Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 10 ottobre 2017, n. 46443. La condotta consistente nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato

La condotta consistente nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato, rendendo visibili i canali Sky senza il pagamento del canone, integra il reato previsto dall’articolo 171­octies della legge 633/1941 sul diritto d’autore.

Sentenza 10 ottobre 2017, n. 46443
Data udienza 30 gennaio 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 12.4.2016 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GALTERIO Donatella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12.4.2016 la Corte di Appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 2.000 di multa per avere in violazione della L. n. 633 del 1941, articolo 171 octies installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete LAN domestica ed internet collegato con apparato TV e connessione all’impianto satellitare cosi’ rendendo visibili i canali televisivi del gruppo SKY Italia in assenza della relativa smart card.
Avverso la suddetta sentenza ricorre in Cassazione l’imputato affidando il proprio ricorso ad un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge ed al vizio motivazionale, l’erronea qualificazione del fatto ai sensi della L. n. 633 del 1941, articolo 171 octies, norma del tutto residuale riservata esclusivamente ad attivita’ illecite a livello professionale, deponendo invece il riferimento ad un canone imposto per l’accesso alla visione dei programmi dell’emittente Sky e lo scopo di lucro sotto il profilo soggettivo da contrapporsi a quello fraudolento, assente nella fattispecie, per la riconducibilita’ della condotta nell’alveo normativo della L. n. 633 del 1941, articolo 171 ter, comma 1, lettera f). Sostiene inoltre il ricorrente che nessuna spiegazione sia stata dalla sentenza, che fonda il verdetto di colpevolezza sul sistema del card sharing, ravvisabile in presenza del Kit sharing consistente in un decoder e in una smart card collegata, come l’imputato avesse potuto accedere alla visione dei canali Sky in assenza di una smart card, mai rinvenuta presso la propria abitazione, senza tenere conto della versione fornita dallo stesso, che aveva affermato di aver acquistato i codici di decodifica sul web.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ inammissibile.

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