Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 ottobre 2017, n. 46430. La disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

Con la legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata modificata la disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, contenuta nell’articolo 428 del Cpp, nel senso che il ricorso per cassazione, introdotto con la legge n. 46 del 2006, è stato sostituito dall’appello, alla cui proposizione sono legittimati il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l’imputato, salvo il caso, per quest’ultimo, che la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’abbia commesso. Mentre, per quanto riguarda la persona offesa – cui la norma di cui all’articolo 428, comma 2°, del Cpp, nel testo anteriormente vigente, riconosceva, se costituita parte civile, era attribuito il potere di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 606 del Cpp, e quindi anche agli effetti penali – la citata disposizione, siccome novellata, consente soltanto di proporre appello per far valere la nullità nei casi di cui all’articolo 419, comma 7°, del Cpp, vale a dire quella relativa all’omesso avviso dell’udienza preliminare. In questa prospettiva, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, il regime normativo da applicare ai ricorsi per cassazione presentati dalla parte civile ai sensi del dettato previgente dell’articolo 428, comma 2°, del Cpp, deve trovare la sua disciplina tenendo conto che trattasi di successione di norme processuali relative al regime delle impugnazioni, onde, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, è applicabile il principio tempus regit actum che impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione

Sentenza 9 ottobre 2017, n. 46430
Data udienza 13 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS);
2. (OMISSIS);
contro:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/12/2016 del Giudice dell’udienza preliminare presso il TRIBUNALE di LOCRI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Lori Perla, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori delle parti civili ricorrenti: per (OMISSIS) l’Avvocato (OMISSIS) del Foro di Locri; per (OMISSIS) l’Avvocato (OMISSIS), che, illustrati i motivi di ricorso, hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Locri, chiamato a delibare circa la fondatezza dell’accusa elevata dal Pubblico Ministero di quel Tribunale nei confronti di (OMISSIS) per il delitto di omicidio preterintenzionale realizzato il (OMISSIS) in danno di (OMISSIS), ha prosciolto l’imputato, ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., reputando che il fatto ascrittogli fosse stato commesso in presenza della causa di giustificazione della legittima difesa domiciliare di cui all’articolo 52 c.p., comma 2, introdotto dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59, articolo 1.
2. Nel ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS), proposto nell’interesse di (OMISSIS), costituita parte civile anche per conto dei figli minori, germani del deceduto, sono dedotti tre motivi di impugnazione, enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
1. Con il primo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 425 c.p.p., sul rilievo della mancanza degli elementi giustificativi della pronuncia di proscioglimento, in presenza di oggettive contraddizioni e discrepanze nella ricostruzione dei fatti emergenti dalle plurime fonti di prova, delle quali il giudicante non avrebbe tenuto conto nell’effettuare la prognosi circa l’inutilita’ del dibattimento o sulle quali in ogni caso avrebbe omesso qualsivoglia motivazione allo scopo di rendere ostensibili le ragioni della superfluita’ del giudizio.
2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione derivante dal travisamento della prova, per avere il giudicante assegnato a decisivi elementi investigativi raccolti in atti un significato del tutto congetturale. In particolare, ribaltando la posizione del Giudice delle indagini preliminari, che con argomentata ordinanza in data 10 agosto 2016 aveva respinto la richiesta di archiviazione ed aveva disposto che il Pubblico Ministero, nei termini di legge, formulasse l’imputazione a carico di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 584 c.p., il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto che le lesioni cagionate al (OMISSIS) – che si era introdotto all’interno dell’abitazione del nonno dell’imputato allo scopo di consumare una rapina ai danni dell’anziano minacciandolo con un coltello a serramanico con lama della lunghezza di circa sette centimetri, recante l’effige di un’anatra, – gli fossero state procurate per effetto di tre colpi infertigli da (OMISSIS), animato dall’intento di salvaguardare l’incolumita’ del congiunto, con “un’arma pari a quella del suo aggressore” – ossia un coltello per la caccia al cinghiale che si trovava nell’abitazione in cui si e’ verificato il fatto – nel mentre i contendenti si trovavano l’uno di fronte all’altro; quand’invece da una valutazione congiunta dei dati offerti dall’esame degli indumenti indossati dal deceduto e delle armi asseritamente utilizzate dall’imputato e dalla vittima, comparati con i risultati delle indagini necroscopiche e biologiche espletate, appariva come verisimile – e come tale destinata alla necessaria verifica dibattimentale – la ricostruzione dell’evento nel senso che lo (OMISSIS), intervenuto a difesa del nonno, avesse disarmato il rapinatore e con lo stesso coltello a questi sottratto lo avesse colpito da tergo nel mentre questi, percepita la propria soccombenza anche in ragione della infermita’ che lo attingeva alla mano destra, era intento a darsi alla fuga, infliggendogli tre fendenti nella zona viscerale, l’ultimo dei quali letale.

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