Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1567. Nel calcolo dei termini di prescrizione sono ricompresi i 60 giorni previsti dall’articolo 36 comma 3 del Dpr n. 380 del 2001

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Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 45 stabilisce, al comma 1, che l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finche’ non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo 36 del medesimo decreto. Tale articolo dispone, all’u.c., che sulla richiesta di sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, poiche’, decorso tale termine, la domanda si intende rifiutata.

Tale ultima evenienza configura, secondo un consolidato orientamento, una ipotesi di silenzio-rifiuto (Sez. 3, n. 17954 del 26/02/2008, Termini, Rv. 240234; Sez. 3, n. 33292 del 28/04/2005, Pescara, Rv. 232181; Sez. 3, n. 16706 del 18/02/2004, Brilla, Rv. 227960; Sez. 3, n. 10640 del 30/01/2003, Petrillo, RV. 224353), al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego e l’eventuale instaurazione di un procedimento amministrativo avviato mediante ricorso avverso il diniego di sanatoria non comporta alcuna estensione della durata della sospensione fino alla sua definizione (Sez. 3, n. 36902 del 13/05/2015, Milito, Rv. 265085; Sez. 3, n. 24245 del 24/03/2010, Chiarello, Rv. 247692; Sez. 3, n. 48523 del 18/11/2009, Righetti, Rv. 245418, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 4614 del 13/01/1994, Cammariere, Rv. 197767; Sez. 3, n. 12779 del 02/12/1991, Leggio, Rv. 188743).

6. Tutto cio’ premesso, rilevata, per inciso, la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, il richiamo ai consolidati principi ermeneutici rileva per la valutazione del secondo motivo di ricorso avendo riflessi sul computo della prescrizione.

In tale ambito, si deve ricordare che, con la recente pronuncia S.U. n. 15427 del 2016, la Corte di Cassazione, nella sua massima espressione, ha affermato il principio secondo cui il periodo di sospensione del processo, previsto nel caso di presentazione di istanza di “accertamento di conformita’” Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 36 (gia’ L. n. 47 del 1985, articolo 13), deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio (Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267041).

Con la medesima pronuncia, ha altresi’ affermato che in caso di sospensione del processo su richiesta dell’imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articolo 36, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’articolo 159 c.p.p., comma 1, n. 3, (Sez. U, n. 15427 del 31/03/2016, Cavallo, Rv. 267042). La citata sentenza ha chiarito che, in caso di rinvio su richiesta dell’imputato o del suo difensore, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione operano i principi generali stabiliti dal codice di rito, i quali, peraltro, avranno effetto, a differenza di quanto avviene con riguardo alla sospensione prevista dal combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 36 e 45, anche con riferimento ai reati eventualmente concorrenti con la contravvenzione di cui all’articolo 44 del medesimo decreto.

7. Riassumendo, nel calcolo dei termini della prescrizione del reato vanno ricompresi i 60 giorni previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36, comma 3, termine entro il quale in mancanza di provvedimento dell’Amministrazione si perfeziona un silenzio-rifiuto; per i successivi rinvii del processo richiesti dal difensore opera la sospensione del processo secondo i principi generale del codice di rito, con la conseguenza che la durata del periodo di sospensione va di volta in volta calcolata in base alle ragioni del rinvio.

9. Tutto cio’ premesso, il processo penale nei confronti degli imputati risulta essere stato sospeso per complessivi 743 giorni, pari ad anni due e giorni 11, e non per la misura indicata dalla sentenza della Corte di appello, pari ad anni due, mesi sei e giorni 23, non dovendosi calcolare il periodo di sospensione di 60 giorni Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ex articoli 36 e 45, e dovendo calcolare la sospensione per soli 60 giorni, a decorrere dalla cessazione del legittimo impedimento, per il rinvio disposto dall’udienza del 15/05/2013 al 27/11/2013.

Ne consegue che la prescrizione dei reati, commessi il (OMISSIS), era maturata al 29 gennaio 2016, prima della pronuncia della sentenza di appello.

10. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Restano assorbiti gli altri motivi (terzo, quarto e quinto) di ricorso.

Va, infine, disposta la revoca dell’ordine di demolizione che presuppone una sentenza di condanna, non risultando sufficiente l’avvenuto accertamento della commissione dell’abuso come nel caso di sentenza che rileva l’intervenuta prescrizione del reato (Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616; Sez. 3, n. 756 del 02/12/2010, Sicignano, Rv. 249154).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Revoca l’ordine di demolizione.

Motivazione semplificata.

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