Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24470. Ai fini della disciplina della costituzione della servitu’ coattiva di attraversamento di fondi da parte di ferrovie

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1. – Con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 1994 la s.p.a. (OMISSIS), la (OMISSIS) s.a.s. e la (OMISSIS) s.p.a. hanno convenuto innanzi al Tribunale di Avezzano la soc. coop. a r.l. (OMISSIS), in l.c.a., onde ottenere servitu’ coattiva di passaggio su una striscia di terreno lunga km. 4,5 e larga m. 10, sulla tratta di via ferrata ivi realizzata, per l’esercizio di un raccordo – sempre di natura ferroviaria – dagli stabilimenti delle attrici alla stazione ferroviaria in (OMISSIS). Hanno esposto di avere esercitato dal 1987 in esclusiva il tratto ferroviario, avendolo anche manutenuto, sulla base di convenzione con il Consorzio del 31 luglio 1987, indi non rinnovata dai commissari liquidatori dello stesso al fine di smobilizzarne la proprieta’; in tal senso hanno invocato la servitu’ coattiva ai sensi degli articoli 5 e 55 del Testo Unico sulle ferrovie concesse all’industria privata di cui al Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che equipara gli allacciamenti a una ferrovia privata di seconda categoria cori possibilita’ di acquisto coattivo del passaggio su proprieta’ intersecanti secondo le regole degli articoli 1037 e 1038 c.c., in tema di acquedotto coattivo.
2. – Sulla resistenza del Consorzio e con l’intervento volontario della s.r.l. (OMISSIS) nel frattempo divenuta proprietaria della tratta, il g.o.a. ella sezione stralcio del Tribunale con sentenza del 20 dicembre 2008 ha rigettato la domanda.
3. – La corte d’appello dell’Aquila, adita su impugnazione della (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) s.a.s., poi s.r.l., nella contumacia della (OMISSIS) s.p.a., con sentenza depositata il 21 aprile 2012 ha rigettato il gravame con il favore delle spese per gli appellati Consorzio e (OMISSIS) s.r.l..
3.1. – Nell’esaminare le doglianze delle appellanti, la corte d’appello ha considerato:
– che del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 1447 del 1912, articolo 55, relativo alle “disposizioni di legge per le ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie, a trazione meccanica e gli automobili”, che equipara i “binari di raccordo e gli allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali, qualora debbano attraversare terreni di proprieta’ di terzi (…) alle ferrovie private di seconda categoria”, ai fini dell’acquisto di servitu’ coattiva di passaggio, si applicherebbe solo ai concessionari di una ferrovia;
– che l’articolo 5 dello stesso R.D., avrebbe come destinatario chi realizzi una “strada ferrata” che abbia necessita’ di passare attraverso un fondo altrui, e non consentirebbe di usufruire di un impianto ferroviario altrui gia’ realizzato; tanto si evincerebbe dal rinvio operato dalla norma a quelle codicistiche in tema di acquedotto coattivo, ove l’articolo 1034 c.c., prevede che si debba costruire un proprio acquedotto e non si possa “far defluire le acque negli acquedotti gia’ esistenti”.
4. – Avverso tale sentenza la s.p.a. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Consorzio e la s.r.l. (OMISSIS) hanno resistito con controricorsi. La s.r.l. (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS) non hanno svolto difese. Il Consorzio ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con un primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione del Testo Unico di cui al Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, articoli 5 e 55), la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare – nell’affermare che le norme in questione sarebbero applicabili solo in sede di realizzazione di una ferrovia e solo in presenza di una concessione di esercizio ferroviario – che la ricorrente stessa e’ concessionaria dal 1987 e che deve essere equiparatala condizione di chi abbia gia’ realizzato precedentemente un impianto su base convenzionale con il titolare del fondo successivamente da asservirsi, venendo poi meno il titolo contrattuale, a quella di chi debba realizzarlo ex novo.
2. – Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1033, 1034, 1035, 1037 e 1038 c.c., nonche’ contraddittoria motivazione) la ricorrente si duole che la corte d’appello abbia ritenuto che, attraverso il rinvio ai menzionati articoli del codice in tema di servitu’ di acquedotto coattivo operato dalla disciplina anzidetta in tema di servitu’ ferroviaria, il diritto alla costituzione di servitu’ coattiva per raccordo ferroviario sia subordinato al requisito che la tratta sia realizzata ex novo, non essendo invece tale requisito previsto.
3. – I due motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione. Essi sono fondati nei profili di cui in appresso, cio’ che determina l’assorbimento di altri profili di seguito a menzionarsi.

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