Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27160. In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’articolo 588 cod. civ.

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Infine, il terzo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c., e degli articoli 457 e 554 c.c., articolo 3652 c.c., n. 8, articoli 2643 e 2644 c.c., nella parte in cui la Corte di merito ha negato l’esistenza di una pregiudizialita’ tra la presente causa e quella di riduzione intentata dagli attori nei confronti della sorella, disattendendo la richiesta di disporre la sospensione necessaria del processo.
Il motivo deve essere disatteso sebbene sulla base di una indicazione diversa da quella di cui alla proposta, fondata sulla ravvisata diversita’ delle parti del giudizio in esame, rispetto a quello avente a detta dei ricorrente carattere pregiudiziale (avendo in tal senso i ricorrenti fatto rilevare nella memoria ex articolo 378 c.p.c., che anche al giudizio avente ad oggetto l’azione di riduzione ha partecipato la societa’ intimata).
In tal senso va ricordato che la piu’ volte ribadita validita’ della disposizione testamentaria eventualmente lesiva dei diritti dei legittimari, suscettibile di essere dichiarata solo inefficace in caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione (cfr. Cass. n. 25834/2008; Cass. n. 27556/2008), tanto da precludere la possibilita’ di poter richiedere la divisione al legittimario prima dell’accoglimento della sua domanda (cfr. Cass. n. 368/2010), e proprio per l’assenza di una comunione attuale, impedisce altresi’ di poter ritenere passibile di retratto l’alienazione dei beni ereditari compiuta dal soggetto che allo stato riveste la qualita’ di unico erede.
Corretto appare il richiamo operato dalla sentenza impugnata ai precedenti di questa Corte che, nel sottolineare l’inefficacia ex nunc degli atti lesivi, a far data dall’accoglimento dell’azione di riduzione, hanno escluso la sussistenza di un nesso di pregiudizialita’ tecnica tra la causa di riduzione e la diversa controversia avente ad oggetto i beni oggetto delle disposizioni testamentarie (Cass. n. 5323/2002; Cass. n. 9424/2003) avendo affermato principi che appaiono indubbiamente suscettibili di estensione anche al caso di specie.
La trascrizione della domanda di riduzione assicura poi che, laddove la stessa dovesse essere accolta, i legittimari vittoriosi potranno opporre la sentenza a loro favorevole anche alla societa’ acquirente, venendosi in tal caso ad instaurare una comunione tra gli stessi legittimari e la societa’, senza che questa possa opporre di avere acquistato la piena proprieta’ dei beni ereditari (peraltro nella fattispecie, trattandosi di una vendita di eredita’ avvenuta allorquando era stata gia’ proposta l’azione di riduzione, la trascrizione mira ad assicurare la piena esplicazione degli effetti di cui all’articolo 111 c.p.c., nei confronti della societa’ terza acquirente in corso di causa).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’articolo 1 bis, dello stesso articolo 13.

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