Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 22 settembre 2017, n. 43904. Eccesso di difesa e l’attenuante della provocazione

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– che la circostanza che l’imputato imbracciasse un fucile carico, tenendo il dito sul grilletto, costituiva prova che egli era spaventato e pronto a difendersi, dopo aver sentito il rumore di qualcuno che tentava di entrare nel magazzino;
– che diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, irrilevante era la circostanza che proprio quella sera il ricorrente avesse estratto il fucile dall’armadio e avesse prelevato anche parte del munizionamento;
– che parimenti inconsistenti erano gli altri elementi valorizzati per desumere il dolo di omicidio: l’arma era stata scelta non per la sua potenzialita’ offensiva, ma solo perche’ immediatamente disponibile; la distanza tra sparatore e vittima non era frutto di una scelta consapevole ma solamente quella oggettiva intercorrente tra magazzino e finestra dell’abitazione;
– che con un’arma cosi’ potente e a cosi’ poca distanza chiunque, se ve ne fosse stata l’intenzione, avrebbe potuto colpire mortalmente il bersaglio mirando al centro del torace, a maggior ragione l’imputato esperto nelle tecniche di sparo;
– che se fosse stato animato da volonta’ omicida (OMISSIS) non avrebbe caricato il fucile con un solo colpo ne’ avrebbe urlato per avvisare e mettere in fuga l’intruso;
– che illogici e superficiali erano gli argomenti addotti per superare le obiezioni del consulente balistico della difesa: le ossa della mano non avrebbero potuto frantumare il proiettile, mentre i fori di entrata nell’addome della vittima erano due e non uno, segno che il proiettile aveva dapprima impattato contro un ostacolo resistente che l’aveva frantumato e ne aveva modificato la traiettoria, ostacolo da individuarsi con elevata probabilita’ nella cesoia che la vittima aveva in mano e con cui aveva gia’ reciso il lucchetto della porta del deposito; il mancato rinvenimento dell’attrezzo dimostrava la presenza di un complice;
– che la sentenza impugnata era manifestamente illogica nella parte in cui aveva escluso l’esistenza dell’esimente della legittima difesa quanto meno putativa;
– che le emergenze processuali dimostravano che ricorreva una situazione che giustificava il timore del (OMISSIS) di un pericolo per la propria incolumita’; la vittima, sorpresa a scassinare la porta del deposito, aveva violato gli spazi di intimita’ domestica e di sicurezza domiciliare del ricorrente; aveva tra le mani un grosso strumento che al buio ben poteva essere stato percepito come un’arma; l’imputato aveva avvertito la presenza di altre persone, si era armato, ma prima di sparare aveva urlato all’indirizzo dell’intruso; l’attualita’ dell’offesa era conclamata dalla presenza notturna e furtiva della vittima in un luogo di proprieta’ dell’imputato che, a sua volta, aveva reagito nella convinzione della sussistenza di necessita’ difensive;
2.5 (quinto motivo) manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione. La sentenza aveva ammesso che la reazione dell’imputato era riconducibile all’esasperazione in cui versava a seguito dei numerosi furti subiti in precedenza, ma aveva motivato il diniego dell’attenuante valorizzando esclusivamente la mancata adeguatezza della reazione; di contro, le subite, ripetute invasioni del suo domicilio costituivano fattore tale da scatenare e giustificare lo stato d’ira, frutto della carica di paura, timore per la sicurezza domiciliare, sofferenza accumulata e sedimentata nel tempo;
2.6 (sesto motivo) mancata sospensione dell’esecutivita’ della provvisionale pur alla luce delle documentate difficolta’ economiche del (OMISSIS) e della pratica impossibilita’ di ripetere l’importo dalla vittima.
3. Ha prodotto memoria la parte civile, a mezzo del difensore e procuratore speciale, avvocato (OMISSIS), sostenendo la sentenza impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La proposta impugnazione merita accoglimento nei limiti in appresso indicati.
1. Osserva il Collegio che il quarto motivo di ricorso appare per ogni verso inammissibile, giacche’ svolge per lo piu’ motivi di merito, tutti relativi a prospettazioni difensive alle quali sia il Tribunale sia la Corte d’appello hanno gia’ dato adeguate e piu’ che esaustive risposte, e, laddove si riferiscono ad aspetti di diritto, propone doglianze manifestamente infondate.
1.1 Piu’ in particolare, per quanto concerne le censure relative agli asseriti errori valutativi, alle pretese incongruenze delle dichiarazioni della persona offesa, all’errato apprezzamento degli assunti difensivi, alle denunziate contraddittorieta’ e illogicita’ motivazionali quanto alla ricostruzione della dinamica del fatto, bastera’ dunque ricordare che, del tutto correttamente, alle analoghe osservazioni contenute nei motivi d’appello la Corte territoriale aveva gia’, tra l’altro, coerentemente replicato che:
– le reticenti dichiarazioni della persona offesa non inficiavano un dato acquisto e incontestabile, ossia che il (OMISSIS), al momento del fatto, si trovasse all’interno della proprieta’ della famiglia (OMISSIS), per commettere l’ennesimo furto;
– provata dai rilevi eseguiti dalla polizia giudiziaria e dalle stesse dichiarazioni dell’imputato era la circostanza (rilevante ai fini della verifica della sussistenza dell’esimente della legittima difesa, anche putativa e dell’eccesso) che, mentre era in atto l’intrusione nella proprieta’ dell’appellante, limitata alla sola area cortiliva e, segnatamente, al deposito degli attrezzi ivi insistente, separato dal corpo di fabbrica dell’edificio principale adibito ad abitazione, l’imputato si trovava in casa, seduto sul divano e, per quanto dallo stesso dichiarato, con il fucile a fianco;

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