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La misura della diminuzione della pena conseguente all’applicazione di circostanze attenuanti costituisce l’oggetto di una tipica facolta’ discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non e’ tenuto ad un’analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puo’ limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale e’ insindacabile in sede di legittimita’ qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, rv.269196).
Nel caso di specie il (OMISSIS) e’ stato ritenuto meritevole di una riduzione di pena per il positivo apprezzamento della rinunzia parziale al gravame, ed e’ stato per tale considerazione rivisto il giudizio di comparazione ex articolo 69 c.p. dell’aggravante contestata in relazione al reato associativo con le attenuanti generiche, tanto che la pena base e’ stata sensibilmente ridotta da anni 20 di reclusione ad anni 14.
Sussiste pertanto una motivazione sul punto, con cui il ricorrente non si confronta nello specifico, deducendo alternativamente e senza alcuna argomentazione o un errore di calcolo o un difetto di motivazione e violazione di legge, entrambi non ravvisabili.
6. (OMISSIS), con succinto ricorso, lamenta il fatto che per l’unico reato satellite contestatogli (capo B), gli e’ stato applicato un aumento di pena di mesi 6, mentre al coimputato (OMISSIS), in relazione al medesimo reato e’ stato applicato un aumento di soli 13 giorni.
La censura non e’ fondata.
Anche nei riguardi del (OMISSIS) la Corte di Appello ha operato una sensibile riduzione della pena originariamente inflitta in prime cure, apprezzando positivamente la sua parziale rinunzia al gravame.
Nella complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio e’ stato portato da 9 mesi a 6 mesi l’aumento per il reato in continuazione, di cui il ricorrente si duole solo perche’ superiore all’aumento applicato per il medesimo fatto al coimputato (OMISSIS), denunciando una sperequazione ingiustificata della sanzione.
Ritiene il Collegio che, ribadita la discrezionalita’ del giudice di merito nell’applicazione della sanzione, e la motivazione esposta a sostegno della mitigazione della pena, non si ravvisa nella specie una irrazionale disparita’ di trattamento tra le due situazioni sanzionatorie poiche’ e’ evidente che la pena va modulata e rapportata alle diverse situazioni soggettive ed oggettive e non puo’ essere calcolata utilizzando un criterio di mera identita’ aritmetica degli aumenti.
Nella globale valutazione delle condotte illecite, e’ stato confermato dalla Corte di Bari l’aumento di un anno e sei mesi applicato al (OMISSIS) per la continuazione con i reati fine, senza fare distinzione tra gli aumenti per ciascun singolo reato: la modalita’ di calcolo proposta dal ricorrente, di fare una media tra l’aumento complessivo ed il numero dei reati appare percio’ svincolata da un espresso ragionamento del giudice di merito, che nel definire la posizione del (OMISSIS), non ha parcellizzato gli aumenti per le singole condotte ma si e’ attenuto ad una valutazione complessiva dei fatti reato, non incompatibile sotto il profilo della logica con la diversa valutazione complessiva della condotta del (OMISSIS).
7. I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) prospettano motivi manifestamente infondati e vanno percio’ dichiarati inammissibili.
7.1. Il (OMISSIS) si duole genericamente degli aumenti applicati per la continuazione e rileva che potevano essere riconosciuti aumenti diversi ed inferiori rispetto a quelli concessi.
La censura e’ aspecifica: la Corte territoriale ha distinto il reato contestato al capo A34, ad oggetto plurime cessioni di cocaina, in relazione al quale ha calcolato un aumento di poco superiore a quelli relativi agli altri 19 capi di imputazione, considerando evidentemente la maggiore gravita’ della condotta.
Complessivamente ha ridefinito in modo piu’ favorevole il trattamento sanzionatorio, in base alla valenza antigiuridica delle singole condotte del ricorrente, con motivazione del tutto immune dalla prospettata censura.
7.2. Anche (OMISSIS) contesta in modo del tutto generico la rideterminazione della pena operata in sede di appello, deducendo sul punto mancanza di motivazione.
La censura non si confronta con il contenuto della sentenza, nella quale e’ stato accolto l’unico motivo impugnatorio attinente alla mitigazione della pena, giustificato dalla Corte di Bari con il positivo apprezzamento della condotta processuale dell’imputato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 133 c.p., comma 2, n. 3, u.p..
7.3. (OMISSIS) pure si duole della misura degli aumenti per la continuazione.
Anche tale ricorso e’ estremamente generico e sintetico, a fronte di una motivazione congrua della Corte territoriale che non determina sperequazioni nel trattamento sanzionatorio tra le fattispecie criminose contestate nei tre reati satellite, essendo stato applicato un aumento di due mesi per ciascuno di essi e complessivamente mitigata la pena, anche in questo caso, con il positivo apprezzamento della condotta processuale dell’imputato.
7.4. Il ricorso di (OMISSIS) verte sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e sulla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale.
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