Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 232. In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

La massima:

In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea a costituire quell’atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo a integrare il reato.

Sentenza 9 gennaio 2018, n. 232
Data udienza 27 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA;
nel proc. contro:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di VICENZA in data 10/04/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10.04.2017, depositata in pari data, il Tribunale di Vicenza, con funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell’istanza di riesame presentata nell’interesse degli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS), annullava di il decreto d perquisizione e sequestro emesso dal P.M. in data 17.03.2017, dep. 20.03.2017, ed eseguito in data 23.03.2017, disponendo il dissequestro e la restituzione agli aventi in diritto di quanto in sequestro, meglio descritto nell’impugnato provvedimento.
2. Giova precisare, per migliore intelligibilita’ dell’impugnazione, che il provvedimento del tribunale seguiva la richiesta di riesame avanzata dalla difesa dei predetti indagati, sottoposti ad indagini preliminari per il reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte), avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. in data 17.03.2017; in particolare era emerso, a seguito di accertamenti svolti dalla PG nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., che era stato posto in essere un atto di scissione parziale e costituzione della (OMISSIS) s.r.l., approvato dall’assemblea dei soci con delibera 26.10.2011 e registrato con atto notarile a firma dell’a.u. (OMISSIS) in data 12.12.2011; a seguito della scissione, il patrimonio netto contabile della (OMISSIS) risultava essersi ridotto di Euro 2.215.000,00, ammontare iscritto a riserva straordinaria e, inoltre, i soci della neocostituita (OMISSIS) risultavano essere la (OMISSIS), per lo 0,1% delle quote e la (OMISSIS) societa’ semplice, per il 99,9%, evidenziandosi tuttavia che i soci della predetta (OMISSIS) fossero la stessa Piazzato, per l’1 % e il Trust 29 luglio 1989 per il 99%; i cespiti trasferiti mediante il predetto atto di cessione risultavano essere tutti i crediti non commerciali, un maxi-canone relativo a locazione finanziaria, un debito non precisato e tre fabbricati acquisiti al prezzo di 700.000 Euro in data 30.06.2011; la GdF, all’esito delle indagini, concludeva per l’inconsistenza delle ragioni economiche sottese all’operazione straordinaria, denunciando invece, il fine di sottrarre risorse alle procedure di riscossione, ossia di sottrarsi alle obbligazioni riferibili alla (OMISSIS), in gran parte costituite da debiti erariali non onorati, attraverso atti di gestione promossi e posti in essere per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva; la richiesta del PM di sequestro preventivo degli immobili e dei crediti trasferiti con il predetto atto di scissione parziale nel limiti di 1.000.000,00 di Euro veniva respinta dal GIP, mentre lo stesso PM disponeva la perquisizione ed il sequestro in relazione alla predetta imputazione cautelare relativamente alla documentazione cartacea ed informatica relativa alla vicenda, riconducibile alla (OMISSIS) ed alle altre societa’ coinvolte.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di VICENZA, prospettando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..

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