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Sul piano motivazionale, va ribadita la censura gia’ formulata nel par. 1.3., da intendersi qui per integralmente riprodotta.
Senza tralasciare che i giudici di merito hanno valorizzato, al fine di individuare l’utilizzatore esclusivo del cortile, numerosi elementi, tra i quali, oltre appunto all’ubicazione dell’autorimessa sotterranea ed alle planimetrie redatte dai due c.t.u., la presenza di dissuasori di transito in conglomerato cementizio e di catenelle metalliche che limitano la circolazione carraia ai soli proprietari del lotto (OMISSIS) (vale a dire, quello del Condominio di (OMISSIS)), impedendola ai proprietari delle unita’ immobiliari facenti parte degli altri lotti.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia punti decisivi della controversia contenuti in specifici motivi di appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione e falsa applicazione dell’articolo 1125 c.c., nonche’ vizi di motivazione, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per non aver la corte d’appello ritenuto: a) quanto al ripristino della soletta, che, trattandosi di un bene comune, le spese per la sua riparazione e manutenzione dovessero ricadere, per il 50%, sui titolari dei fabbricati situati sul soprasuolo (e, quindi, sui lotti (OMISSIS)) e, per il restante 50%, sul proprietario dell’autorimessa sottostante, vieppiu’ considerando che il cortile ed il suo asfalto non assolvevano ad alcuna funzione di protezione del tetto dei locali sottostanti; b) che il ripristino dei lucernai e delle griglie di proprieta’ esclusiva della (OMISSIS) fossero di competenza solo di quest’ultima; c) che alla manutenzione del bene comune dovessero concorrere tutti i comproprietari, ivi compresa la (OMISSIS) s.a.s. (nella qualita’ di comproprietario del terreno distinto con il mappale (OMISSIS)); d) che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai dovessero essere sostenute, in base all’articolo 1125 c.c., in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti.
3.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.
Invero, in due passaggi logici della sentenza (pagg. 8 e 9) la corte territoriale pone in rilievo che i danni alla struttura che costituisce la copertura dell’immobile inferiore, in quanto derivati dall’immobile in custodia (recte, dalla cattiva custodia del cortile), debbono essere ripristinati a cura e spese del danneggiante, a prescindere dall’appartenenza delle sovrastrutture dell’autorimessa sottostante. Una volta, cioe’, individuate le cause dell’ammaloramento verificatosi nell’autorimessa sottoposta, il responsabile e’ tenuto a farsi carico delle spese necessarie per farvi fronte a prescindere dall’appartenenza dei beni oggetto di nocumento.
Questa Corte, con riferimento alla presunzione di corresponsabilita’ ex articoli 2051 e 2053 c.c. del proprietario dell’immobile sovrastante e di quello dell’immobile sottostante, ha stabilito che la responsabilita’ dell’uno deve essere esclusa quando egli fornisca la prova che il danno sia stato determinato, con autonoma efficienza causale, dal fatto imputabile all’altro (Sez. 2, Sentenza n. 2234 del 30/03/1985).
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per averlo la corte locale condannato al pagamento, in solido con la (OMISSIS), delle spese processuali sostenute dai Condominii di (OMISSIS), nonostante non avesse proposto alcuna domanda nei loro confronti.
4.1. Il motivo e’ infondato.
In base al principio di causalita’ la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia (Sez. 3, Sentenza n. 7625 del 30/03/2010). In particolare, l’obbligo del rimborso delle spese processuali, che si fonda sul principio di causalita’, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, risponde all’esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attivita’ processuale cui e’ stata costretta dall’iniziativa dell’avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite (Sez. 2, Sentenza n. 13430 del 08/06/2007).
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