Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 29 novembre 2017, n. 28471. Anche l’intimazione di sfratto può contenere la disdetta

Anche l’intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto, e che tale intimazione è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l’ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell’intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace

Corte di Cassazione

sezione sesta civile

ordinanza 12 ottobre – 29 novembre 2017, n. 28471
Presidente Amendola – Relatore Sestini

Fatto e diritto

Rilevato che:
la …… ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 688/16 con cui la Corte di Appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di sfratto per finita locazione proposta dal Comune di L’Aquila -in relazione ad un fondo ad uso diverso- ritenendo che una precedente intimazione di sfratto notificata il 21.6.2012 costituisse idonea disdetta in riferimento alla scadenza del 7.8.2013;
l’intimato ha resistito con controricorso;
la ricorrente ha depositato, unitamente alla memoria ex art. 380 bis, 2 co. cod. proc. civ., copia della sentenza 1091/2014 della Corte di Appello dell’Aquila, corredata di certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.;
la ricorrente ha anche fatto pervenire – in corso di adunanza – una istanza di audizione in camera di consiglio;

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