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3. Con sentenza in data 12 luglio 2016 la Corte di Bari cosi’ provvedeva: confermava la sentenza nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS); applicava nei confronti di tutti gli altri imputati appellanti un piu’ favorevole trattamento sanzionatorio, pur ribadendo per (OMISSIS) la qualifica di capo promotore del sodalizio criminoso e per (OMISSIS) quella di organizzatore del medesimo, qualifica esclusa invece per il (OMISSIS).
4. Tutti i predetti imputati, in proprio, hanno proposto distinti ricorsi.
(OMISSIS) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica di promotore dell’associazione.
Osserva in particolare che in totale ed assoluta assenza di un inizio della vita associativa, non era possibile conoscere, tanto meno in base alle conversazioni captate, chi avesse fondato l’associazione medesima e ne avesse predisposto il programma attuativo. Le intercettazioni ambientali dimostravano invece che (OMISSIS), lungi dall’essere un capo carismatico e dominante, svolgeva un ruolo marginale, non sovraintendeva alle attivita’ di gestione del gruppo ne’ riusciva ad espandere ed ingrandire l’apparato organizzativo.
(OMISSIS) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta qualifica di organizzatore dell’associazione. Osserva che egli non godeva di autonomia gestionale nell’ambito della compagine associativa, aveva posto in essere numerose cessioni di sostanze stupefacenti (almeno le 40 accertate) e dunque era un mero spacciatore. Deduce poi un errore di calcolo laddove la Corte territoriale, nel ridurre la pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non le aveva riconosciute nella massima estensione, senza indicarne espressamente una “ridotta” operativita’.
(OMISSIS) deduce difetto di motivazione circa la misura degli aumenti di pena applicati per i reati in continuazione.
(OMISSIS) si duole di una carenza motivazionale in relazione alla riduzione della pena.
(OMISSIS) deduce difetto di motivazione circa la misura degli aumenti di pena applicati per i reati in continuazione.
(OMISSIS) prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62 bis, 132 e 133 c.p., lamentando che i giudici di appello si erano discostati di molto dai minimi edittali ed avevano applicato in maniera ridotta l’operativita’ delle attenuanti generiche, gia’ concesse in primo grado con giudizio di equivalenza.
(OMISSIS) pure si duole del trattamento sanzionatorio con riferimento all’aumento di pena di mesi 6 per l’unico reato in continuazione (capo B), rilevando che al coimputato (OMISSIS), per il medesimo reato, era stato applicato un aumento di soli giorni 13.
(OMISSIS) lamenta mancanza o illogicita’ della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione all’associazione criminale, alla consapevolezza della disponibilita’ di armi, al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, ed in generale al trattamento sanzionatorio.
(OMISSIS) censura l’impugnata sentenza per vizio motivazionale circa gli aumenti di pena per i reati in continuazione: in particolare lamenta che per i capi D1) e A7) vi era stato l’aumento di un mese, mentre per gli altri 5 reati un aumento di due mesi ciascuno.
(OMISSIS) insiste affinche’ venga riconosciuto un uso di gruppo della sostanza stupefacente e dunque per l’assoluzione dal reato di cessione a lui contestato, richiamando le conversazioni captate dalle quali emergerebbe tale circostanza favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato.
2. E’ stata contestata all’imputato la detenzione e cessione in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) ed altri, per il consumo in un festino, di sei dosi di sostanza stupefacente di tipo “crack”, fatto avvenuto in (OMISSIS).
I giudici di merito sono pervenuti alla pronuncia di condanna ritenendo “inequivoci” gli esiti delle intercettazioni ambientali di quattro conversazioni.
Nella prima, intervenuta il pomeriggio del 16 ottobre, (OMISSIS), parlando di “affari” connessi allo smercio di stupefacenti con il coimputato (OMISSIS), dichiarava espressamente di aver conferito incarico per la fornitura di “crack” a tale “(OMISSIS)” (indiscusso nomignolo del (OMISSIS)), al quale aveva dato cinquanta Euro, da aggiungere alle altre cinquanta che aveva lo stesso (OMISSIS), per comprare nella zona di Napoli “una decina di pezzi, quelli da quindici, tre crack per sei o sette tiri”.
Nella seconda, intervenuta la sera stessa del (OMISSIS), (OMISSIS) risponde al (OMISSIS) di andare alla casa di “(OMISSIS)” e mettere “l’erba… per quattro o cinque canne…una mezza busta”.
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