Corte di Cassazione, sezione quarta penale, ordinanza 7 dicembre 2017, n. 55020. Rimesso alla sezioni unite il quesito se il Gip, richiesto di emettere il decreto penale di condanna, possa rilevare la tenuità del fatto.

Rimesso alla sezioni unite il quesito se il Gip, richiesto di emettere il decreto penale di condanna, possa rilevare la tenuità del fatto.

Ordinanza 7 dicembre 2017, n. 55020
Data udienza 23 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 2366/2017 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del 20/06/2017;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAVICH GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Bologna ha presentato ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso il 20 giugno 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in relazione al procedimento penale a carico di (OMISSIS), in conseguenza della richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti del sunnominato, avanzata dall’Ufficio di procura felsineo; con detto provvedimento, il giudicante, rigettata la richiesta, aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinche’ valutasse la possibilita’ di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuita’ del fatto, ex articolo 131-bis cod. pen..
1.1. Nell’unico motivo di doglianza, il P.M. ricorrente – sulla scorta di principi affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ – lamenta che, con tale provvedimento, il giudicante e’ incorso in un atto abnorme, nel senso che con esso si sono ecceduti i limiti entro i quali e’ consentito all’organo giudicante di respingere la richiesta di emissione del decreto penale di condanna e si e’ determinata un’indebita invasione della sfera di autonomia del Pubblico ministero in tema di esercizio dell’azione penale e di irretrattabilita’ di tale esercizio.
2. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, aderendo alla prospettazione e alle argomentazioni del P.M. ricorrente, ha affermato che, alla luce delle indicazioni tracciate dall’indirizzo giurisprudenziale richiamato nel ricorso, il provvedimento impugnato risulta abnorme per avere travalicato i limiti entro i quali l’articolo 459 cod. proc. pen., comma 3 consente al giudice per le indagini preliminari di restituire gli atti al Pubblico ministero a seguito di richiesta di emissione di decreto penale di condanna; pertanto, ritenuta la fondatezza del ricorso, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti a giudice a quo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione proposta con il ricorso in esame riguarda la qualificabilita’ o meno come abnorme del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e restituisca gli atti al pubblico ministero perche’ valuti se chiedere l’archiviazione per particolare tenuita’ del fatto.
L’applicabilita’ (o l’inapplicabilita’) della nozione di atto abnorme e’ rilevante in quanto il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’articolo 459 c.p.p., comma 3, e’ qualificato pacificamente come inoppugnabile, tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza (ex multis si rimanda a Sez. 6, Sentenza n. 45290 del 11/11/2008, Esposito, Rv. 242377; Sez. 4, Sentenza n. 3417 del 13/12/2005, dep. 2006, Kardhashi, Rv. 233243).
Percio’, nell’approfondimento della questione prospettata con il ricorso, si reputa necessario muovere dalla nozione di abnormita’ dell’atto (ci si riferisce qui, essenzialmente, agli atti del giudice) nelle sue varie declinazioni.
1.1. Tanto nell’attuale codice di rito, quanto nel precedente, non e’ dato rinvenire l’enunciazione di detta nozione: la quale e’ frutto essenzialmente dell’elaborazione giurisprudenziale e – secondo accreditata dottrina – e’ nata proprio nell’intento di rispondere ad esigenze di giustizia sostanziale nei casi in cui l’applicazione della legge non condurrebbe a soluzioni soddisfacenti in tal senso. La Relazione al progetto preliminare del vigente Codice di procedura penale (pag. 126) chiarisce infatti che “e’ rimasta esclusa l’espressa previsione dell’impugnazione dei provvedimenti abnormi, attesa la rilevante difficolta’ di una possibile tipizzazione e la necessita’ di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della impugnabilita’. Se infatti, proprio per il principio di tassativita’, dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, e’ vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l’esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento”.
L’eccezionalita’ dell’istituto dell’abnormita’, come ribadito da recente giurisprudenza (Sez. 6, Sentenza n. 48760 del 06/12/2011, Mannino), e’ tesa a offrire un “correttivo al suddetto principio della tassativita’ dei mezzi di impugnazione, nel senso che si e’ inteso apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro quei provvedimenti del giudice che, pur risultando affetti da anomalie genetiche o funzionali cosi’ radicali da non poter essere inquadrate in alcuno schema legale, non sono tuttavia impugnabili. Il ricorso per cassazione costituisce, dunque, l’unico strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti destabilizzanti, altrimenti non rimediabili, dell’atto abnorme”.
1.2. Cosi’ precisati i principi generali in nome dei quali viene demandato all’elaborazione giurisprudenziale – e in primo luogo all’espletamento della funzione nomofilattica della Corte regolatrice – il compito di dare un contenuto alla nozione in esame e alla relativa disciplina, non pare opportuno attardarsi su una disamina casistica delle (numerosissime e variegate) ipotesi in cui si e’ affermata, o per converso si e’ esclusa, la natura di “atto abnorme” in riferimento a questa o a quella fattispecie concreta. Piuttosto, risulta assolutamente ineludibile il richiamo ai principi generali affermati in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimita’ (ed in specie da quella a Sezioni Unite) in ordine all’ubi consistam della nozione di atto abnorme.
