Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24471. Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune

In tema di condominio, le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso pro indiviso che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unita’ immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, sicche’ la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipenda dall’attivita’ dei rispettivi proprietari (come ad esempio per scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l’acqua calda o per aria condizionata); pertanto, nel primo caso l’esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano – e soltanto per traslato il proprietario – trae da tali utilita’, nel secondo caso nell’espletamento della predetta attivita’ da parte del proprietario. Cio’ Qualora uno dei condomini, senza il consenso degli altri ed in loro pregiudizio, abbia alterato o violato lo stato di fatto o la destinazione della cosa comune impedendo o restringendo il godimento spettante a ciascun possessore pro indiviso sulla cosa medesima in modo da sottrarla alla sua specifica funzione, sono esperibili da parte degli altri comproprietari le azioni a difesa del compossesso per conseguire la riduzione della cosa al pristino stato, allo scopo di trarne quella utilitas alla quale la cosa era asservita prima della contestata modificazione;in proposito, peraltro, non si rende necessaria la prova specifica del possesso di detta parte quando essa sia costituita dalla porzione immobiliare in cui l’edificio si articola e l’eccezione feci sed iure feci e’ opponibile solo quando l’attivita’ materiale del condomino non sia in contrasto con l’esercizio attuale o potenziale di analoga attivita’ da parte di altro condomino, non limitandone i poteri corrispondenti ai diritti spettanti sulle cose condominiali.

Sentenza 17 ottobre 2017, n. 24471
Data udienza 28 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6675/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAFARELLI;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 834/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS), qualificandosi proprietaria e possessore di una porzione di fabbricato in (OMISSIS), ha lamentato l’illegittima occupazione da parte del condomino (OMISSIS) di porzione di un pianerottolo comune mediante un muro realizzato nell’agosto del 2003, approfittando dell’assenza della signora (OMISSIS), in occasione dei lavori per la realizzazione di un unico ingresso degli appartamenti del signor (OMISSIS). Ritenendo che tale spazio fosse in realta’ destinato a ballatoio a servizio degli appartamenti dei diversi proprietari la signora (OMISSIS) ha proposto domanda di reintegra nel possesso.

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