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2.11 ricorso e’ fondato.
2.1 Preliminarmente, si deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione sollevata in udienza dal difensore dell’indagato sulla tardivita’ del ricorso, posto che nel caso in esame trova applicazione l’articolo 311 cod. proc. pen. con conseguente decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione dalla data della comunicazione o della notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento.
2.2 Nel merito, giova anzitutto ricordare i limiti di sindacabilita’ da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla liberta’ personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e’ stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonche’ del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimita’ sui punti devoluti e’, percio’, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimita’: – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; – l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760); inoltre il controllo di legittimita’ sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della liberta’ personale e’ diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi come vi sia stata una omessa motivazione da parte del Tribunale su diversi punti, che impongono pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
In particolare, il Tribunale, che pure da’ atto dell’esistenza di opachi rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), non ha tenuto conto che (OMISSIS) e’ il soggetto che si occupa della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili delle societa’ attraverso i cui conti il denaro proveniente dalla bancarotta transitava per poi confluire nella (OMISSIS) e, soprattutto, che non ha adempiuto all’obbligo di comunicare e Decreto Legislativo n. 231 del 2007, articolo 41 le operazioni sospette consistite nel doppio transito nella stessa data della somma di Euro 270.347,38 dal fondo (OMISSIS) al conto corrente intestato alla (OMISSIS) s.r.l. prima e nella (OMISSIS) s.r.l. poi; su tale mancato adempimento, che non puo’ essere visto se non come espressione dell’intento di (OMISSIS) di favorire (OMISSIS), il Tribunale non da’ alcuna spiegazione.
Come poi correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente, la mancata contestazione in capo a (OMISSIS) del reato presupposto (bancarotta) non puo’ escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato del reato di auto riciclaggio, posto che nel caso in esame si sostiene la sussistenza di un’ipotesi di concorso dell’extraneus nel reato proprio; appare quindi necessaria una valutazione globale della gravita’ indiziaria, a fronte dell’analisi parcellizzata operata dal Tribunale del Riesame.
3. Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con integrale trasmissione degli atti al Tribunale di Messina Sezione per il Riesame delle misure coercitive.
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