Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43904. Eccesso di difesa e l’attenuante della provocazione

[….segue pagina antecedente]

– successivamente la vittima aveva dichiarato di essere stata ferita proprio nel cortile dell’abitazione dell’imputato, nel quale si era fermata a fumare una sigaretta, seduta sull’erba; aveva sentito il rumore di una finestra che si apriva, un urlo proveniente dal secondo piano dell’abitazione e poi l’esplosione del colpo che lo aveva attinto;
– (OMISSIS), dal canto suo, aveva, infine, ammesso che la notte in questione, come spesso gli accadeva, era rimasto a dormire nell’abitazione paterna, presso la quale aveva subito diversi furti, l’ultimo in data (OMISSIS); prima di addormentarsi sul divano davanti al televisore, aveva prelevato dall’armadio blindato due fucili e cinque o sei cartucce e li aveva appoggiati vicino al divano; nel corso della notte aveva avvertito dei rumori e, affacciatosi dalla finestra del bagno, aveva scorto un uomo che stava trafficando vicino alla serratura del deposito; impaurito ed esasperato aveva preso uno dei due fucile (il calibro 12), lo aveva caricato con una cartuccia, era tornato alla finestra del bagno, infilando la canna tra le sbarre orizzontali dell’inferriata e tenendo il dito sul grilletto; aveva urlato all’indirizzo dell’uomo che si era girato, guardando pero’ verso un lato della casa ove si trovava un’altra porta; in quel frangente gli era apparso di sentire un rumore sulla ghiaia e, paventando la presenza di altri, si era sporto per guardare meglio; nell’effettuare tale movimento aveva urtato contro il water e accidentalmente premuto il grilletto; aveva, quindi, posato il fucile ed era immediatamente corso fuori casa, lasciando la porta aperta; non aveva trovato nessuno ne’ visto tracce di sangue; catena e lucchetto che assicuravano la chiusura del deposito erano in terra; aveva cercato il bossolo e se ne era disfatto; il giorno dopo aveva rinforzato la serratura del deposito e dopo il lavoro aveva pulito il cortile, cosi’ come aveva pulito i fucili prima di conservarli.
1.4 A ragione della decisione la Corte di appello, riassunto il contenuto delle fonti di prova acquisite, condivideva le valutazioni del Tribunale, confutando le deduzioni difensive articolate nei motivi di appello, che non ponevano in discussione la materiale commissione dell’azione lesiva ad opera dell’imputato ma facevano questione esclusivamente della sussistenza della legittima difesa, quanto meno putativa, e della qualificazione del fatto, sul rilievo, sostanzialmente, che gli assunti difensivi erano intrinsecamente implausibili e smentiti dai dati obiettivi.
2. Ha proposto ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore avvocato (OMISSIS), che chiede l’annullamento della decisione impugnata denunziando:
2.1 (primo motivo) nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera d), per mancata assunzione di prova decisiva e mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione di detta prova nonche’ violazione del diritto di difesa con riguardo alla negata autorizzazione a svolgere accertamenti tecnici sui reperti in sequestro. Rappresenta che nel corso del giudizio di primo grado la difesa aveva avanzato richiesta di svolgere proprie consulenze sul materiale sequestrato anche attraverso esami a carattere non ripetibile, in particolare accertamenti utili a precisare la dinamica del fatto, “di tipo balistico, topografico, genetico, biologico”, sui reperti in sequestro costituiti, nell’ordine, “da armi e munizionamento, frammenti metallici estratti dal corpo della parte lesa, indumenti recanti tracce ematiche, sassolini prelevati dal cortile dell’abitazione dell’imputato”.
Nessuna risposta era stata fornita al riguardo e il processo era rimasto privo di quegli apporti scientifici che prima il pubblico ministero e poi il giudicante avevano impedito di effettuare con grave compromissione del diritto dell’imputato di difendersi provando. Parimenti la Corte di appello aveva respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria, non ritenendo la prova necessaria, sebbene la disciplina regolatrice (articolo 190 c.p.p.) non richiede che la prova per essere ammessa sia necessaria, ma solo non manifestamente irrilevante;
2.2 (secondo motivo) nullita’ della sentenza per non avere la Corte territoriale rilevato il vizio dedotto con l’atto di appello dell’inesistenza o quanto meno dell’assenza di motivazione dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva respinto la richiesta della difesa di acquisire prove a discarico attraverso accertamenti tecnici e consulenze sui reperti in sequestro. La mancata risposta da parte del Tribunale alle richieste probatorie formulate dalla difesa aveva, altresi’, precluso alla parte la possibilita’ di conoscere le ragioni dell’implicito diniego e di censurarle in sede di impugnazione;
2.3 (terzo motivo) abnormita’ del provvedimento del 21.02.2012, recante “la sigla” di un solo componente del Collegio giudicante, con il quale del tutto irritualmente, fuori udienza e in luogo della dovuta ordinanza collegiale ex articolo 495 c.p.p., si confermava l’autorizzazione a visionare i reperti e al compimento di attivita’ che non ne comportassero l’alterazione, richiesta mai formulata dalla difesa che, di contro, aveva chiesto di poter effettuare consulenze tecniche ed accertamenti irripetibili;
2.4 (quarto motivo) errato apprezzamento in termini di illogicita’ e contraddittorieta’ delle tesi difensive dell’insussistenza del dolo di omicidio e dell’esistenza dell’esimente della legittima difesa, quanto meno putativa, sostenendo, al riguardo, in particolare:
– che (OMISSIS) si trovava dinanzi alla porta del magazzino di casa del (OMISSIS) per commettere l’ennesimo furto, dunque aveva violato il domicilio del ricorrente;

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *