Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 9 gennaio 2018, n. 232. In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte


[….]
segue pagina antecedente

Quanto agli eventi successivamente seguiti all’operazione di scissione che avvalorano la “fraudolenza” di detta operazione negoziale, il P.M. ben rappresenta, poi, alcuni dati oggettivi che connotano di “fraudolenza” l’operazione di scissione originaria conferendole l’idoneita’ a rendere parzialmente o totalmente inefficace la procedura esecutiva, in particolare rappresentati: a) dalla circostanza che, successivamente all’atto di scissione, il (OMISSIS) in data 16.12.2011 abbandona la carica di a.u., subentrandogli tale (OMISSIS), ed i due soci ( (OMISSIS) s.s. e (OMISSIS)) il 21.12.2011 cedono le loro quote trasferite a (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. che le rivendono successivamente senza corrispettivo alla (OMISSIS) s.r.l.; b) dal dato oggettivo che la societa’, la quale al 31.12.2011 risulta avere contabilmente un patrimonio netto superiore a 730.000 Euro, in realta’ viene abbandonata ed attualmente presenta un rilevante passivo, tra cui il debito tributario ed un unico elemento attivo costituito dal magazzino, di dubbia consistenza); c) infine, circostanza dirimente – che destituisce di fondamento anche l’assunto prospettato in sentenza e sostenuto anche nella memoria difensiva depositata in limine litis, secondo cui la scissione non avrebbe determinato alcuna diminuzione della garanzie patrimoniali su cui il Fisco poteva contare – e’ quella per cui, la (OMISSIS), dopo aver ricevuto la richiesta ex articolo 2506 quater c.c. di pagare parte dei debiti tributari della (OMISSIS), anziche’ soddisfarli con la propria ricchezza, pari ad Euro 2.215.000,00, impugna le cartelle esattoriali e, dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Vicenza, costituisce una nuova societa’, la (OMISSIS) s.r.l., cui conferisce un ramo di azienda valutato oltre 1,5 milioni di Euro, cio’ che evidenzia in modo paradigmatico come la conclusione del tribunale e della difesa – secondo cui la previsione dell’articolo 2506 quater c.c. precluderebbe in astratto che un atto di scissione possa rendere inefficace la procedura esecutiva – risulta essere contraddetta dalla realta’ fattuale.
Ne consegue, pertanto, l’accoglimento del ricorso del P.M..
11. All’accoglimento del ricorso, segue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al tribunale di Vicenza, giudice del riesame, che si atterra’ al seguente principio di diritto: “In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria puo’ essere idonea, se valutata in relazione non soltanto al momento in cui l’atto di scissione viene posto in essere, ma anche in relazione alle vicende successive alla scissione, a costituire quell’atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione”.
A tal fine, il giudice del rinvio analizzera’ compiutamente le concrete modalita’ con cui l’operazione di scissione venne operata, ma soprattutto verifichera’ gli effetti di pericolo per la riscossione delle imposte dovute dalla societa’ (OMISSIS), conseguenti all’atto di scissione contestato per effetto delle operazioni successive.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Vicenza, giudice del riesame.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *