connotate da logicita’ e coerenza ed insuscettibili di rivisitazione da parte di questa Corte, sicche’ la formale denunzia di violazione di legge altro non costituisce che una indebita sollecitazione a procedere ad un non consentito nuovo apprezzamento del fatto.
La sentenza peraltro si e’ specificamente occupata anche dell’ulteriore questione, pur dedotta in ricorso, relativa alla possibile apertura della successione legittima sui beni immobili dei quali il de cuius non aveva fatto menzione nella scheda testamentaria, avendo condivisibilmente sottolineato come il tenore della scheda testamentaria piu’ risalente (che prevedeva che tutte le unita’ immobiliari in (OMISSIS) fossero trasferite in piena ed esclusiva proprieta’ ad (OMISSIS)) sia stato integrato dalla terza scheda testamentaria nella quale si ribadisce la volonta’ di attribuire alla figlia “quanto della mia proprieta’ resta a me intestato e che considero la sua parte, rinnovo qui la volonta’ che tutto quello che e’ ancora a me intestato divenga proprieta’ di mia figlia (OMISSIS)”, espressione questa che la sentenza impugnata ha, con adeguata motivazione, ritenuto idonea ad attribuire alla beneficiaria la qualita’ di erede universale, precludendo quindi l’apertura di una successione legittima, seppure parziale, in favore dei germani.
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