Ai fini della configurabilita’ del reato di rissa, una volta accertata l’esistenza di gruppi contrapposti con vicendevole intenzione offensiva dell’altrui incolumita’ personale, e’ irrilevante individuare chi per primo sia passato a vie di fatto e che per la configurazione del reato di rissa e’ necessario e sufficiente che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volonta’ vicendevole di attentare all’altrui incolumita’ personale.
E’ inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non puo’ dirsi necessitata; essa puo’, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a piu’ grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta, circostanza che, nel caso di specie, non e’ stata ritenuta sulla base di deduzioni logiche ineccepibili.
La legittima difesa presuppone un’aggressione ingiusta ed una reazione legittima; la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto, la seconda comporta l’inevitabilita’ del pericolo, la necessita’ della difesa e la proporzione tra questa e l’offesa. Ne consegue che non e’ giustificabile una reazione quando l’azione lesiva sia ormai esaurita; ne’ puo’ ritenersi legittimo l’uso di mezzi che non siano gli unici nella circostanza disponibili, perche’ non sostituibili con altri ugualmente idonei ad assicurare la tutela del diritto aggredito e meno lesivi per l’aggressore. Ed invero il requisito della proporzione viene meno, nel conflitto fra beni eterogenei, quando la consistenza dell’interesse leso e’ enormemente piu’ rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionalmente e penalmente protetti, di quella dell’interesse difeso ed il male inflitto all’aggredito abbia una intensita’ di gran lunga superiore a quella del male minacciato.
Sentenza 1 marzo 2018, n. 9428
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. BONITO Francesco M. S – Consigliere
Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
3) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 1448/2015 della Corte di Appello di Catania in data 06.05.2015;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Minchella;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Udito il difensore dell’imputato (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) ed il difensore dell’imputato (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), i quali hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 15/01/2013 il Tribunale di Caltagirone condannava (OMISSIS) alla pena di anni quattro, mesi sei e giorni quindici di reclusione per il tentato omicidio di (OMISSIS) e per rissa; condannava (OMISSIS) alla pena di mesi diciotto e giorni quindici di reclusione per lesioni personali ai danni di (OMISSIS) e per rissa; condannava (OMISSIS) alla pena di mesi tre di reclusione per rissa. Si legge in sentenza che i fatti erano accaduti il (OMISSIS) in un piazzale di un distributore di benzina, quando si era verificata una rissa che aveva coinvolto i tre imputati: per la precisione, il (OMISSIS) (unitamente a tale (OMISSIS) separatamente giudicato) era contrapposto all’ (OMISSIS) ed allo (OMISSIS); la ricostruzione dei fatti si era avvalsa sia delle dichiarazioni degli imputati (sostanzialmente ammissive della partecipazione alla rissa) sia di quelle di persone presenti, dalle quali il Tribunale aveva potuto trarre elementi valutativi: ne era risultato che la lite era certamente avvenuta, anche se le ragioni non erano state del tutto chiarite, nel senso che il (OMISSIS) sosteneva che lo (OMISSIS) gli aveva promesso l’assunzione lavorativa presso il suo bar (tanto che il primo avrebbe rilasciato al secondo assegni postdatati per ripianare debiti), ma non aveva ottemperato alla promessa, mentre lo (OMISSIS) sosteneva che il (OMISSIS) era solito recarsi presso il suo bar e non pagare le consumazioni, provocandolo piu’ volte; nella colluttazione vennero utilizzati un bastone, un tubo di ferro ed una falce: piu’ esattamente, l’ (OMISSIS) era stato colpito al capo con il bastone di legno, aveva lottato con il (OMISSIS) che era armato di falce, era rimasto ferito alle mani, ma poi aveva strappato la falce al (OMISSIS) e lo aveva colpito selvaggiamente al capo, tanto che la falce era rimasta conficcata nel cranio del (OMISSIS), poi ricoverato in prognosi riservata; tutto era durato pochi istanti, ma le reciproche dichiarazioni degli imputati costituivano per il Tribunale reciproci riscontri, le cui discrasie marginali attestavano la genuinita’ dei ricordi. Quanto ai reati contestati, l’azione dell’ (OMISSIS) veniva ritenuta certamente un tentato omicidio per l’idoneita’ ad uccidere, considerata l’arma utilizzata e la zona del corpo attinta con dolo evidentemente diretto o alternativo; quanto all’azione del (OMISSIS), il colpo al viso con il bastone veniva invece ritenuto un fatto di lesioni personali, quanto meno per la mancanza di una prova certa circa un dolo diretto e non meramente eventuale, incompatibile con un tentato omicidio; la rissa era un dato certo, per lo scontro e per la reciproca volonta’ di recare offesa agli avversari. Le circostanze attenuanti generiche venivano riconosciute in favore del solo (OMISSIS).
