Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 16 novembre 2017, n. 27160. In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’articolo 588 cod. civ.

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’articolo 588 cod. civ., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (“institutio ex re certa”) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalita’ dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni. In ogni caso l’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.
In particolare tale indagine deve essere sia di carattere oggettivo, riferita cioe’ al contenuto dell’atto sia di carattere soggettivo, riferita all’intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice indagine – che e’ di competenza del giudice del merito ed i cui risultati non sono censurabili in sede di legittimita’ se congruamente motivati – puo’ stabilirsi se attraverso l’assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicche’ la successione in esso e’ a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l’istituzione nell'”universum ius” (sicche’ la successione e’ a titolo di legato).

Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27160
Data udienza 21 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15067/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2931/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 796/2013 rigettava la domanda proposta dagli odierni ricorrenti ex articolo 732 c.c., nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., in relazione all’acquisto effettuato dalla societa’, dell’eredita’ del defunto (OMISSIS), giusta atto di vendita in data 12/2/2009 intercorso con (OMISSIS), quale venditrice.
Ad avviso del giudice di prime cure la domanda andava disattesa in quanto gli attori non rivestivano la qualita’ di coeredi, posto che la venditrice era stata nominata dal de cuius quale erede universale, il che precludeva la stessa esistenza di una comunione ereditaria, in relazione alla quale esercitare il diritto di riscatto.

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