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Poiche’, infatti, l’atto d’impugnazione e’ la risultante di un’attivita’ preparatoria avviata col sorgere del diritto d’impugnare, che e’ strettamente collegato alla pronuncia della sentenza, il quadro normativo cui occorre far riferimento per regolare le ipotesi di modificazioni delle impugnazioni, quali quelle riguardanti le relative modalita’, e’ quello del tempo in cui e’ tale diritto e’ venuto ad esistenza, scilicet il momento di adozione del provvedimento impugnabile. Donde e’ possibile enunciare il principio di diritto secondo cui: “In difetto di una specifica disciplina intertemporale, le sentenze di non luogo a procedere, pronunciate ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., emesse prima della entrata in vigore delle norme di cui alla L. n. 103 del 2017, articoli 38, 39 e 40, modificative dell’articolo 428 c.p.p. sono impugnabili secondo le norme previgenti; le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi dopo la entrata in vigore del nuovo testo normativo”.
2. Deve nondimeno riconoscersi la piena legittimazione delle parti ricorrenti rispettivamente madre e zia del deceduto – ad esperire il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 428 c.p.p., comma 2, nella formulazione previgente, trattandosi di persone rientranti nel novero dei prossimi congiunti secondo la disposizione di cui all’articolo 307 c.p., comma 4, cui l’articolo 90 c.p.p., comma 3, attribuisce l’esercizio delle facolta’ e dei diritti previsti dalla legge in capo alla persona offesa che sia deceduta in conseguenza del reato.
3. Tanto evidenziato, deve ritenersi fondato ed assorbente il rilievo critico sviluppato nel primo motivo di entrambi i ricorsi quanto alla violazione da parte del Giudice dell’udienza preliminare della regola di giudizio che presiede a tale fase di controllo dell’imputazione.
Ed invero, la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, nell’esprimere anticipato giudizio di merito, ha chiaramente debordato dai limiti della delibazione propria della sentenza di proscioglimento di cui all’articolo 425 c.p.p. ed in tale distorta logica decisionale il giudicante e’, peraltro, incorso nell’incompleta lettura delle informazioni probatorie segnalate dai ricorrenti ed in altri errori di diritto.
In effetti, la posizione assunta dai contendenti nel momento in cui il (OMISSIS) ricevette i colpi all’addome – se l’uno di fronte all’altro, secondo la tesi di (OMISSIS), ovvero l’uno alle spalle dell’altro, secondo la tesi sostenuta dalle parti civili ricorrenti – e l’identificazione dell’arma utilizzata dall’imputato per assestare i fendenti – lo stesso coltello a serramanico con l’effige dell’anatra asseritamente utilizzato dal (OMISSIS) per minacciare il nonno dell’imputato e sottrattogli nella colluttazione ovvero il coltello per la caccia al cinghiale detenuto nella casa dell’aggredito – costituiscono, in tutta evidenza, profili essenziali della complessa fattispecie, che certamente erano e sono, tuttora, meritevoli di approfondimento in sede dibattimentale, specie in funzione dell’accertamento dei profili di fatto – segnatamente quelli riferibili alla inevitabilita’ della reazione difensiva da parte del (OMISSIS), mediante l’uso di un coltello pari a quello utilizzato dal (OMISSIS) per offendere ovvero quelli dimostrativi dell’eventuale fuga cui era intento il (OMISSIS) allorche’ venne attinto da tergo dai colpi assestatigli da (OMISSIS), in specie il terzo considerato quello letale – cosi’ come delle ulteriori circostanze – il possesso o meno da parte del (OMISSIS) della chiave dell’armadietto ove erano custodite le armi oggetto dell’atto predatorio e la possibilita’ o meno che egli impugnasse un coltello, avendo la mano destra ingessata ed essendo egli destrimane – che costituiscono elementi decisivi ai fini della configurazione della scriminante della legittima difesa di cui all’articolo 52 c.p., comma 2, o dell’ipotizzata fattispecie di omicidio preterintenzionale.
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