Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43904. Eccesso di difesa e l’attenuante della provocazione

In un caso di eccesso di difesa l’attenuante della provocazione può essere consesso solo dopo la valutazione della proporzione tra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso.

Sentenza 22 settembre 2017, n. 43904
Data udienza 29 settembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 10027/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 12/12/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;
Uditi:
– il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Angelillis Ciro, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
– il Difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata;
– il Difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28 giugno 2012, il Tribunale di Ferrara aveva dichiarato (OMISSIS) colpevole del delitto di tentato omicidio in pregiudizio di (OMISSIS), commesso in (OMISSIS), condannandolo con le attenuanti generiche, alla pena di anni sei di reclusione, con pene accessorie di legge e condanna, altresi’, al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, cui assegnava una provvisionale dell’importo di 30.000 Euro.
1.1 Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava integralmente la decisione appellata.
1.2 Secondo la contestazione (OMISSIS), esplodendo un colpo da un fucile cal. 12, aveva attinto (OMISSIS) nella regione addominale dell’ipocondrio destro, dopo averne trapassato la mano destra, causandogli frattura del quarto e quinto metacarpo e delle ossa carpali con ampie lacerazioni dei tessuti molli, lesione a tutto spessore del sesto segmento epatico, perforazione del colon, emoperitoneo diffuso, asportazione di parte dell’intestino.
1.3 Questa in estrema sintesi la ricostruzione del fatto:
– alle 02.30 del (OMISSIS) (OMISSIS) aveva bussato insistentemente alla porta dell’abitazione di (OMISSIS), invocando aiuto in quanto gravemente ferito; inizialmente aveva riferito alle forze dell’ordine di essere stato attinto da colpi di arma da fuoco presso la stazione di (OMISSIS) senza fornire alcuna informazione sull’identita’ dello sparatore;
– nel corso dell’immediato sopralluogo eseguito presso il casale di campagna ove la vittima dimorava, i carabinieri avevano rinvenuto nella sua stanza da letto quattro grosse borse contenenti beni di varia tipologia, in prevalenza attrezzi da lavoro, alcuni dei quali erano risultati compendio di furto perpetrato appena tre giorni prima ((OMISSIS)) in danno di (OMISSIS) e dallo stesso regolarmente denunciato;
– i militari avevano individuato il luogo del ferimento nel cortile dell’abitazione di (OMISSIS) ove, nei pressi di un deposito, avevano rilevato, nonostante l’area limitrofa apparisse lavata di recente, alcune gocce rossastre, riconducibili verosimilmente a sostanza ematica, tracce che proseguivano sulla ghiaia, tracciando il percorso effettuato dalla vittima, dopo il suo ferimento, per raggiungere l’abitazione della (OMISSIS), cui aveva chiesto soccorso;

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