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3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera c), sotto il profilo della inosservanza di norme processuali, sub specie, per quanto implicitamente desumibile dal tenore dell’impugnazione, dell’articolo 309 c.p.p..
In sintesi, sostiene il P.M. ricorrente che il tribunale avrebbe proceduto ad un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, anziche’ limitarsi a valutare gli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini; sul punto, la pacifica circostanza che la (OMISSIS) con il predetto atto di scissione abbia trasferito alla (OMISSIS), appositamente costituita dagli stessi soci, una parte del suo patrimonio del valore netto di Euro 2.215.000,00 e la circostanza altrettanto pacifica che attualmente risultino emesse a carico della (OMISSIS) cartelle esattoriali non pagate per un importo complessivo di Euro 2.233.873,59 (cio’ che ha indotto il PM a richiedere il fallimento della societa’) apparirebbero, a giudizio del PM ricorrente, elementi tali da giustificare un approfondimento investigativo.
3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della inosservanza od erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 e dell’articolo 2506 quater c.c., u.c..
In sintesi, sostiene il P.M. ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che un atto di scissione societaria integri il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ostandovi la previsione dell’articolo 2506 quater c.c., u.c.; si evidenzia, sul punto, come contrariamente all’assunto dei giudici del riesame la giurisprudenza di legittimita’ abbia invece affermato che l’operazione di scissione societaria sia idonea ad integrare tale delitto; sul punto, si osserva, l’applicazione delle norme penali non puo’ essere paralizzata dall’astratta previsione legislativa di responsabilita’ patrimoniali anche nel caso in cui l’adempimento dei conseguenti obblighi civilistici avrebbe l’effetto di eliminare il danno provocato dal reato, trattandosi di profili diversi; la valutazione in ordine alla sussistenza del reato dev’essere svolta in concreto, tenendo conto delle circostanze di fatto che possono aver rilievo rispetto alla qualificazione della predetta operazioni di scissione come atto fraudolento e circa la sua idoneita’ a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva; cio’ che nel caso di specie emergerebbe con evidenza.
3.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il profilo della mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione, attesa l’omessa valutazione di alcune circostanze decisive che imporrerebbero una conclusione del tutto diversa.
In sintesi, sostiene il P.M. ricorrente che vi sarebbero alcune circostanze decisive che il tribunale non avrebbe preso in considerazione, omettendo di spiegare le ragioni per le quali non sarebbero rilevanti, in particolare rappresentate da: 1) non rispondenza dell’operazione di scissione ad alcuna effettiva funzione economica e tantomeno all’interesse della (OMISSIS) (gli immobili trasferiti alla (OMISSIS) erano stati acquistati solo in data 30.06.2011; la finalita’ di decentrare l’attivita’ immobiliare rispetto a quella produttiva della societa’, enunciata dal (OMISSIS) all’assemblea 26.10.2011 non trova riscontro nell’oggetto sociale; presso tali immobili risulta risiedere fin dal 25.07.2011 il figlio dell’indagata (OMISSIS), e a quest’ultimo vengono venduti dalla (OMISSIS) in data 3.11.2014); 2) gli effetti pesantemente negativi dell’operazione di scissione sul patrimonio della (OMISSIS) sarebbero stati occultati attraverso false iscrizioni in bilancio (si rileva come l’operazione di scissione, nonostante la consistenza sottrazione di ricchezza, non integrerebbe alcuna frode, in quanto non pregiudicherebbe in apparenza i diritti dei creditori della (OMISSIS), ivi compreso l’Erario; il patrimonio netto della societa’ al 31.1.2010 risultava pari ad Euro 2.921.922,64 ed al 31.12.2011, dopo la scissione, risultava pari ad Euro 730.259,30, dunque contabilmente il trasferimento di ricchezza cosi’ operato con la scissione non apparirebbe aver inciso sulla garanzia patrimoniale del debitore (OMISSIS), in quanto nonostante la scissione, la societa’ sembrerebbe disporre di elementi attivi di rilevante consistenza, risultando infatti dopo la scissione il patrimonio netto ancora positivo nei termini quantitativi indicati, con conseguente ed apparente certezza di ogni creditore di poter soddisfare il proprio credito; tuttavia, rileva il PM, dagli elementi acquisiti risulta come alla data dell’atto di scissione il patrimonio netto effettivo non era quello risultante dalla contabilita’, in quanto plurimi crediti della (OMISSIS) non erano esigibili per un valore di circa 3,5 milioni di Euro, mentre il “fondo svalutazione crediti” iscritto a bilancio alla data del 31.12.2010 era di appena 1,7 milioni di Euro; ne discenderebbe, dunque, che tenuto conto di tale falsa indicazione contabile accertata, il patrimonio netto della (OMISSIS) alla data della scissione non poteva essere superiore ad Euro 1.161.679,88 anziche’ ad Euro 2.921.922,64 come risultante in contabilita’, e quindi il trasferimento di ricchezza pari ad Euro 2.215.000,00 attuato con l’atto di scissione avrebbe in concreto determinato la negativita’ di tale patrimonio netto, per un importo pari ad almeno 1 milione di Euro; da tale considerazione, il PM trae la conclusione che il predetto atto di scissione sia fraudolento, avendo i soci della (OMISSIS) con il medesimo atto trasferito i principali se non unici elementi attivi della societa’ alla (OMISSIS), di cui erano pure unici soci, lasciando alla (OMISSIS) tutti gli elementi passivi, in primis l’ingente debito tributario, ed i residui elementi attivi, essenzialmente costituiti da crediti, privi di significativo valore, tant’e’ che il “fondo svalutazione crediti” al 31.12.2011 risultava essere stato incrementato a quasi 2 milioni di Euro, cio’ che altro non significherebbe che il crediti pari ad Euro 1.315.000,00 trasferiti con l’atto di scissione sono “buoni” mentre sono rimasti alla (OMISSIS) solo i “cattivi”); 3) ancora, si evidenzia come successivamente all’atto di scissione, il (OMISSIS) in data 16.12.2011 abbandona la carica di a.u., subentrandogli tale (OMISSIS), ed i due soci ( (OMISSIS) s.s. e (OMISSIS)) il 21.12.2011 cedono le loro quote trasferite a (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. che le rivendono successivamente senza corrispettivo alla (OMISSIS) s.r.l.; la societa’ che al 31.12.2011 risulta avere contabilmente un patrimonio netto superiore a 730.000 Euro, in realta’ viene abbandonata ed attualmemte presenta un rilevante passivo, tra cui il debito tributario ed un unico elemento attivo costituito dal magazzino, di dubbia consistenza); 4) infine, si osserva, la (OMISSIS), dopo aver ricevuto la richiesta ex articolo 2506 quater c.c. di pagare parte dei debiti tributari della (OMISSIS), anziche’ soddisfarli con la propria ricchezza, pari ad Euro 2.215.000,00, impugna le cartelle esattoriali e, dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Vicenza, costituisce una nuova societa’, la (OMISSIS) s.r.l., cui conferisce un ramo di azienda valutato oltre 1,5 milioni di Euro, cio’ che evidenzierebbe in modo paradigmatico come la conclusione del tribunale – secondo cui la previsione dell’articolo 2506 quater c.c. precluderebbe in astratto che un atto di scissione possa rendere inefficace la procedura esecutiva – risulta essere contraddetta dalla realta’ fattuale.
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