Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 28 dicembre 2017, n. 31017. Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.

Ordinanza 28 dicembre 2017, n. 31017
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29101/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5863/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto rigetto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli, decidendo in grado di appello, in riforma di sentenza del locale Giudice di Pace, ha dichiarato improponibile la domanda proposta dal perito assicurativo (OMISSIS) nei confronti della compagnia (OMISSIS) (oggi (OMISSIS) spa), per ottenere il pagamento del compenso relativo a un incarico esperito per conto della societa’.

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