Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 22 marzo 2018, n.7178. Deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione

Deve essere accolta la domanda di nullità, proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede), della divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente “iure successionis”), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l’azione di riduzione

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
SENTENZA 22 marzo 2018, n.7178

– Pres. Manna – est. Carrato
Ritenuto in fatto

Con sentenza non definitiva del 3 luglio 2008, il Tribunale di Firenze, decidendo sulla causa instaurata dalla sig.ra L.S.M. nei confronti del germano sig. L.L. per la divisione dell’eredità della loro genitrice B.L., così provvedeva:
– accoglieva l’azione di riduzione proposta dall’attrice (nella qualità di erede del padre L.D. ), disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie di cui alle schede redatte dalla genitrice B.L., pubblicate il 13 marzo 2000, nella misura di tre quarti dell’intero asse ereditario;
– dichiarava la nullità della divisione di cui alle stesse schede testamentarie;
– riconosceva il diritto della stessa attrice di succedere nella misura della metà dell’intero asse relitto della B. ;
– approvava il rendiconto redatto dal c.t.u. e dichiarava il diritto delle medesima attrice a percepire l’importo di Euro 61.718,29.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il convenuto L.L. articolato in complessivi quattro motivi, al quale resisteva l’originaria attrice che, a sua volta, formulava appello incidentale in relazione al rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia (od invalidità) del preteso testamento, oltre che in ordine alla nullità della divisione, per effetto della pretermissione del legittimario, con la conseguente devoluzione dell’eredità in quote paritarie, deducendo, inoltre, la circostanza dell’intervenuta definizione transattiva della divisione dei cespiti immobiliari, chiedendo di procedersi alla divisione del patrimonio residuo (comprendente beni mobili e denaro) a perfetta metà.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza non definitiva n. 593/2013 (depositata il 22 aprile 2013), in parziale riforma della impugnata sentenza di primo grado, così decideva:
– accertava e dichiarava che la successione di B.L. avrebbe dovuto essere devoluta secondo la volontà testamentaria della de cuius di cui alle schede testamentarie pubblicate dal notaio C.P. il 13 marzo 2000, previa riduzione proporzionale per la determinazione della quota legittima di 1/4 dell’eredità spettante a L.D. ;
– accertava e dichiarava la devoluzione della predetta quota legittima agli eredi di L.D., e cioè a L.L. e L.S.M., ciascuno per metà;
– disponeva la rimessione della causa sul ruolo per la determinazione della quota legittima e la sua divisione.
A sostegno dell’adottata pronuncia il giudice di secondo grado disattendeva – in primo luogo – l’eccezione pregiudiziale di tardività dell’appello incidentale e respingeva quest’ultimo con riferimento alla domanda di invalidità del testamento della B.L. (sulla cui volontà devolutiva dei beni ereditari in favore di entrambi i figli non poteva nutrirsi alcun dubbio). Delibando, poi, sul merito delle censure avanzate dall’appellante principale, premessa l’insussistenza dell’incompatibilità della tutela del diritto del legittimario con la divisio inter liberos ex art. 734 c.c., le accoglieva nella parte in cui il Tribunale di prime cure aveva dichiarato la nullità della divisione quale conseguenza della ritenuta fondatezza dell’azione di riduzione e nella parte in cui aveva accertato e dichiarato il diritto della L.S.M. di succedere nella metà dell’intero asse relitto. La stessa Corte territoriale confermava, poi, la riduzione delle disposizioni testamentarie della B.L. e, per l’effetto, accertato e dichiarato che la quota spettante al legittimario pretermesso L.D. era corrispondente ad 1/4, da prelevarsi proporzionalmente dalle quote attribuite ai due eredi testamentari secondo le ritenute valide disposizioni della testatrice, dava atto del venir meno dell’esigenza della formazione dei lotti secondo quote paritarie previste in sentenza e della conseguente necessità della formazione di un progetto di assegnazione dal momento che gli eredi risultavano già assegnatari, con effetti reali, dei beni loro attribuiti per testamento. Sulla base di queste disposizioni, la Corte fiorentina disponeva la rimessione della causa sul ruolo per procedere all’anzidetta individuazione dei beni da attribuire al legittimario pretermesso, pari a 1/4 del relictum, da prelevarsi proporzionalmente dalle quote già assegnate agli eredi e con la ridistribuzione di detta quota per metà, corrispondente ad 1/8 dello stesso relictum in favore di ciascuna parte, nella qualità di erede paritario del legittimario in nome del quale era stata esercitata jure successionis l’azione di riduzione.
Avverso la suddetta sentenza (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione L.S.M., articolato in quattro motivi, al quale ha resistito l’intimato L.L. con controricorso contenente, a sua volta, ricorso incidentale riferito a tre motivi. La ricorrente principale ha formulato anche controricorso al ricorso incidentale avanzato dal L.L..
I difensori di entrambe le parti hanno anche depositato, rispettivamente, memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo complesso motivo la ricorrente principale – avuto riguardo al rigetto dell’appello incidentale dalla stessa proposto volto ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o di annullabilità del testamento della genitrice B.L. (sul presupposto della deduzione dell’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che le schede redatte dalla B. avevano la natura di testamento essendo indubitabile la manifestazione della volontà testamentaria della de cuius) – ha denunciato:

– la nullità della sentenza di appello per assunta carenza di uno dei requisiti indispensabili ex art. 132 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;

– la nullità della stessa sentenza per asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;

– l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;

– la violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

2. Con il secondo, articolato, motivo la ricorrente principale ha – con riferimento alla parte della sentenza di appello con la quale era stata ravvisata la validità della divisione disposta con le schede testamentarie della B., malgrado non avesse in essa compreso il coniuge legittimario L.D. (per la cui relativa lesione dei diritti la stessa L.S.M. aveva esercitato in via pregiudiziale ‘ab origine’ l’azione di riduzione per il riconoscimento della quota spettantele quale erede del padre, deceduto successivamente senza testamento) – prospettato:

– l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;

– la nullità dell’impugnata sentenza per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;

– l’assunta violazione o falsa applicazione degli artt. 734 e 735 c.c. in ordine all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

3. Con la terza censura – correlata all’addotta erroneità della sentenza di secondo grado nella parte in cui si era pronunciata ultra petita e, comunque, in violazione delle norme sui diritti riservati ai legittimari – la difesa della L.S.M. ha inteso denunciare:

– la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;

– la violazione o falsa applicazione degli artt. 542, 554, 556, 558 e 735 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

4. Con la quarta ed ultima doglianza – rivolta alla denuncia dell’omessa pronuncia sull’appello incidentale formulato dalla stessa – la ricorrente principale ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

5. Con la prima censura del ricorso incidentale la difesa del L.L. ha – in ordine alla critica della stima dei beni immobili compiuta dal c.t.u. e alla ravvisata necessità della sua rielaborazione – prospettato la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) nonché l’omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale – riferita alla mancata condivisione dei risultati e del metodo di valutazione dei beni mobili operata dal c.t.u. – sono stati prospettati gli stessi vizi di cui all’appena riportata prima censura.

7. Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso incidentale – riguardante la mancata disposizione del rendiconto a carico della controparte sui beni dalla stessa posseduti sul presupposto della tardività della relativa richiesta – il L.L. ha inteso far valere la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell’art. 723 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., unitamente al vizio di omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

8. Cominciando, in ordine logico-giuridico, l’esame delle formulate censure con la considerazione del primo motivo del ricorso principale, rileva il collegio che esso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

La doglianza si prospetta, invero, inammissibile nella parte in cui con la stessa risultano denunciati vizi processuali ricondotti all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. perché, con la relativa deduzione, la ricorrente principale ha inteso solamente far valere la supposta violazione di legge attinente alla qualificazione come testamento delle schede redatte dalla B.L. avuto riguardo all’interpretazione delle disposizioni in esse contenute e all’emergenza di un’effettiva manifestazione di volontà testamentaria, in tal senso prospettando anche il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

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