Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 3 gennaio 2018, n. 106. Sequestro preventivo dell’albergo se esiste un rischio che possa essere venduto malgrado l’ipoteca e il rilevante valore economico

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In effetto il Collegio lucano appare aver tenuto conto delle ragioni fattuali esposte dagli impugnanti ad illustrazione della tesi esposta dal G.i.p. che, in concreto, il bene oggetto dell’istanza di sequestro non potesse esser alienato ed aver puntualmente motivato al riguardo, sottolineando come fossero ben possibili alienazioni simulate ovvero a costo ridotto rispetto all’effettivo valore.
In effetto i dati fattuali illustrati in ricorso non escludono in via astratta la commerciabilita’ del bene immobile che ben puo’ esser ceduto intero, benche’ gravato da ipoteca.
Inoltre il pegno grava porzione di quote di misura tale da non impedire il formarsi della maggioranza richiesta per la decisione di vendita, in forza delle stesse indicazioni presenti nei ricorsi.
Quanto,poi,all’assenza della volonta’ di vendere od alla difficolta’ di trovare acquirente per un bene di rilevante valore economico,dette prospettazioni appaiono mere asserzioni ipotetiche che non escludono il verificarsi del contrario. Il secondo mezzo d’impugnazione si risolve in una critica meritale della valutazione, effettuata dal Tribunale, circa la possibilita’ di porre in esser atti distrattivi dei beni ossia la questione gia’ esaminata dianzi.
Apodittico appare il terzo motivo di impugnazione, centrato sul difetto di specificazione della natura propria del disposto sequestro, poiche’ con lo stesso gli impugnanti si limitano a denunciare la questione senza argomentare al riguardo in relazione alla motivazione presente nel provvedimento impugnato. Difatti, specificatamente,il sequestro viene disposto per impedire la dispersione dei proventi dell’azione delittuosa di bancarotta ai danni dei creditori della societa’ fallita, sicche’ evidente appare che il provvedimento risulta assunto, ex articolo 321 c.p.p., comma 1, ossia evitare la protrazione delle conseguenze dannose – richiamo all’atto d’appello del P.M. in pagina 7 -.
Privo di fondamento risulta,infine, l’ultimo mezzo d’impugnazione centrato sulla violazione del principio di proporzionalita’ tra il valore dei beni sequestrati e l’ammontare delle somme sottratte con l’azione illecita.
Difatti sono proprio gli impugnanti a sottolineare – nell’ambito del loro primo motivo d’impugnazione – che il compendio alberghiero e’ indivisibile, sicche’ la cautela non poteva che colpire il bene per l’intero – Cass. sez. 2 n. 33090/17 rv 770922 -.
Quanto alla gestione dell’azienda alberghiera, il Tribunale lucano ha esposto puntuale motivazione a sostegno del suo diniego richiamando anche l’esigenza di evitare che i proventi della gestione possano esser sottratti, poiche’ la societa’ gerente in titolarita’ proprio degli indagati.
Dunque sotto questo profilo il Collegio lucano ha adempiuto al suo onere motivazionale nel rispetto del principio posto dall’articolo 275 c.p.p., applicabile anche all’istituto del sequestro preventivo.
Al rigetto dei ricorsi segue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento in favore dell’Erario delle spese del presente procedimento di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.

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