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1.5. Ancora deve rilevarsi, con riferimento a tutte le censure contenute nel motivo, come le stesse – sotto la veste di doglianze per violazione di legge o vizi di motivazione – appaiano finalizzate a sollecitare un riesame, inesigibile in sede di legittimita’, di apprezzamenti fattuali di stretta spettanza del giudice di merito.
1.6. Cio’ posto, merita ulteriore trattazione specifica l’unica doglianza – pur colpita dalle predette ragioni di inammissibilita’ – che tratta un profilo giuridico non apodittico, ma comunque gravemente infondato: trattasi del rilievo secondo il quale, per la ricorrente, l’avere essa posseduto la propria unita’ abitativa sarebbe requisito abilitante, unitamente alla presunzione di condominialita’ dei pianerottoli, alla tutela per reintegra del possesso.
1.6.1. Al riguardo, con riferimento al pianerottolo come bene condominiale, va affermato – in contrasto con l’assunto della ricorrente – che il proprietario-possessore di un’unita’ abitativa in condominio, spogliato del possesso di una porzione di ballatoio, ha l’onere, come incombente a qualunque possessore, di fornire la prova dello ius possessionis, ossia dell’esercizio di un potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’, con oggetto il ballatoio stesso, non essendo sufficiente, pertanto, il solo possesso dell’unita’ abitativa in proprieta’ esclusiva.
1.6.2. In argomento, invero, va data continuita’ alla giurisprudenza di questa corte (v. Cass. n. 16496 del 05/08/2005 e n. 7748 del 05/04/2011) che ha chiarito, in tema di condominio, che le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unita’ immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicche’ la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall’attivita’ dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l’acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano – e soltanto per traslato il proprietario – trae da tali utilita’, nel secondo caso nell’espletamento della predetta attivita’ da parte del proprietario. Cio’ posto, questa corte ha precisato che qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore pro indiviso sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella utilitas alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione;in proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l’edificio si articola e l’eccezione feci sed iure feci e’ opponibile solo quando l’attivita’ materiale del condomino non sia in contrasto con l’esercizio attuale o potenziale di analoga attivita’ da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali.
1.6.3. In definitiva, trattandosi di cosa – il ballatoio suscettibile, nell’ambito delle cose comuni, di compossesso soggettivo nel senso dianzi chiarito, e’ necessaria la relativa prova specificamente riferita alla porzione di parte comune; per cui la relativa doglianza, oltre che inammissibile per quanto detto, risulta comunque infondata.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione degli articoli 1168 e 1170 c.c. (con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per aver la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’oggetto del contendere fosse lo spoglio della scalinata comune, anziche’ del pianerottolo-ballatoio, atteso che la realizzazione del muro aveva comportato l’inglobamento all’interno degli appartamenti del signor (OMISSIS) di una parte consistente del vano in contestazione.
2.1. Anche tale motivo e’ inammissibile.
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