Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 232. In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte


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8. Trattasi di motivazione che, come correttamente evidenziato dal PM ricorrente e dal P.G. presso questa Corte, determina da un lato, un vizio motivazionale censurabile in questa sede, poiche’ in caso di scissione la configurabilita’ del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, non puo’ essere esclusa, in via generalizzata ed astratta, sulla base di quanto prevede l’articolo 2506 quater c.c., essendo invece richiesto al giudice penale di analizzare le concrete modalita’ con cui la scissione viene operata e la verifica degli eventuali effetti di pericolo per la riscossione delle imposte dovute dalla societa’ che si scinde, nella specie mancata.
Dall’altro, il ragionamento giuridico condotto dal tribunale del riesame, e’ errato in diritto, in quanto mostra di non far buon governo del principio, diversamente affermato da questa Corte, secondo cui integra la condotta, rilevante come sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute da societa’, la messa in atto, da parte degli amministratori, di piu’ operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili, dal momento che nella fattispecie criminosa indicata rientra qualsiasi stratagemma artificioso del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario (Sez. 3, n. 19595 del 09/02/2011 – dep. 18/05/2011, Vichi, Rv. 250471).
Principio che, in base alla compiuta descrizione fattuale operata dal PM, si attaglia perfettamente al caso in esame, non potendo quindi – come invece assiomaticamente affermato dal tribunale del riesame e sostenuto dalla difesa nella memoria depositata in limine litis – escludersi che la complessiva condotta posta in essere culminata con l’operazione di scissione, possa aver rivestito natura fraudolenta frustrando il soddisfacimento del credito erariale di Euro 1.790.000,00 secondo quanto contestato nell’imputazione cautelare.
9. Su tale ultimo punto, se e’ ben vero che la citata decisione del 2011 si riferiva ad una complessa attivita’ in cui la scissione – per usare la terminologia difensiva di cui alla memoria depositata – rappresentava un semplice “tassello”, non puo’ condividersi l’argomentazione difensiva secondo cui l’operazione di scissione, da sola, non sarebbe idonea, ex se, a rivestire natura fraudolenta o simulata e, quindi, ad avere il concreto effetto di rendere, in tutto o in parte, inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Deve, diversamente, evidenziarsi – come del resto gia’ affermato da questa Corte in una diversa decisione rispetto a quella citata, seppur non ufficialmente massimata (Sez. 6, Sentenza n. 7618 del 2015, ud. 30/10/2014, dep. 19/02/2015, ric. Ballo, relativa a vicenda in cui, per consentire la sottrazione al pagamento di imposte dirette e indirette per Euro 780.000 circa, l’imputato aveva predisposto atti fraudolenti sui beni immobili di una s.r.l. in modo da rendere inefficaci le procedure di riscossione, operazione consistita nella scissione della societa’ in due diverse societa’ trasferendo a quella di nuova creazione tutti i rapporti, ad esclusione di quelli fiscali, e tutti i beni, ad esclusione dei beni immobili gia’ gravati da ipoteca) – che anche una singola operazione di scissione societaria puo’ essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l’atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell’atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione.
Cio’ in quanto, come piu’ volte affermato da questa Corte, il delitto previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 11, e’ reato di pericolo, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare secondo un giudizio “ex ente” – l’attivita’ recuperatoria della amministrazione finanziaria; ne consegue che per individuarne il momento di consumazione puo’ farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016 – dep. 31/08/2016, Calvi, Rv. 2676480).
10. Nel caso in esame, devono infatti richiamarsi, come ben rappresentato dal P.M. nel proprio ricorso, quegli elementi che rendono evidente la natura fraudolenta dell’operazione di scissione, avendo i soci della (OMISSIS) con il medesimo atto trasferito i principali se non unici elementi attivi della societa’ alla (OMISSIS), di cui erano pure unici soci, lasciando alla (OMISSIS) tutti gli elementi passivi, in primis l’ingente debito tributario, ed i residui elementi attivi, essenzialmente costituiti da crediti, privi di significativo valore, tant’e’ che il “fondo svalutazione crediti” al 31.12.2011 risultava essere stato incrementato a quasi 2 milioni di Euro, cio’ che altro non significherebbe che il crediti pari ad Euro 1.315.000,00 trasferiti con l’atto di scissione sono “buoni” mentre sono rimasti alla (OMISSIS) solo i “cattivi”.

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