Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 27 dicembre 2017, n. 30941. In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c.

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Anche gli altri due condominii si costituivano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 1511/2014 depositata il 06.08.2014, la Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello principale, poneva a carico della (OMISSIS) s.r.l. il 20% delle spese necessarie all’effettuazione dei lavori alla cui esecuzione era stato condannato il Condominio di (OMISSIS) e condannava quest’ultimo a rifondere per intero alla (OMISSIS) le spese di giudizio dei due gradi di giudizio e la (OMISSIS) a rimborsare nella misura del 75% quelle sostenute dagli altri due condominii.
Per quanto qui ancora rileva, la corte locale fondava la propria decisione sulla base delle seguenti considerazioni:
1) infondato era il motivo di appello riguardante la pretesa nullita’ della sentenza per contrarieta’ con precedente giudicato, concernendo il precedente esclusivamente la situazione di comproprieta’ delle aree cortilizie, laddove il primo giudice del presente giudizio aveva emesso la propria decisione, ritenendo la responsabilita’ del Condominio di (OMISSIS), non sulla scorta del titolo di proprieta’ dell’area, bensi’ della sua custodia, ovvero ex articolo 2051 c.c., in quanto utilizzatore dell’area sovrastante l’autorimessa gestita dalla (OMISSIS);
2) il primo giudice aveva condivisibilmente individuato la responsabilita’ esclusiva del Condominio di (OMISSIS), perche’ solo ad esso era riferibile il transito veicolare che aveva causato il degrado della pavimentazione del cortile e, dunque, compromesso l’impermeabilizzazione sottostante;
3) risultava chiaro, in base alle planimetrie redatte dai due CTU, all’ubicazione dell’immobile sotterraneo condotto dalla societa’ (OMISSIS), al posizionamento dei dissuasori, che solo i condomini del Condominio appellante avevano l’interesse e la possibilita’ di usufruire dell’area sovrastante l’immobile suddetto, interessata dall’usura dovuta alla circolazione veicolare;
4) essendo il danno a strutture anche riferibili all’immobile sottostante stato causato dalla cattiva custodia del cortile, era naturale che i danni alla struttura costituente la copertura dell’immobile inferiore, in quanto derivati dall’immobile in custodia, dovessero essere ristorati a cura e spese del danneggiante, a prescindere dalla appartenenza delle sovrastrutture all’immobile.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Condominio di (OMISSIS), articolato su quattro motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il Condominio di (OMISSIS) ed il Condominio di (OMISSIS), il primo dei quali proponendo altresi’ ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
La (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sebbene regolarmente citati in giudizio, non hanno inteso svolgere difese.
In prossimita’ della pubblica udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2909 c.c. e articolo 112 c.p.c., nonche’ vizi di motivazione ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia contenuti in specifici motivi di appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la corte territoriale considerato il giudicato esterno, intervenuto con la sentenza n. 38/2002 della medesima terza sezione della stessa corte d’appello, gia’ formatosi sulla questione della proprieta’ comune ai tre condominii (recte, ai lotti (OMISSIS)) del cortile del comprensorio e per aver erroneamente sostenuto che il tribunale avesse ritenuto il Condominio di (OMISSIS) responsabile esclusivo quale “utilizzatore” unico del cortile.
1.1. Il motivo e’ inammissibile e, comunque, infondato.
In primo luogo, va escluso che si sia al cospetto di una omissione di pronuncia su un motivo di gravame sollevato in sede di appello.
Invero, la corte torinese, pur non richiamando espressamente la sentenza n. 38/2002, ha preso posizione sull’eccezione di nullita’ della pronuncia di primo grado per asserita contrarieta’ con precedente giudicato (cfr. pag. 7 della sentenza qui impugnata) sollevata gia’ in quella sede dal Condominio di (OMISSIS), sostenendo che, mentre il precedente giudizio aveva avuto ad oggetto esclusivamente la situazione di comproprieta’ dell’area cortilizia, il tribunale, nell’ambito del giudizio in corso, aveva ritenuto la responsabilita’ del Condominio di (OMISSIS) sulla base (anziche’ del titolo di proprieta’ dell’area) della custodia, vale a dire in applicazione dell’articolo 2051 c.c., titolo del tutto diverso da quello di comproprietario.
1.1.1. In ogni caso, rappresenta principio consolidato che, nel giudizio di legittimita’, il principio della rilevabilita’ del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di allegazione del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilita’ del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 2617 del 11/02/2015).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, omettendo di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti (se si fa eccezione per due decontestualizzati brevi stralci alle pagg. 38 e 39 del ricorso), la sentenza n. 38/2002, ha precluso a questa Corte la possibilita’ di verificare: a) se l’accertamento sulla proprieta’ comune (ai lotti (OMISSIS)) dell’aria cortilizia fosse stato effettivamente oggetto in via principale della menzionata pronuncia; b) se “la vertenza (avesse) riguarda(to) la medesima fattispecie oggetto del nuovo giudizio di cui alla sentenza impugnata”; c) se la sentenza del 2002 facesse stato non solo tra la dante causa della (OMISSIS) s.r.l. ed il Condominio di (OMISSIS), ma anche nei confronti del Condominio di via Sestriere, per essere stato quest’ultimo parte anche in quel giudizio.

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