Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 24 gennaio 2018, n. 467. L’inizio lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia)

L’inizio lavori, ai sensi dell’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici

Sentenza 24 gennaio 2018, n. 467
Data udienza 16 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9505 del 2016, proposto da:

Sc. 10 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Go., Pi. Pa. Go., con domicilio eletto presso lo studio Fa. Pi. in Roma, via (…);

contro

Ez. Pi. Ma. Fa., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. An., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

nei confronti di

Comune di (omissis) non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 9760 del 2016, proposto da:

Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. Bo., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);

contro

Ez. Pi. Ma. Fa., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. An., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

nei confronti di

Società Sc. 10 S.p.a. non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 9505 del 2016:

ed al ricorso n. 9760 del 2016:

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO – SEZIONE II, n. 1243/2016, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ez. Pi. Ma. Fa. e di Ez. Pi. Ma. Fa.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Go., An. Bo., An.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Piemonte il Sig. Ez. Pi. Ma. Fa. invocava l’annullamento:

– del permesso di costruire n. 59/PC10 in data 17.05.2010 rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, Sportello Unico per l’Edilizia, del Comune di (omissis) alla Sc. 10 S.p.a., con cui è stata assentita la “ristrutturazione interna, la ristrutturazione totale e sopraelevazione di edificio” denominato ex sala cinematografica “cinema Ri.”, sito in (omissis) P.zza (omissis);

– del provvedimento prot. 29530 in data 1.12.2010 notificato il successivo 07.12.2010, con il quale il Comune di (omissis) a conclusione del procedimento avviato, su segnalazione dell’esponente, di verifica della legittimità del permesso di costruire 59/PC10 in data 17.05.2010, ha ritenuto di confermare la piena validità del permesso di costruire rilasciato alla società controinteressata;

– degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento ed in particolare, per quanto di ragione, del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 07.05.2009, e del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 19.06.2009; e di ogni ulteriore consequenziale statuizione;

– degli artt. 8, comma 5.2 D.2, e 11, comma 15, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. comunale, nella parte in cui disciplinano l’intervento edilizio della ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (R.T.) consentendo incrementi volumetrici ovvero sopraelevazione ad altezza superiore all’altezza degli edifici circostanti di carattere storico artistico;

– dell’art. 8, comma 5.2 lett. D2, comma 7 lett. F) e comma 8 lett. G) nonché del comma 5.1 d1) e dell’art. 11 delle N.T.A. comunali nella parte in cui nel disciplinare in centro storico l’intervento di demolizione e ricostruzione prevedono distanze tra pareti prospicienti inferiore ai mt 5, derogabile senza accordo scritto tra i proprietari, ovvero nell’ambito della ristrutturazione interna prevedono l’installazione di nuove vedute a distanza inferiore da 1,5 mt dal confine, derogabile senza accordo scritto tra le parti;

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