Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 6 dicembre 2017, n. 54807. Qualora sia provata l’inconsapevolezza dell’acquirente delegato circa la partecipazione al consumo effettivo della sostanza stupefacente di ulteriori soggetti non appartenenti al novero del gruppo d’acquisto

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Anche in questo caso si tratta di un motivo manifestamente infondato.
La sentenza impugnata appare, di contro, ben argomentata laddove, riqualificato il reato associativo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 2, e riformulato il giudizio ex articolo 69 c.p. in termini di prevalenza delle gia’ riconosciute attenuanti generiche, ha ritenuto che le indicazioni del certificato penale fossero idonee a giustificare non soltanto l’individuazione della pena base in misura distante dalla soglia minima edittale, ma altresi’ la ridotta operativita’ delle attenuanti generiche.
7.5. Nel contestare la pronuncia di condanna ed il trattamento sanzionatorio, (OMISSIS) lamenta da parte della Corte barese una generale motivazione “per relationem”.
La doglianza e’ priva di pregio, avendo i giudici di appello ben delineato il quadro probatorio a carico dell’imputato, in base ai contenuti di plurime captazioni ambientali, unitariamente considerate dal Tribunale e non contestate in sede di appello, cosi’ da poter essere richiamate integralmente. Ha fatto poi riferimento alle riprese filmate compiute dalla polizia giudiziaria, che ritraevano l’imputato nell’atto di sorvegliare l’abitazione di (OMISSIS) in occasione degli incontri tra i vari esponenti del sodalizio, elementi tutti che convergevano univocamente nel senso della consapevolezza del (OMISSIS) di prestare attivita’ connaturali alla vita dell’associazione, anche come “fiduciario” nella gestione del “laboratorio” in cui venivano lavorate le varie sostanze stupefacenti e suddivise in dosi da smerciare. Per tale suo ruolo, ausiliario ma qualificato, l’imputato si interfacciava costantemente con i numerosi componenti del gruppo criminale, superiori a dieci, e per tale ragione, ossia per la consapevolezza del numero dei sodali, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente l’aggravante speciale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 3.
Quanto alla richiesta di riqualificazione del reato associativo nell’ambito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, gia’ la Corte di Bari ha rilevato la assoluta genericita’ del motivo, che anche in questa sede non e’ supportato da ulteriori precisazioni. Del pari circa il trattamento sanzionatorio, i giudici di appello hanno ritenuto congrua la pena fissata in prime cure in misura prossima al minimo edittale e nel ricorso non sono stati dedotti elementi che possano indurre ad una mitigazione.
Appare pertanto assolto compiutamente l’obbligo di motivazione da parte dei giudici di appello, che hanno fatto espresso riferimento agli atti di indagine, agli aspetti descrittivi e ricostruttivi della vicenda ed alla sua valutazione di merito operata dal Tribunale, oggetto di condivisione.
7.6. (OMISSIS), infine, lamenta il fatto che in relazione a due dei sette reati satellite e’ stato applicato un aumento di un mese ciascuno e per gli altri cinque di due mesi ciascuno.
Si tratta all’evidenza di un ricorso oltremodo generico e aspecifico, che non supera il vaglio di ammissibilita’, avendo la Corte territoriale modulato gli aumenti in misura differente in base alla ritenuta differente gravita’ delle condotte addebitate, senza quindi operare illogiche disparita’ di trattamento.
8. Il rigetto dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) comporta la loro condanna al pagamento delle spese processuali.
Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) segue la loro condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 Euro ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) perche’ il fatto non costituisce reato.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e li condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e li condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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