1.3. Un importante arresto, sotto questo profilo, e’ offerto dalla sentenza a Sezioni Unite Di Battista (Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo la quale e’ affetto da abnormita’ non solo il provvedimento che, per la singolarita’ e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la’ di ogni ragionevole limite. L’abnormita’ dell’atto processuale puo’ riguardare tanto il profilo strutturale, allorche’ l’atto, per la sua singolarita’, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo (in senso conforme vds. fra le altre Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094).
Attraverso siffatto intervento della giurisprudenza apicale sono stati tracciati i contorni generali della nozione di abnormita’ nella sua duplice accezione (di abnormita’ strutturale o funzionale): riferita, cioe’, alla radicale estraneita’ dell’atto all’ordinamento processuale; ovvero all’atto che, pur contemplato da esso ordinamento, venga adottato secondo finalita’ o modalita’ incompatibili con la sua funzione, o determini un’indebita paralisi o un’altrettanto indebita regressione del procedimento.
1.4. Frattanto, la dottrina piu’ avveduta non ha mancato di mettere in guardia dall'”eccessiva dilatazione dei confini della patologia “de qua”, tesa alla immediata rimozione dei provvedimenti soltanto non inquadrabili e non rimediabili e/o non condivisi”: cio’ che mal si concilia, pervero, con la natura eccezionale e derogatoria e con la funzione – per cosi’ dire – di “chiusura” attribuita all’istituto e che, in definitiva, ne giustifica la stessa esistenza.
1.5. Piu’ di recente, vi e’ stata un’ulteriore elaborazione giurisprudenziale che ha in qualche misura ristretto il perimetro della nozione di atto abnorme: un’elaborazione che ha trovato compiuta espressione nella sentenza a Sezioni Unite Toni (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009), in cui si e’ affermato che l’abnormita’, “piu’ che rappresentare un vizio dell’atto in se’, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano processuale, integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde piu’ al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di la’ del perimetro entro il quale e’ riconosciuta dall’ordinamento”; dopo avere chiarito che abnormita’ strutturale e funzionale si saldano, in definitiva, all’interno di un “fenomeno unitario” dato dalla carenza o assenza di potere del giudice che ha adottato il provvedimento (cio’ che contraddistingue l’abnormita’ dell’atto rispetto alla non abnormita’ e’ proprio “l’esistenza o meno del potere di adottarlo”), le Sezioni Unite affrontano un passaggio di fondamentale importanza, su un punto che non ha mancato e non manca di alimentare il dibattito tra dottrina e giurisprudenza: ossia sulla natura derogatoria dell’istituto dell’abnormita’, che costituisce eccezione al principio di tassativita’ che governa sia le nullita’, sia la materia delle impugnazioni. Nella sentenza in commento si legge infatti che la categoria dell’abnormita’ presenta indubbi caratteri di eccezionalita’, in relazione alla deroga che viene attuata sia rispetto al principio di tassativita’ delle nullita’ (articolo 177 cod. proc. pen.), sia rispetto al principio di tassativita’ dei mezzi di impugnazione (articolo 568 cod. proc. pen.). Di tal che “non appare… conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta tipicita’ e residualita’ del fenomeno, dilatare il concetto di abnormita’, per non utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimita’ considerate altrimenti non inquadrabili ne’ rimediabili”.
La sentenza a Sezioni Unite Toni delinea percio’, sulla base di siffatte premesse sistematiche, le conseguenti applicazioni della nozione di abnormita’ per quel che concerne i rapporti tra giudice e pubblico ministero, di particolare interesse ai fini della soluzione da dare alla questione sottoposta all’esame di questo Collegio: applicazioni che confinano l’ipotesi dell’abnormita’ strutturale “al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto)” o di “deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di un esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioe’ completamente al di fuori dei casi consentiti, perche’ al di la’ di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)”. Con riguardo all’abnormita’ funzionale riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilita’ di proseguirlo, essa secondo le Sezioni Unite “va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo”, mentre negli altri casi il P.M. e’ “tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice”.
2. La premessa fin qui illustrata, relativa alla nozione di atto abnorme e ai relativi limiti, si appalesa doverosa in ragione della centralita’ che detta nozione riveste nella questione prospettata dall’Ufficio di procura felsineo.
Su tale questione si registrano, nella giurisprudenza di legittimita’, due divergenti indirizzi.
2.1. Secondo un primo indirizzo, corrispondente a quello richiamato nel ricorso e nella requisitoria scritta dal Procuratore Generale presso la Corte, deve affermarsi l’abnormita’ di provvedimenti del tipo di quello oggetto dell’odierno ricorso, sul rilievo che le sole (e diverse) ipotesi in cui l’ordinamento prevede espressamente la possibilita’ di restituzione degli atti al P.M. in seguito a richiesta di decreto penale di condanna sono quelle di cui all’articolo 459 c.p.p., comma 3, che, secondo la richiamata giurisprudenza, sono quelle relative a profili di legittimita’ del rito, di qualificazione giuridica del fatto o di idoneita’ ed adeguatezza della pena con riferimento al caso concreto – (tra cui non rientra, quindi, quella in esame), mentre nella specie alcuna discrezionalita’ potrebbe essere attribuita al giudice a seguito di quella particolare forma di esercizio dell’azione penale che e’ la richiesta di decreto penale di condanna di cui all’articolo 459 c.p.p., comma 1, (il principio in esame e’ affermato ex multis, sostanzialmente nei termini appena riassunti, da Sez. 6, Sentenza n. 23829 del 12/05/2016, C., Rv. 267272; e da Sez. 3, Sentenza n. 8288 del 25/11/2009 – dep. 2010, Russo, Rv. 246333).

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