2. Interponevano appello gli imputati, chiedendo l’assoluzione per avere agito per difesa legittima e lamentando comunque il trattamento sanzionatorio.
3. Con sentenza in data 06/05/2015 la Corte di Appello di Catania confermava la condanna di primo grado. Rilevava la Corte territoriale che non aveva rilievo l’obiezione circa la mancanza di elementi individualizzanti nelle immagini riprese da una telecamera di vigilanza, poiche’ comunque le immagini dimostravano che diverse persone avevano lottato nell’ambito di una rissa e che i riscontri oggettivi (ferite refertate, oggetti rinvenuti sul luogo) consentivano di ritenere come verificato che, nell’ambito della lotta, il (OMISSIS) aveva scagliato un bastone sul viso dell’ (OMISSIS), il quale si era avventato su di lui e gli aveva strappato di mano la falce, ferendosi alle mani, per poi colpire l’avversario al cranio; lo (OMISSIS) aveva poi ammesso di aver preso parte alla rissa e nella sua vettura era stato trovato un bastone per zappa ancora intriso di sangue. Il tenore dei racconti evidenziava che non si era trattato di una aggressione da cui qualcuno cercava di difendersi, ma di una vera e propria contesta violenta tra persone che si aggredivano reciprocamente; pertanto non poteva ravvisarsi una difesa legittima o un eccesso di essa, proprio perche’ tutto si era svolto in una rissa. Il colpo con la falce al cranio sostanziava un tentato omicidio, giacche’ l’agente non aveva tenuto lontano il suo avversario, ma aveva inteso colpire una zona vitale con un’arma pericolosa e con traiettoria dall’alto verso il basso. Parimenti la rissa impediva di riconoscere la circostanza attenuante della provocazione anche perche’ non risultava che una tracotante offesa fosse provenuta da uno solo dei gruppi: i precedenti penali annoverati e la violenza dell’azione impedivano di riconoscere le circostanze attenuanti generiche allo (OMISSIS) ed al (OMISSIS), mentre la pena dell’ (OMISSIS) era gia’ nei minimi edittali.
Si revocava la condanna del (OMISSIS) al risarcimento del danno vero l’ (OMISSIS), poiche’ la costituzione di parte civile era stata irrituale.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS).
4.1. Deduce, con il primo motivo, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), manifesta illogicita’ della motivazione: sostiene che la condanna si era fondata sugli elementi piu’ evidenti ed immediati e cioe’ le lesioni fisiche, senza considerare che erano stati (OMISSIS) e (OMISSIS) a cercare il (OMISSIS) per uno scontro fisico, che i reali motivi della lite non erano stati chiariti, che le immagini delle telecamere di vigilanza non avevano fornito un aiuto determinante per la parzialita’ delle riprese, che non erano stati adeguatamente cercati i testimoni dell’accaduto, che non erano state congruamente considerate le dichiarazioni favorevoli di alcuni presenti; si muovono censure di credibilita’ ad un testimone che sosteneva di aver visto i fatti senza comprendere le ragioni della lotta e si afferma che la stessa ferita grave riportata dal ricorrente attesta che lui era stato soltanto vittima di due aggressori e si era limitato a difendersi.
