Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 marzo 2018, n. 6254. Non è ammissibile il riconoscimento del credito restitutorio del lavoratore al datore di lavoro a titolo di indebite trattenute in busta paga per l’uso dell’auto aziendale, a fronte dei diversi accordi contrattuali tra le parti.

Non è ammissibile il riconoscimento del credito restitutorio del lavoratore al datore di lavoro a titolo di indebite trattenute in busta paga per l’uso dell’auto aziendale, a fronte dei diversi accordi contrattuali tra le parti. La documentazione informatica deve ritenersi valida prova ai fini del calcolo delle maggiori somme dovute al dipendente, se non ne è disconosciuta la conformità all’originale.

Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6254
Data udienza 5 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13035/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

– intimata –

avverso il decreto n. 188/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 28 aprile 2014 il Tribunale di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo spiegata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria, ammettendolo per l’ulteriore importo di Euro 18.892,40 in privilegio a titolo di differenze dovute in riferimento all’indennita’ di anzianita’ e TFR, oltre accessori.

Il (OMISSIS), nel proporre opposizione allo stato passivo, ha in breve sostenuto di essere stato ammesso per un importo inferiore a quello dovuto, perche’, essendo stato licenziato illegittimamente e reintegrato dal giudice, gli era stato riconosciuto un credito pari a tutti gli stipendi non percepiti (con rivalutazione e interessi), oltre a quanto dovuto per differenze in materia di indennita’ di anzianita’ e tfr. Il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione con l’ammissione per la maggior somma indicata, ma in relazione solo ad indennita’ e tfr, quantificati dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato e pertanto in relazione ad importi non piu’ modificabili. Viceversa, in relazione alle maggiori somme domandate per gli stipendi non percepiti e rivalutati, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse un difetto di prova dell’istante, che non aveva prodotto l’ultima busta paga, sicche’ doveva condividersi il calcolo del dovuto fatto dal ctu, non essendo d’altronde utilizzabile la documentazione fornita dal (OMISSIS) solo su supporto elettronico.

2. – Per la cassazione del decreto (OMISSIS) ha proposto ricorso per cinque motivi illustrati da memoria.

(OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene i seguenti motivi:

i) violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 disp. gen. e degli articoli 98 e 99 L.F. sulla natura del giudizio di opposizione allo stato passivo, anche in relazione all’articolo 345 c.p.c., comma 3, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurandosi il decreto impugnato per aver fatto applicazione del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011 che non era applicabile ratione temporis alla controversia in esame;

ii) omessa applicazione dell’articolo 2712 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurandosi il decreto impugnato per non aver tenuto conto che la busta paga necessaria ai fini del calcolo del credito di esso (OMISSIS) era stata prodotta in formato digitale (su CD-ROM) la cui conformita’ all’originale non era stata contestata;

iii) nullita’ dell’impugnato decreto per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, con riferimento all’articolo 360 c.c., comma 1, n. 4, censurandosi nuovamente la sentenza impugnata, in collegamento con il motivo precedente, per non aver tenuto conto della documentazione prodotta su supporto magnetico;

iv) nullita’ della sentenza per omessa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 4, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurandosi il decreto impugnato per non aver previamente sottoposto al dibattito processuale la questione dell’irritualita’ della produzione dell’ultima busta paga su CD-ROM;

v) omessa e contraddittoria motivazione sulla dimostrazione della quantificazione del credito risarcitorio L. n. 300 del 1970, ex articolo 18 rispetto al credito per integrazione TFR, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurandosi il decreto impugnato per aver contraddittoriamente tenuto conto di altra documentazione pure prodotta su CD-ROM.

Dopodiche’ il ricorrente ha reclamato il proprio diritto all’insinuazione al passivo del residuo credito in via principale con pronuncia di merito da parte di questa Corte, in subordine previo rinvio.

2. – Il ricorso e’ fondato.

2.1. – E’ fondato il primo motivo.

Secondo il Tribunale il (OMISSIS) non avrebbe ritualmente depositato l’ultima busta paga, non potendosi ritenere validamente depositati i documenti offerti su supporto informatico e non prodotti secondo le regole, non meglio identificate nel provvedimento, del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto di richiamare cosi’ e semplicemente il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24”, omettendo tuttavia di individuare la norma cui ha inteso riferirsi.

Cio’ detto, e’ agevole osservare:

-) che il (OMISSIS) si e’ insinuato al passivo con atto del 15 gennaio 2009, ossia ben prima dell’entrata in menzionato decreto ministeriale, pertanto inapplicabile nella specie;

-) che il (OMISSIS) ha fondato la propria domanda sulla medesima documentazione poi prodotta nella fase di opposizione, rimanendo soltanto da rammentare che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex articolo 99, comma 2, n. 4), della legge fallimentare, deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, gia’ prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicche’, per altro, in difetto della produzione di uno di essi, il Tribunale deve disporre l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare (Cass. 18 maggio 2017, n. 12549).

E dunque la documentazione gia’ prodotta nella fase di insinuazione e ritualmente transitata in quella di opposizione doveva essere senz’altro scrutinata dal Tribunale.

2.2. – Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.

In particolare, per quanto riguarda il secondo ed il terzo motivo, non pare, dall’enclitica motivazione adottata dal Tribunale, che esso abbia inteso ritenere irrituale la produzione della busta paga su supporto magnetico per ragioni diverse dall’inosservanza del decreto ministeriale di cui si e’ detto: ma, se cosi’ fosse, e cioe’ se il Tribunale avesse inteso escludere in radice la possibilita’ di effettuare la produzione documentale memorizzata su un CD-ROM, occorrerebbe aggiungere che il documento cartaceo riprodotto su supporto magnetico si inquadra nell’ambito applicativo dell’articolo 2712 c.c., con la conseguenza che e’ onere della parte interessata disconoscere la conformita’ all’originale (disconoscimento che nel caso di specie non risulta esservi stato) di quanto risultante dal supporto magnetico (v. p. es. per il caso inverso della produzione cartacea degli estratti conto Cass. 16 novembre 2016, n. 23389).

3. – Il decreto e’ cassato e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Roma, che si atterra’ a quanto dianzi statuito, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in diversa composizione.

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