Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 6 dicembre 2017, n. 54807. Qualora sia provata l’inconsapevolezza dell’acquirente delegato circa la partecipazione al consumo effettivo della sostanza stupefacente di ulteriori soggetti non appartenenti al novero del gruppo d’acquisto

Qualora sia provata l’inconsapevolezza dell’acquirente delegato circa la partecipazione al consumo effettivo della sostanza stupefacente di ulteriori soggetti non appartenenti al novero del gruppo d’acquisto, il consumatore che abbia ricevuto il mandato all’acquisto collettivo non sarà passibile di sanzione penale, ma del solo illecito amministrativo ex art. 75 del D.P.R. 309/90.

Sentenza 6 dicembre 2017, n. 54807
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CARLA MENICHETTI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CASELLA GIUSEPPINA che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso del (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e del (OMISSIS);
per quanto riguarda il ricorso del (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BARI in difesa di (OMISSIS), che si associa alle richieste del Procuratore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Bari pronunciava la condanna di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quali responsabili, unitamente ad altri soggetti, del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante del numero degli associati superiore a dieci e del carattere armato dell’associazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1, 2, 3 e 4).
Nell’ambito di tale sodalizio, a (OMISSIS) veniva riconosciuta la qualifica di capo promotore; a (OMISSIS) e (OMISSIS) quella di organizzatori; agli altri imputati quella di semplici sodali. L’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 4, veniva esclusa in relazione alle posizioni di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
I predetti imputati, ad eccezione del (OMISSIS), condannato per il solo reato associativo, venivano altresi’ riconosciuti colpevoli di svariati reati-fine, aventi ad oggetto cessioni di sostanze stupefacenti di varia natura e quantita’ (hashish, marijuana e cocaina), secondo quanto indicato dettagliatamente per ciascuno nei singoli capi di imputazione.
Distinta la posizione di (OMISSIS), responsabile di un solo reato di cessione di n. 6 dosi di crack (capo A16), condotta qualificata nell’ambito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5.
2. I prevenuti interponevano appello avverso le dette condanne, sia in relazione all’affermazione di responsabilita’, sia al trattamento sanzionatorio, ma a seguito di esplicite rinunce, la Corte di Bari esaminava i seguenti profili impugnatori: la qualifica di capo promotore di (OMISSIS) e di organizzatori di (OMISSIS) e (OMISSIS); la revisione in melius dei trattamenti sanzionatori; con riferimento alla posizione di (OMISSIS), la richiesta di assoluzione per un uso di gruppo della sostanza stupefacente; quanto al (OMISSIS), la richiesta di assoluzione dal reato associativo, l’esclusione dell’aggravante del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3, ovvero la riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’articolo 74, comma 6.

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