Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 18 settembre 2017, n. 42561. La mancata contestazione del reato presupposto della bancarotta non basta a escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato per il reato di autoriciclaggio

La mancata contestazione del reato presupposto della bancarotta non basta a escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato per il reato di autoriciclaggio, se – come nel caso esaminato – c’è un’ipotesi di concorso dell’extraneus nel reato proprio.

Sentenza 18 settembre 2017, n. 42561
Data udienza 14 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. COSCIONI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO;
Nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n.2016/2017 in data 13/03/2017 del Tribunale di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito l’Avv. (OMISSIS) il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in subordine il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 marzo 2017, il Tribunale del Riesame di Messina annullava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Barcellona Pozzo di Gotto con cui era stata applicata a (OMISSIS), indagato per il reato di autoriclaggio, la misura degli arresti domiciliari; (OMISSIS) era ritenuto gravemente indiziato di avere concorso con (OMISSIS), dominus del gruppo societario (OMISSIS), e con (OMISSIS) (segretaria di (OMISSIS)) nel reato di cui all’articolo 648 ter c.p., comma 1 perche’ “…con condotte diverse, impiegavano e, comunque, trasferivano e sostituivano tramite la societa’ (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., societa’ riconducibili a (OMISSIS), in attivita’ economiche, finanziarie e speculative, di tipo turistico e alberghiero, il denaro e le altre utilita’ provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita”; la condotta di (OMISSIS) sarebbe consistita in condotte attive ed omissive, cosi’ descritte nel capo di imputazione provvisorio: “in qualita’ di consulente delle scritture contabili del gruppo (OMISSIS) S.p.a. teneva in modo irregolare e confuso la contabilita’ e non segnalava all’Ufficio Italiano cambi, avendone l’obbligo ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 41 le operazioni di cui sopra come operazioni sospette”; in particolare il Tribunale, dopo una disamina degli elementi circa la sussistenza del reato di autoriciclaggio in ordine all’operazione di reimpiego di denaro distratto dalle casse della societa’ (OMISSIS) S.p.a. nell’operazione commerciale (OMISSIS) da parte di (OMISSIS), aveva concluso nel senso che a carico di (OMISSIS) gli elementi raccolti non consentivano di affermare che l’indagato avesse la consapevolezza che le somme investite fossero di provenienza delittuosa.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, lamentando come la circostanza che (OMISSIS) fosse una testa di legno con riferimento alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. fosse elemento decisivo circa la sussistenza in capo all’indagato della consapevolezza dell’attivita’ delittuosa di reimpiego di denaro: (OMISSIS) non era la classica testa di legno, ma soggetto dotato di particolari competenze in materia tributaria e contabile e che aveva le password di accesso ai conti della societa’, pertanto aveva un, seppur minimo, potere gestorio, per cui era interessato alla concreta realizzazione del progetto imprenditoriale della (OMISSIS), di cui deteneva la maggioranza delle quote sociali; il Tribunale del Riesame aveva poi omesso di considerare che (OMISSIS) si occupava della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili delle societa’ attraverso cui i conti il denaro sporco transitava per poi confluire nell’attivita’ (OMISSIS) ( (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l.) e che in capo a (OMISSIS) gravava l’obbligo di comunicare, Decreto Legislativo n. 231 del 2007, ex articolo 41 le operazioni sospette, per cui avrebbe dovuto segnalare il doppio transito nella stessa data della somma di Euro 270.347,38 dal fondo (OMISSIS) al conto intestato alla (OMISSIS) s.r.l. prima e poi nel conto della (OMISSIS) s.r.l., cosi’ come avrebbe dovuto ritenere sospetta e idonea a frapporre un ostacolo all’identificazione della provenienza illecita del denaro la successiva parcellizzazione; non era pensabile che un consulente quale (OMISSIS), che conosceva (OMISSIS) sin dalla fase della bancarotta fraudolenta impropria, potesse tenere una contabilita’ irregolare delle societa’ attraverso cui (OMISSIS) reimpiegava denaro di provenienza illecita al solo fine di permettergli di evadere le imposte; inoltre, non appariva ragionevole la conclusione cui perveniva il Tribunale del Riesame laddove riteneva che la mancata contestazione formale del credito IVA da parte della societa’ (OMISSIS) s.r.l. potesse escludere in radice la consapevolezza in capo all’indagato del segmento oggetto di contestazione e relativo al disinvestimento del fondo (OMISSIS): tale criticita’ evidenziava un ulteriore elemento sintomatico che denotava la consapevolezza della provenienza illecita del denaro reinvestito in (OMISSIS); non era poi dato comprendere come la mancata contestazione in capo a (OMISSIS) del reato presupposto potesse escludere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all’indagato del reato di auto riciclaggio: nel caso di specie si configurava un’ipotesi di concorso dell’extraneus nel reato proprio; lo stesso Tribunale ammetteva l’esistenza di opachi interessi tra i due gia’ nella fase della bancarotta fraudolenta impropria; infine, risultava essere anche manifestamente illogica la motivazione circa lo svuotamento del contenuto accusatorio relativo al dato fattuale che (OMISSIS) e (OMISSIS) non intrattenessero rapporti diretti, ma tramite la segretaria: (OMISSIS), sentendosi piu’ tranquillo nell’interloquire con la segretaria, si lasciava andare a confidenze e suggerimenti per aggiustare i conti che altrimenti non avrebbe fatto se l’interlocutore fosse stato (OMISSIS).
CONSIDERATO IN DIRITTO

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