Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24471. Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune

[….segue pagina antecedente]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1117 e 1168 c.c. (con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per aver la corte d’appello ritenuto non fornita la prova dell’essere il vano al servizio di tutti gli appartamenti e avere a tal riguardo considerato inattendibile il teste (OMISSIS) (siccome tenuto alla garanzia per l’evizione), il quale aveva dichiarato che, a seguito del frazionamento dell’edificio in due unita’ abitative, il vano in oggetto era stato adibito a pianerottolo-ballatoio ed era sempre rimasto nella disponibilita’ di tutti i condomini; per aver trascurato che nel giudizio era in discussione non la proprieta’ del bene, ma il possesso; per aver affermato che il (OMISSIS), fino al suo acquisto del secondo appartamento, non aveva avuto motivo di chiudere il vano, senza considerare che il secondo piano dell’edificio era stato abitato fino alla morte da (OMISSIS); per aver ritenuto che i testi avessero confermato l’esistenza di un possesso ad excludendum da parte della famiglia (OMISSIS), laddove gli stessi si erano limitati a riferire in merito alla presenza di alcuni elementi d’arredo e dell’illuminazione e non erano stati in grado di chiarire in che cosa fosse consistito il possesso esclusivo da parte del resistente; per non aver la corte considerato che i pianerottoli sono, per presunzione di legge, in comproprieta’ fra tutti i condomini e che ella, al momento dello spoglio, era in possesso della propria unita’ abitativa, avendo, nel corso dei lavori di ristrutturazione di quest’ultima, utilizzato, anche in maniera diretta, il vano in contestazione; per non aver ritenuto che il carattere saltuario dell’utilizzo di un immobile non costituisce, in assenza di univoci segni dell’animus derelinquendi, ostacolo all’esperibilita’ delle azioni a tutela del possesso.
1.1. Il motivo di ricorso e’ inammissibile.
1.2. Da un primo punto di vista, l’inammissibilita’ consegue alla circostanza per cui il motivo, in effetti costituito da plurime e diversificate censure, non e’ accompagnato dalla riproduzione per ciascuna di essi, almeno nei loro passaggi salienti, dei brani motivazionali della sentenza impugnata e degli elementi desunti dagli atti processuali (in particolare, le deposizioni testimoniali) che, secondo l’assunto della ricorrente, se valutati correttamente, avrebbero condotto i giudici di merito ad una differente decisione. Trattasi, quindi, di censure prive di autosufficienza, per il cui esame quindi la corte stessa avrebbe dovuto farsi arbitra di individuare, nel coacervo dei dati processuali, quelli fatti oggetto di critica mediante ciascuna censura; cio’ che e’ inesigibile nel giudizio di legittimita’.
1.3. Da altro punto di vista, per quanto attiene alle censure per violazione di legge, l’inammissibilita’ consegue anche alla natura generica delle stesse doglianze, solo due delle quali in astratto attinenti alle disposizioni normative (articoli 1117 e 1168 c.c.) che si indicano come violate, mancando per il resto chiari riferimenti alle regulae iuris che si ritengono erroneamente applicate a fronte di quelle di cui si invoca l’applicazione.
1.4. Da ulteriore punto di vista, quanto alle censure per vizi di motivazione, non si deve tralasciare l’ulteriore causale di inammissibilita’ che consegue dal fatto che, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 6.9.2013, la ricorrente avrebbe dovuto farsi carico del rispetto del novellato n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro sentenze pubblicate a partire dall’11.9.2012 (Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012). Da cio’ consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, la ricorrente avrebbe dovuto indicare per ciascuna censura il “fatto storico”, il cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente, il “come” e il “quando” tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cosi’ Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *