Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 6 dicembre 2017, n. 54807. Qualora sia provata l’inconsapevolezza dell’acquirente delegato circa la partecipazione al consumo effettivo della sostanza stupefacente di ulteriori soggetti non appartenenti al novero del gruppo d’acquisto

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Nella terza, intercettata poco piu’ tardi nella stessa serata, viene in luce il quantitativo di droga effettivamente acquistato dal (OMISSIS), presso la cui abitazione il gruppetto si incontra, perche’ questi risponde al (OMISSIS) di avere “sei pezzi” di crack.
La quarta telefonata, avvenuta poco dopo la mezzanotte, evidenziava che erano intervenute al “festino” un numero superiore di persone rispetto a quelle preventivate per il consumo delle sei dosi di droga, tanto che il (OMISSIS), rivolgendosi al (OMISSIS), aveva esclamato che la droga era poca, che le persone erano assai, che dovevano fumare tranquillamente ed invece “hai fatto tutta una festa”.
Cio’ posto, la Corte di Bari si e’ uniformata alla decisione del Tribunale, laddove ha ritenuto che la partecipazione al consumo della droga di un numero di persone maggiore rispetto a quello previsto per l’incontro serale, rivelasse appunto un “festino” e facesse venire meno i presupposti per la configurabilita’ di un consumo di gruppo.
L’interpretazione data dai giudici di merito alle risultanze istruttorie non e’ giuridicamente corretta.
Secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sentenza n. 25401 del 31/1/2013, Rv.255258), anche all’esito delle modifiche apportate dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, il c.d. “consumo di gruppo” di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non e’ penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dal cit. D.P.R., articolo 75, a condizione che: 1) l’acquirente sia uno degli assuntori; 2) l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo; 3) sia certa sin dall’inizio l’identita’ dei mandanti e la loro manifesta volonta’ di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto.
La non punibilita’ per consumo personale attiene percio’ ai soli casi in cui la sostanza non sia destinata a terzi, ma all’utilizzo personale degli appartenenti al gruppo, che la codetengono.
Di contro, l’ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti non ricorre quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva tra acquirente ed assuntore della droga; della certezza sin dall’origine dell’identita’ dei componenti del gruppo; della condivisa volonta’ di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale; dell’intesa raggiunta in ordine al luogo ed ai tempi del consumo; dell’immediatezza degli effetti dell’acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Sez. 4, n. 6782 del 23/1/2014, Rv.259285).
Orbene, nella situazione in esame, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, dalla lettura delle conversazioni captate emerge che il (OMISSIS) era stato incaricato dell’acquisto di “crack” da parte di poche persone con le quali poi assumere insieme lo stupefacente la sera del (OMISSIS) e che si era esplicitamente risentito con il (OMISSIS) che aveva, a sua insaputa, coinvolto un numero di persone maggiore, facendo “tutta una festa”, tanto che la droga era risultata poca.
Dunque il (OMISSIS), certo all’origine dell’identita’ dei componenti del gruppo con i quali avrebbe dovuto consumare lo stupefacente in maniera paritaria (sei o sette tiri a testa) la sera del (OMISSIS), si era trovato in una situazione diversa, da lui non voluta, per avere il (OMISSIS) esteso l'”invito” a piu’ persone, e proprio per la sua mancata partecipazione morale al “festino”, nel senso di una manifesta disapprovazione del consumo del “crack” con persone in numero superiore rispetto a quelle preventivate, esclude la punibilita’ della condotta.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza relativamente alla posizione del (OMISSIS) perche’ il fatto non costituisce reato.
3. I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) vanno rigettati.
4. La doglianza di (OMISSIS) e’ limitata alla ritenuta qualifica di promotore dell’associazione. Si tratta di una censura non fondata, alla luce dell’ampia ed esaustiva motivazione della sentenza sul punto.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita’, in tema di reato associativo, e segnatamente di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l’iniziatore dell’associazione, coagulando intorno a se’ le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che contribuisca alla potenzialita’ pericolosa del gruppo gia’ costituito, provocando ulteriori adesioni di terzi all’associazione e ai suoi scopi attraverso un’opera di diffusione del programma, sovraintendendo alla complessiva attivita’ di gestione del sodalizio ed assumendo funzioni decisionali Sez.2, n.52316 del 27/9/2016, Rv.268962; Sez.6, n.45168 del 29/10/2015, Rv.265524).
Di tali principi hanno fatto buon governo i giudici di merito, i quali hanno evidenziato che l’epicentro dell’attivita’ illecita, sul piano piu’ strettamente organizzativo, era localizzato in Toritto, presso l’abitazione di campagna di (OMISSIS), ove – secondo una serie di conversazioni captate, delle quali viene dettagliatamente riportato il contenuto nella sentenza di primo grado, richiamata in quella di appello – gli adepti erano soliti recarsi per pianificare e coordinarsi nelle operazioni, per riferire sull’andamento di attivita’ in corso o rifornimenti di droga appena attuati, e per ricevere le direttive da parte del loro anziano “capo”. (OMISSIS) quindi muoveva la catena di comando, secondo moduli strettamente gerarchici, attraverso figure di collaboratori intermedi, fiduciari e subalterni, impartendo loro specifiche direttive in ordine ai rifornimenti di sostanze stupefacenti, alle modalita’ di taglio, ai prezzi di vendita della merce, e ricevendo il rendiconto sull’andamento dell’attivita’ da parte dei suoi adepti. Proprio un locale di pertinenza della masseria, la “stanzetta”, era risultato poi adibito al trattamento delle sostanze stupefacenti da distribuire in dosi ai pusher, circostanza incontestata e comunque accertata sia dalle rilevazioni satellitari relative agli spostamenti dell’autovettura in uso al (OMISSIS) e sia dall’inequivoco, omologo contenuto, parimenti incontestato, di ulteriori molteplici captazioni ambientali.

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