4.2. Con il secondo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge: sostiene che la pena era eccessiva e che l’incertezza sulla dinamica dei fatti doveva spingere almeno a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, che, a suo dire, erano state riconosciute agli altri due imputati ed a respingere la contestazione di futili motivi.
5. Propone ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS).
5.1. Deduce, con il primo motivo, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), manifesta illogicita’ della motivazione: sostiene che la condanna per tentato omicidio non aveva considerato la protesta di innocenza che il ricorrente aveva da subito messo in atto poiche’ non aveva voluto partecipare ad alcuna rissa ed era stato costretto a difendersi dell’aggressione del (OMISSIS); che non era vero che il ricorrente aveva sostenuto di essere stato colpito da un bastone mentre era nella sua vettura bensi’ aveva riferito che era stato colpito mentre stava per rientrare nella vettura e pertanto era stato un travisamento che aveva ingiustamente bollato di menzogna le dichiarazioni rese dal ricorrente: a dimostrazione di cio’ si riportano le dichiarazioni stesse, nelle quali si afferma che vi era stato un coinvolgimento forzato nella rissa e la necessita’ di colpire il (OMISSIS) per difendersi; che il ricorrente non aveva pregresse ragioni di astio verso il (OMISSIS) e non era armato.
5.2. Con il secondo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge: sostiene che non era stata considerata la legittima difesa, giacche’ il ricorrente era stato colpito prima di riuscire a strappare la falce dalle mani del (OMISSIS), mentre si era ritenuta la reciprocita’ delle offese e si era esclusa la possibilita’ della citata scriminante a causa della rissa, senza considerare che il ricorrente non aveva composto una spedizione punitiva, aveva incontrato casualmente il (OMISSIS), non aveva accettato una sfida ed era estraneo a logiche criminali.
5.3. Con il terzo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), mancanza di motivazione: lamenta che la Corte di Appello non aveva motivato sul dedotto eccesso colposo di legittima difesa, limitandosi all’esame dell’articolo 52 c.p..
5.4. Con il quarto motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del tentato omicidio: sostiene che era stata richiesta la derubricazione del fatto nel reato di lesioni personali, ma la Corte di Appello non aveva tenuto in conto la richiesta senza considerare che, dopo il colpo di falce al cranio, il ricorrente non aveva proseguito nell’azione ne’ infierito, cosi’ dimostrando che non aveva intenzioni omicidiarie.
5.5. Con il quinto motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della provocazione: lamenta che era stata chiesta questa circostanza attenuante in ragione della bestiale aggressivita’ del (OMISSIS), ma la Corte territoriale aveva ritenuto che la sussistenza di una rissa impedisse di scorgere un’offesa proveniente da un gruppo, mentre tutti gli elementi denotavano che vi era stato chi aveva aggredito e chi si era difesa, come appunto il ricorrente.
Con successiva memoria il difensore medesimo ha sottolineato che il ricorso non chiede nuove valutazioni nel merito, ma riporta passi dell’istruttoria per evidenziare il travisamento probatorio in cui il giudice e’ incorso; fa poi notare che il ricorrente e’ ancora incensurato, anche a grande distanza temporale dai fatti.
6. Propone ricorso (OMISSIS) a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS).
6.1. Deduce, con il primo motivo, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge: sostiene che non vi era alcuna certezza circa la partecipazione del ricorrente alla rissa, poiche’ egli al piu’ aveva colpito l’ (OMISSIS) il quale non aveva sporto querela, per cui vi erano state soltanto alcune lesioni personali non perseguibili.
6.2. Con il secondo motivo chiede l’assoluzione per non aver commesso il fatto: si sostiene che egli si era limitato a difendersi da una aggressione, per cui non vi era stata affatto una rissa.
6.3. Con il terzo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), erronea applicazione di legge nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: sostiene che il precedente penale era risalente, che egli non appartiene ad ambienti malavitosi ed ha collaborato con gli organi inquirenti.
7. In udienza le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
segue pagina successiva in calce all’articolo
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