Corte di Cassazione, sezione quarta penale, ordinanza 7 dicembre 2017, n. 55020. Rimesso alla sezioni unite il quesito se il Gip, richiesto di emettere il decreto penale di condanna, possa rilevare la tenuità del fatto.

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La valutazione del G.i.p. si e’ in sostanza limitata, nel caso di che trattasi, a un esame dell’astratta applicabilita’ alla fattispecie concreta dell’istituto della particolare tenuita’ del fatto, ferme restando le ulteriori valutazioni in concreto, tanto dell’organo requirente, quanto di quello giudicante, nello spazio di discrezionalita’ consentito dall’articolo 131-bis cod. pen. e precisato da Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.
Non sembra neppure che l’abnormita’ ravvisata dall’orientamento qui avversato possa scorgersi nel fatto che, nella fattispecie in esame, l’esercizio dell’azione penale sia avvenuto attraverso la richiesta del rito monitorio, che di per se’ si svolge al difuori di ogni contraddittorio: al di la’, infatti, di ogni considerazione circa la legittimita’ o meno del provvedimento del giudice qui ricorso, quest’ultimo non puo’ ritenersi eo ipso abnorme (e, percio’, ricorribile per cassazione) per il solo fatto di contrapporsi all’esercizio dell’azione penale nelle forme di cui all’articolo 459 cod. proc. pen., atteso che, come si e’ detto, e’ lo stesso ordinamento ad assegnare all’organo giudicante, nella sua funzione di controllo, il potere di non accogliere la richiesta del P.M. e di restituirgli gli atti; ne’ pare potersi pervenire, per le ragioni che si sono dianzi illustrate, a una diversa conclusione per effetto di una sollecitazione, indirizzata allo stesso organo requirente, a valutare la ricorrenza o meno della causa di non punibilita’ piu’ volte evocata: valutazione che – lo si ripete – non risponde a una mera logica di opportunita’, o di inopportunita’ del rito monitorio, atteso che essa postula una disamina della fattispecie concreta alla luce di un ben preciso dettato legislativo ed in un perimetro di discrezionalita’ rigorosamente delineato dal legislatore e dalla giurisprudenza apicale di legittimita’.
3.5. Su tali ampie basi si ritiene che il raffronto fra la fattispecie in esame e il dictum della piu’ volte citata sentenza a Sezioni Unite Toni non consenta di qualificare come abnorme il provvedimento impugnato: la citata pronunzia apicale, invero, oltre a porre l’accento sull’eccezionalita’ della nozione di abnormita’, evidenzia (per quanto qui d’interesse) che puo’ parlarsi di “carenza di potere in concreto” solo allorquando lo sviamento del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, attraverso l’esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, si traduca in una “situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioe’ completamente al di fuori dei casi consentiti, perche’ al di la’ di ogni ragionevole limite”: situazione che, per quanto finora detto, non pare ravvisabile nel caso in esame.
4. A fronte, peraltro, del sopra delineato contrasto di orientamenti giurisprudenziali, si ravvisano le condizioni per devolvere la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’articolo 618 c.p.p., comma 1, il cui intervento chiarificatore si impone, nel sistema processuale, quale corollario della funzione nomofilattica di cui la Corte di legittimita’ e’ depositaria soprattutto nella sua piu’ autorevole composizione, nel perseguimento della tendenziale uniformita’ della giurisprudenza.
Nella specie, il dictum del Consesso apicale potra’ fornire indicazione, in relazione agli aspetti come sopra evidenziati, circa la soluzione da dare alla seguente questione: “se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero affinche’ questi valuti la possibilita’ di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuita’ del fatto, ex articolo 131-bis cod. pen.”.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

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