Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43904. Eccesso di difesa e l’attenuante della provocazione

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4.1 Ebbene, la Corte ha ritenuto dato accertato che il (OMISSIS) era presente nella proprieta’ dell’imputato, intento a compiere l’ennesimo furto; circostanza del pari incontroversa quella dei numerosi furti patiti dal (OMISSIS), l’ultimo appena tre giorni prima, come pure che il compendio di tale ultima azione predatoria era stato rinvenuto nella camera da letto della persona offesa, ma ha motivato il diniego dell’attenuante, richiamando le osservazioni svolte per disattendere la tesi difensiva della legittima difesa e osservando, nello specifico, la mancanza “in radice di un rapporto di adeguatezza tra la condotta del ladro (OMISSIS) e quella del tentato omicida (OMISSIS)”.
Senonche’, mentre l’esimente di cui all’articolo 52 c.p. esige “che la difesa sia proporzionata all’offesa”, il concetto di adeguatezza e proporzione fra le opposte condotte, offensiva e reattiva, non e’ elemento caratterizzante l’attenuante della provocazione. Come questa Corte ha ripetutamente affermato essa va negata ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave da escludere uno o piu’ degli elementi propri dell’attenuante medesima, come lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira” (in termini, Cass., Sez. 1, sentenza, n. 1305 del 15/11/1993, Rv. 197245).
La sproporzione va, dunque, apprezzata, valutando se la reazione che deve scaturire da un reale fatto ingiusto della vittima, o ad essa immediatamente riferibile, sia talmente macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso di causalita’ causalita’ psicologica (Sez. 1 30469 del 15/07/2010, Luciano’, Rv. 248375). E sul punto la motivazione e’ del tutto carente, non avendo la Corte territoriale esaminato il comportamento della vittima nel quadro generale di accadimento ne’ se la reazione dell’imputato fosse determinata dallo stato d’ira, anche per accumulo a ragione dei ripetuti e recenti furti subiti, o fosse piuttosto indicativa di sentimenti diversi, di insofferenza, di ritorsione, di vendetta, stati d’animo che non giustificano il riconoscimento dell’attenuante invocata. In relazione a tali aspetti la decisione nulla ha osservato, omettendo cosi’ di motivare su circostanze espressamente devolute alla sua attenzione e rilevanti percio’ agli effetti dell’articolo 62 c.p., n. 2.
5. La sentenza impugnata deve per conseguenza essere annullata limitatamente al diniego dell’attenuante della provocazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso.

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