Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 27 dicembre 2017, n. 30941. In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.

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A tal punto che, a pagina 8 della sentenza impugnata, la corte locale inequivocamente afferma che il danno “all’immobile sottostante e’ stato causato dalla cattiva custodia del cortile” (ergo, anche a prescindere dall’uso fattone).
In ulteriori due passaggi logici della motivazione emerge il profilo della custodia. A pagina 9, nella parte in cui viene ribadito che “… la esclusiva custodia in capo al Condominio appellante e’ emersa chiara dalla descrizione dei luoghi ricavabile dalle planimetrie redatte dai CTU, ed essendo connessa intimamente all’accertamento della causa dei danni, comporta la inevitabile conseguenza della condanna dell'(unico) custode”. Ed a pagina 10, nel punto in cui viene evidenziato, sia pure nell’analizzare l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., che l’infiltrazione e’ conseguenza della inidonea impermeabilizzazione.
In definitiva, la corte di merito ha fondato la responsabilita’ del Condominio di (OMISSIS) sia sull’obbligo di custodia e di manutenzione sia sull’utilizzo (recte, sul transito veicolo) dell’area, che avrebbe determinato il degrado della pavimentazione del cortile e, dunque, compromesso l’impermeabilizzazione sottostante (cfr. pag. 7 della sentenza).
Orbene, il ricorrente si e’ limitato ad evidenziare che l’affermazione dell’utilizzo esclusivo dell’area cortilizia non sarebbe contenuta nella sentenza di primo grado, ma non ha contestato la propria veste di custode della stessa, deducendo, in proposito, solo che la stessa andrebbe riconosciuta anche agli altri due condominii.
1.3. Avuto riguardo ai dedotti vizi motivazionali, la censura, peraltro generica, sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimita’, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo sufficiente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicche’ deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui e’ consentito il sindacato di legittimita’ dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c. operata dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 – non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1101, 1102, 1004, 1005, 1107, 1117, 1118, 1119, 1138, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 2051, 2055, 2697, 2699 e 2700 c.c. e articoli 112, 113 e 115 c.p.c., nonche’ vizi di motivazione ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia contenuti in specifici motivi di appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per non aver la corte locale considerato che le infiltrazioni erano state riscontrate dal c.t.u. su tutta l’area cortilizia costituita dai mappali (OMISSIS), che quest’ultima andava considerata nella sua unitarieta’ inscindibile e, ai sensi dell’articolo 1117 c.c. (ed in mancanza di un titolo contrario) e dell’articolo 18 del regolamento condominiale, di proprieta’ comune e che l’originaria attrice non aveva fornito prova alcuna in ordine all’utilizzo esclusivo, da parte del Condominio di (OMISSIS), della stessa, laddove i Condominii di (OMISSIS) non avevano mai negato di avere anch’essi il potere sul cortile comune; per aver ricavato l’uso esclusivo del cortile da una semplice planimetria, nonostante gli atti di trasferimento ed i regolamenti di condominio deponessero in senso contrario.

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